Significato della Lettera C Idraulico nel DM 37/08: Guida Dettagliata
Il Decreto Ministeriale 37/08 specifica le regole per l’installazione a norma di legge degli impianti all’interno degli edifici. Per il settore termoidraulico, il punto di riferimento è la lettera C, che fa riferimento a impianti di:
- Riscaldamento
- Climatizzazione
- Condizionamento
- Refrigerazione
- Evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense
- Ventilazione ed aerazione dei locali
Se sei abilitato a certificare impianti di riscaldamento e climatizzazione, potrai ufficialmente dimostrare di aver installato un impianto in modo corretto, secondo le norme di sicurezza dettate dalla normativa vigente.
Il Ruolo del Responsabile Tecnico
L’installatore che ottiene l’abilitazione alla lettera C presso la propria Camera di Commercio viene nominato “Responsabile tecnico”. Mettiamo il caso che tu abbia deciso di aprire una ditta individuale oppure che tu sia un dipendente di un’impresa che opera nel settore termoidraulico: se non è presente la figura del Responsabile Tecnico, la Dichiarazione di Conformità (Di.Co in gergo comune) dell’impianto non potrà essere rilasciata. Il motivo risiede nell’obbligo di firma da parte del Responsabile Tecnico.
Attenzione, perché l’installatore ha responsabilità contrattuali relative alla conformità dell’impianto.
Requisiti per il Responsabile Tecnico
L’installatore termoidraulico nominato “Responsabile tecnico” deve possedere i requisiti previsti dall’art. 4 del DM 37/08. Per verificare il possesso dei suddetti requisiti occorre consultare la propria Camera di Commercio. Ad ogni modo, è considerato requisito idoneo uno dei seguenti:
- diploma di laurea in materia tecnica specifica tra cui le lauree quinquennali in Ingegneria, Fisica o Architettura presso un’università statale o legalmente riconosciuta;
- diploma di tecnico superiore, ottenuto presso Istituti Tecnici Superiori, Area Tecnologica - Efficienza Energetica;
- diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, relativa a impianti termoidraulici di riscaldamento, climatizzazione e condizionamento.
Aggiornamento Professionale e Qualifica FER
Sono trascorsi (o stanno per esserlo a breve) i 3 anni dallo svolgimento del primo corso di aggiornamento obbligatorio che, come previsto dalla Delibera della Regione Toscana 737 del 10.07.2017, i Responsabili Tecnici delle imprese abilitati prima del 2016 avrebbero dovuto frequentare entro la fine del 2019 per svolgere l’attività di installazione e manutenzione straordinaria degli impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili.
L’unico che possiede la qualifica FER è il Responsabile Tecnico, non i dipendenti né eventuali soci o collaboratori familiari che non rivestono tale ruolo.
Il D.lgs. 28/2011, in attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, prevede infatti che la qualifica è conseguita automaticamente con il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4 D.M. La qualifica è dunque riconosciuta automaticamente al Responsabile Tecnico per il solo fatto di rivestire tale ruolo ma occorre aggiornarla periodicamente.
Sempre il D. lgs. Dipende da quando è avvenuto il riconoscimento dei requisiti di cui all’art. Al termine del corso di aggiornamento viene rilasciato un attestato che consente di adempiere all’obbligo normativo. In realtà, le enormi difficoltà operative legate ai sistemi gestionali in uso dai soggetti coinvolti nel processo, impediscono, ad oggi, la fattibilità di quanto previsto dall’art.
Lettera C e Patentino F-Gas: Un Approfondimento
“Non ho i requisiti per ottenere l’abilitazione alla lettera C del D.M. 37/08, posso prendere il patentino f-gas e certificare gli interventi della mia azienda?” Quello che hai appena letto è un dubbio comune a molti installatori termoidraulici e la risposta non è scontata. L’acquisizione della lettera C non è un prerequisito per conseguire il Patentino F-gas, ma attenzione, la questione è più complessa.
Si tratta di certificazioni definite a seguito della conferenza sul clima e del Protocollo di Kyoto, trattato internazionale stipulato nel 1997 e relativo al surriscaldamento globale che prevede l’obbligo, da parte degli stati che hanno aderito, a ridurre le emissioni inquinanti. Tali certificazioni, dunque, hanno lo scopo di prevenire l’emissione dei gas fluorurati responsabili dell’effetto serra.
Ciò avviene tramite l’iscrizione al Registro Telematico Nazionale, la comunicazione degli interventi svolti alla Banca Dati F-gas e l’applicazione di sistemi di rilevazione delle perdite.
Registro Telematico Nazionale e Banca Dati F-Gas
Il Registro Telematico Nazionale è gestito dalla Camera di Commercio locale. L’iscrizione è obbligatoria per coloro che decidono di conseguire il Patentino e la Certificazione F-gas. La Banca Dati F-Gas, invece, è stata istituita con il DPR 146/2018 e sostituisce la Dichiarazione F-Gas.
