Messa in Sicurezza Idraulica: Definizione e Interventi
La messa in sicurezza idraulica è un tema di fondamentale importanza per la protezione dell'ambiente e della salute umana, soprattutto in aree a rischio di inondazioni o contaminazione.
Definizioni e Tipi di Intervento
I possibili tipi di intervento di messa in sicurezza sono definiti dalle lettere m), n) ed o) del primo comma dell’art.240 del D.Lgs. Gli interventi si distinguono principalmente in:
- Messa in sicurezza d’urgenza
- Messa in sicurezza operativa
- Messa in sicurezza permanente
Messa in Sicurezza d'Urgenza
Gli interventi di messa in sicurezza d’urgenza devono essere attuati tempestivamente a seguito di incidenti o all’individuazione di una chiara situazione di pericolo di inquinamento dell’ambiente o di rischio per la salute umana. Questi interventi mirano a rimuovere o isolare le fonti di contaminazione e ad attuare azioni mitigative per prevenire ed eliminare pericoli immediati verso l’uomo e l’ambiente circostante.
In relazione agli interventi di messa in sicurezza di emergenza si deve anche tenere conto che la giurisprudenza amministrativa considera che la locuzione “eventi di contaminazione repentini”, presente nella definizione di messa in sicurezza d’emergenza contenuta nell’art. 240, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 152/2006, non implica l’istantaneità degli effetti, potendo questi, una volta manifestatisi inaspettatamente, protrarsi nel tempo e divenire addirittura permanenti (Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2014, n.
Messa in Sicurezza Operativa
La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un’ulteriore propagazione dei contaminanti. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all’esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all’interno della stessa matrice o tra matrici differenti.
I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell’efficacia delle misure adottate ed indicano se all’atto della cessazione dell’attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente.
La messa in sicurezza operativa: l’insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell’attività.
Le azioni possono essere:
- di contenimento: esse hanno il compito di impedire la migrazione dei contaminanti verso ricettori ambientali sensibili, quali acque superficiali e sotterranee.
- - mitigative: interventi finalizzati ad isolare, immobilizzare, rimuovere gli inquinanti dispersi nel suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee.
Messa in Sicurezza Permanente
La messa in sicurezza permanente: l’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente.
Barriere Idrauliche
Uno dei sistemi utilizzati per la messa in sicurezza dei siti oggetto di bonifica è la barriera idraulica e le condizioni per il suo utilizzo sono definite dall’allegato 3 al titolo V della parte IV del D.Lgs.
Prevedere il frazionamento di una barriera idraulica con segmenti non funzionanti risulta quindi paradossale perché esclude in questo modo la reale esistenza di una conterminazione idraulica che, isolando effettivamente le fonti di contaminazione, contenga la diffusione degli inquinanti così da impedirne il contatto con l’uomo e con i recettori ambientali circostanti, attuando un’azione di messa in sicurezza (Cons. Stato, sez. IV, 18 dicembre 2018, n. 7121), che è la funzione stessa della barriera idraulica finalizzata appunto ad evitare il propagarsi di fattori inquinanti nella falda (Cons. Stato, sez. V, 30 dicembre 2019, n.
Tali condizioni infatti rendono questa opera, per la sua stessa funzione, un’obbligazione indivisibile caratterizzata in particolare, dal criterio “dell’indivisibilità materiale”, (Cons. Stato, sez. IV, 12 luglio 2022, n. Anche se è ammissibile la suddivisione in lotti della progettazione, non è previsto né è concepibile limitare la sua realizzazione ai soli lotti di proprietà esclusiva di un determinato soggetto, indipendentemente dalla ubicazione delle sorgenti di contaminazione, dei percorsi di migrazione e dei bersagli finali e quindi di fatto dalle condizioni di rischio per la salute umana e per l’ambiente presenti in tale sito.
Misure di sbarramento attive di natura idraulica o dinamica non sono invece previste tra gli interventi di messa in sicurezza permanente, e la esclusione di tale tipo di intervento risulta infatti coerente con la necessità che la soluzione adottata tenga conto della sostenibilità dei costi, in relazione alla destinazione d’uso del sito e del rispetto dei criteri stabiliti dall’allegato 3 al titolo V della parte IV del D.Lgs. Fermo restando il rispetto delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) come previsto dall’art.242 comma 8 del D.Lgs.