La normativa di riferimento è il DM 37/08, che ha sostituito la Legge 46/90.L’art.
Chiarimenti del MISE su Situazioni Specifiche
Se però, nella maggioranza dei casi, è facile individuare la tipologia di impianto su cui si sta lavorando, in talune situazioni questa identificazione non è così semplice, vuoi perché ci si trova di fronte ad una commistione di attività, vuoi perché l’ambito dove queste vengono eseguite è inusuale. Per questo motivo, il MISE ha, qualche tempo fa, pubblicato un documento di chiarimento, dove ha raccolto i suoi pareri in merito alle situazioni più particolari su cui è stato interpellato.
Secondo il Mi.S.E. , trattandosi di “attività sugli impianti” (intesi come macchinari atti alla refrigerazione) e non di “attività di installazione impianti (di refrigerazione)”, non sussisterebbero i presupposti per poterla considerare rientrante nel campo di applicazione del d.m. 37/2008.
Se l’attività oggetto di analisi si riferisce alle operazioni che precedono l’installazione degli impianti in discorso, ovverosia la costruzione delle celle/banchi frigo (cioè la fase produttiva dei medesimi) e gli eventuali interventi manutentivi o di riparazione attivati sugli stessi, sempreché comunque inerenti il processo produttivo e non afferenti cioè a gli impianti già installati presso terzi dall’impresa installatrice, la stessa non deve considerarsi rientrante nel d.m. 37/2008.
Al contrario, qualora le operazioni poste in essere si riferissero all’attività di installazione, manutenzione e riparazione degli impianti di refrigerazione presso edifici civili e non, le stesse debbano considerarsi pienamente rientranti nel campo di applicazione del d.m. 37/2008.
Il Mi.S.E. ha definito come “impianto termico per riscaldamento“ il complesso di prodotti formati generalmente da un generatore di calore, da un condotto per lo smaltimento dei fumi (ove generati), un sistema di aerazione e ventilazione ed eventualmente uno o più sistemi per la distribuzione di calore e ha chiarito che - indipendentemente dalle sue potenzialità - l’installazione di caminetti e stufe rientra nel campo di applicazione del D.m. 37/2008, lettera C (così come rientrava nel campo di applicazione della legge 46/90, rispetto alla quale con il d.m.
Il Mi.S.E. ha specificato che l’attività di mera pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria (compresa la video ispezione del camino) non rientra nell’ambito di applicazione del d.m. 37/2008 e può dunque essere intrapresa liberamente, non richiedendo abilitazione alcuna.
Ha richiamato in proposito quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1 del d.m. Al riguardo il Mi.S.E. ha chiarito che questi impianti debbono necessariamente rientrare nel campo di applicazione del decreto solo nel caso in cui gli stessi siano posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso e relativa collocazione (interna agli edifici o nelle relative pertinenze).
Qualora vengano rispettati tali presupposti, l’impresa installatrice di siffatti impianti deve necessariamente essere abilitata ai sensi del d.m.
È stato chiesto al Mi.S.E. se un soggetto, titolare di un’impresa artigiana che svolge attività non attinente l’ambito di applicazione del d.m. 37/08, possa ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali di cui all’art.4 dello stesso decreto, ai fini dello svolgimento dell’attività di installatore relativa agli impianti cui alla lettera c), comma 2, art.1 del d.m. Al riguardo il Mi.S.E.
È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se l’attività di “installazione tubazione per trasporto acqua fino a cassetta con idrante” debba necessariamente rientrare nel settore di cui alla lettera g), ovvero se è possibile considerare tale tipo di attività rientrante nei settori di attività di cui alla lettera d.
Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato che l’attività non concerne la tipologia di impianti ricompresi nella lettera d, comma 2, art.1 (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie) ma rientra tra quelli previsti dalla lettera g, comma 2, art.1 (gli impianti di alimentazione di idranti si innestano in impianti idrici preesistenti e hanno, tra loro, diversa natura). Peraltro, come il Mi.S.E. ha più volte precisato, in particolare con la lettera circolare 20.2.2004 n.547894, l’abilitazione per la lettera g) non è scomponibile, ma integra inscindibilmente la parte elettrica e quella idraulica in un tutt’uno.
Il Mi.S.E. È stato chiesto al Mi.S.E di far conoscere se un impianto per l’abbattimento di fumi provenienti dalla combustione della legna del forno di una cucina di un ristorante (macchinario filtro ad acqua abbattitore di fuliggine, installato su una parete interna del locale cucina, collegato sia all’impianto elettrico che all’impianto idraulico di scarico delle acque, e dotato di tubazioni per la raccolta e la evacuazione dei fumi residuali inatmosfera) rientri o meno tra gli impianti elencati all’art.1, comma 2 del d.m.