L’art. Prevede comunque che l’immissione delle acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo in un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali idonei.
Riperimetrazione delle Aree Inondabili
La realizzazione di interventi di sistemazione idraulica comporta, di norma, l’aggiornamento delle fasce di inondabilità previgenti, attraverso la valutazione delle condizioni di pericolosità residua, come già specificato al precedente punto 2, lett. b), che risulta connessa alla valutazione dell’efficacia degli interventi stessi rispetto alle portate di progetto. La determinazione delle condizioni di pericolosità residua a seguito di interventi di sistemazione idraulica rappresenta un’operazione delicata e talvolta complessa, che richiede la necessaria attenzione e valutazione al fine della consapevolezza degli effettivi livelli di rischio raggiunti e della loro adeguata gestione nell’ottica della tutela della pubblica e privata incolumità.
Va ricordato, innanzitutto, che le condizioni di rischio nullo non sono mai raggiungibili nella realtà, e che la cosiddetta “messa in sicurezza” è corrispondente ad una soglia stabilita convenzionalmente. Anche in questo caso, quindi, è necessario valutare le potenziali condizioni di pericolosità residua, tenendo anche conto che la progettazione degli interventi ed il successivo studio delle aree inondabili residue sono necessariamente basati su modellazioni idrauliche, e quindi su schematizzazioni e semplificazioni matematico-numeriche.
Pertanto, si evidenzia che, anche in aree protette da opere idrauliche, esiste la possibilità che si verifichino eventi di tipo alluvionale, sia per il realizzarsi di eventi di entità superiore a quelli utilizzati come riferimento nella progettazione, comunque possibili (sormonto arginale), o per fenomeni non tenuti in considerazione nella modellazione matematica (quali ostruzioni, trasporto solido, accumulo delle acque a tergo delle strutture, etc.), sia per problemi di funzionalità delle opere idrauliche di difesa (quale ad es. il cedimento di una struttura arginale).
Nell’ambito della documentazione tecnica da produrre ai fini della riperimetrazione delle aree inondabili dovranno quindi essere valutate tutte le condizioni che possano condurre a livelli di pericolosità residua sui territori protetti da opere di sistemazione idraulica, sia nel caso di interventi dimensionati sulla portata duecentennale, sia, ancor di più, di quelli dimensionati su portate inferiori.
Si evidenziano nel seguito, a maggior precisazione dei criteri tecnici già forniti, alcuni aspetti generali da tenere in considerazione e requisiti minimi da rispettare nella fase della valutazione delle condizioni di pericolosità residua ai fini delle riperimetrazioni, della cui valutazione dare atto esplicitamente nell’ambito dei relativi atti:
- Valutazione esplicita e documentata del quadro di pericolosità residua attesa, con riferimento allo scenario che si prefigura a seguito della realizzazione dell’intero progetto di messa in sicurezza idraulica nonché di quello del progetto del lotto di interesse, con una loro comparazione ai fini della valutazione del grado di efficacia raggiunto tramite la realizzazione del lotto stesso.
- Ove il lotto non preveda il raggiungimento della messa in sicurezza da piene con tempo di ritorno duecentennale, determinazione della pericolosità residua riferita alla inondabilità che ancora permane rispetto alle portate con tempi di ritorno di 50, 200 e 500 anni, e ove, possibile a quelle con tempi di ritorno di 30 e 100 anni. Va da sé che alle perimetrazioni delle aree inondabili corrispondenti alle portate di riferimento sarà associata la corrispondente normativa in relazione al livello di pericolosità in cui ricade. In tali casi andrà anche assicurata, già in fase di progettazione, l’adeguatezza delle strutture di difesa ai fini della funzionalità ed affidabilità delle opere (ad esempio, progettazione di argini sormontabili), ovvero sarà necessario analizzare e determinare le condizioni di funzionalità e di possibile criticità delle opere in caso di accadimento di eventi con portate superiori a quelle di progetto.
- Valutazione, anche di prima approssimazione, sulle possibili condizioni di pericolosità residua riferita all’opera di difesa eseguita nel lotto, in relazione a scenari di sifonamento e/o di crollo e/o di sormonto per cedimento fondazionale. Sulla base degli esiti di tale valutazione, in casi particolari, anche in funzione della tipologia ed entità dell’opera o del contesto in cui la stessa ricade, potrà risultare necessario produrre analisi o studi specifici per le valutazione di dettaglio delle problematiche sopra accennate. Resta ferma naturalmente la necessità di verificare altre cause di inondabilità o allagamento delle zone in questione (ad es. interazione con altri corsi d’acqua o colatori minori, acque di esondazione provenienti da tratti a monte, etc.).
Nel caso in cui gli interventi realizzati assicurino il contenimento della portata duecentennale con adeguato franco e non si riscontri la necessità di valutazioni specifiche più approfondite di cui ai punti precedenti, si ritiene che, a fini di conoscenza storica e di protezione civile, ed in coerenza con quanto effettuato nell’ambito dei piani vigenti per le aree storicamente inondate, sia necessario, come livello minimo, perimetrare le aree a pericolosità residua in corrispondenza a quelle precedentemente inondabili con tempo di ritorno di 200/500 anni, facendole rientrare in fascia C, e distinguendole graficamente dalle reali aree inondabili 500-ennali post-intervento per una più facile lettura ed interpretazione.
Interventi di Risagomatura e Scavo
Tali interventi, pur potendosi configurare come interventi di mitigazione del rischio, non si configurano, in generale, come interventi di messa in sicurezza in quanto non è certa, a priori, la stabilità nel tempo della configurazione di progetto, e pertanto non presuppongono, di norma, una riperimetrazione delle aree inondabili.
Nel caso in cui tali interventi esulino da una normale manutenzione e presentino i presupposti per una riperimetrazione delle aree inondabili, la valutazione del livello di pericolosità residua non potrà che essere effettuata sulla base di studi specifici ed approfonditi comprensivi di analisi sul trasporto solido e sulla morfodinamica fluviale:
- a studi ed indagini che consentano di valutare già a livello progettuale la stabilità della configurazione ottenuta e di garantirla nel tempo, anche attraverso la definizione di specifici piani di manutenzione, che descrivano modalità, tempistica e costi della stessa; si sottolinea la necessità di individuazione esplicita del soggetto preposto alla manutenzione (vedi paragrafo 2, lett.
- alla esecuzione di adeguati programmi di monitoraggi successivi alla realizzazione dell’intervento, da individuare già in sede progettuale, al fine di verificare la variabilità della configurazione attesa nel tempo, per tratti significativi anche a monte e a valle del tratto di interesse.
Interventi Dimensionati su Portata Duecentennale
Si ricorda a questo proposito che il franco idraulico rappresenta il coefficiente di sicurezza che assicura il corretto funzionamento delle opere realizzate, tenendo conto di tutte le incertezze legate alla modellazione idrologico-idraulica e ai vari fenomeni che possono occorrere durante l’evento di piena, dei quali la modellazione non tiene solitamente conto, in particolare fenomeni di trasporto solido e di flottanti durante l’evento stesso.
Nel caso, quindi, che gli interventi realizzati non prevedano l’adeguato franco idraulico, è necessaria una valutazione specifica e dettagliata che consenta di analizzarne le conseguenze. Qualora, in particolare, la deroga al franco previsto dal piano di bacino non sia supportata da specifiche motivazioni tecniche che consentano di escludere ragionevolmente la possibilità di livelli di piena superiori rispetto a quanto determinato con la modellazione utilizzata (vedere in particolare il documento approvato dal CTR nella seduta del 11 novembre 2002 e trasmesso agli uffici provinciali con nota n. 165209/4714/2002), è necessario prevedere la permanenza di una pericolosità residua, e quindi la permanenza di aree inondabili, per la portata di progetto.
In particolare, in accordo con il contenuto del documento sopracitato, la portata per la quale l’opera progettata assicura il deflusso senza esondazioni deve essere identificata con la portata smaltibile con l’adeguato franco, presupponendo, quindi, un livello di pericolosità residua per le portate superiori.
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