Al riguardo il Mi.S.E. ha chiarito che l’impianto in questione, così come descritto (impianto per l’abbattimento difumi provenienti dalla combustione della legna del forno di un ristorante), non rientra in nessuna delle categorie di impianti elencate dall’articolo 1 del DM 37/08.
Premesso ciò, ha ritenuto opportuno evidenziare che l’apparecchiatura di filtraggio fumi, come sommariamente descritta nella nota, è alimentata da rete elettrica ed è altresì collegata, per svolgere le funzioni filtranti, anche alla rete idrica.
Conseguentemente ha precisato che, affinché tale impianto possa essere considerato un semplice “apparecchio utilizzatore”, e quindi non rientrare nell’ambito di applicazione del DM 37/08, occorre che si verifichino entrambe le sotto riportate condizioni:
- Il collegamento elettrico dell’impianto in parola avvenga attraverso una semplice connessione tra una spina ed una presa (punto di collegamento);
- Qualora anche una sola delle due condizioni non trovi realizzazione, a parere del Mi.S.E., l’installazione dell’impianto sopracitato deve considerarsi soggetto all’applicazione del succitato DM e, conseguentemente, deve essere effettuata per mano di soggetti abilitati ai sensi del d.m.
È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se ai fini dell’installazione degli impianti di riscaldamento elettrici (climatizzatori/condizionatori) sia necessario o meno che l’impiantista ottenga il riconoscimento anche del possesso dei requisiti tecnico professionali previsti per l’installazione degli impianti elettrici o se sia sufficiente il solo riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico professionali previsti per l’esercizio dell’attività di installazione degli impianti di riscaldamento.
Il Mi.S.E., al riguardo, ha ritenuto opportuno suggerire alla Camera di commercio proponente di attenersi alle direttive impartite con circolare ministeriale n.3439/C del 27 marzo 1998 (punto 2, lettera b), laddove è stato specificato che “E’ inoltre il caso di precisare che l’eventuale estensione delle abilitazioni ad altre lettere,indipendentemente dal possesso dei requisiti di legge, non è necessaria qualora questa sia riferita a lavori strettamente attinenti all’esecuzione dell’impianto per il quale il soggetto è abilitato.
È evidente quindi, per semplificare, che un’impresa installatrice di un impianto termico, per provvedere alla sua alimentazione elettrica non ha bisogno dell’abilitazione di cui alla lettera a) dell’art.1 della legge 46/90, qualora si tratti di una semplice connessione con un impianto elettrico già esistente”.Pertanto a parere del Mi.S.E. Il M.S.E. ha specificato in merito che ai fini dell’esercizio dell’attività di installazione di climatizzatori che contengono F-GAS è necessario che l’interessato sia abilitato all’esercizio dell’attività di cui alla lettera c(ancorché limitata agli impianti di climatizzazione) di cui all’art.1, comma 2 del d.m.
Con il presente parere il Mi.S.E. ha rappresentato che l'attività di ”allacciamento degli apparecchi utilizzatori di gas” rientra nell'ambito di applicazione del d.m.37/08 e dunque può essere svolta esclusivamente da imprese abilitate all’installazione degli impianti di cui alla lettera e) dell’art.1, comma 2 del d.m.
Al Mi.S.E. è stato chiesto di far conoscere se il rifacimento dell’impianto fognario condominiale ricada o meno nel campo di applicazione del DM 37/08, art.1, comma 2, lettera d, e se dunque vada affidato ad impresa abilitata ai sensi del decreto (la quale provvederà, nel caso, a rilasciare - al termine dei lavori - la relativa dichiarazione di conformità).
Tenuto conto di quanto previsto dall’art.1, comma 1, il Mi.S.E. ha chiarito che gli impianti oggetto del quesito (impianti di scarico all’interno dell’area condominiale) debbano essere considerati pienamente rientranti nel campo di applicazione del decreto in oggetto, occorrendo, pertanto, all’uopo, la relativa abilitazione sopramenzionata (con obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità per i lavori effettuati dall’impresa incaricata).
Al riguardo il Mi.S.E. ha ritenuto opportuno segnalare che se l’impresa si limita ad eseguire le “operazioni di coibentazione” di tubazioni già installate o destinate ad essere installate da “altra impresa abilitata d.m. 37/2008” non è ovviamente necessario che detta impresa debba essere abilitata ai sensi del d.m.37/2008 né che possa far valere l’attività pregressa ai fini del riconoscimento di requisiti, in quanto l’attività dalla stessa esercitata (operazioni di coibentazione) non rientra nel campo di applicazione del decreto medesimo.
La conformità degli impianti sui quali è stata eseguita la coibentazione deve essere “dichiarata” dall’impresa installatrice abilitata che, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del DM 37/2008, è tenuta a “realizzare gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente, ed è responsabile della corretta esecuzionedegli stessi”.
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