Dimensioni Minime del Bagno di Servizio: Normativa e Consigli
Il bagno cieco è un bagno senza finestre, di solito di piccole dimensioni. Per essere a norma di legge, il bagno cieco deve rispettare alcuni requisiti imprescindibili, necessari a garantire la salubrità dell’ambiente. Per determinare le dimensioni di un bagno, quindi, bisogna consultare il Regolamento edilizio del proprio Comune.
Normativa Nazionale e Regolamenti Comunali
Le dimensioni minime del bagno dipendono dalla tipologia che si intende realizzare, se bagno padronale o di servizio. Il bagno padronale è di solito più ampio e completo, includendo tutti i sanitari, una vasca e/o una doccia, e talvolta anche uno spazio dedicato alla lavanderia. Contrariamente il bagno di servizio è più essenziale e presenta wc, bidet e lavabo.
La normativa per le dimensioni minime del bagno è contenuta del Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975. Essa si combina con il Regolamento edilizio che vige in ogni Comune. I regolamenti comunali dettano le caratteristiche che gli edifici devono avere in base alla loro pertinenza e all’uso che se ne farà degli stessi.
La legge nazionale (Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975) non indica una superficie minima o massima per il bagno, ma si limita a elencare i componenti indispensabili: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo. Per sapere quanto deve misurare un bagno bisogna controllare che cosa dice in merito il Regolamento edilizio del proprio Comune.
Ad esempio, il Regolamento edilizio del Comune di Milano, in vigore dal 2014, prevede che ogni abitazione disponga di almeno un bagno con dimensioni sufficienti a ospitare la dotazione minima di sanitari (lavabo, doccia o vasca, water, bidet), e con un lato minimo di almeno 1,20 m.
Altrove in Italia, invece, sono specificate le metrature necessarie per il bagno. E ci sono anche territori urbani dove è importante solo la presenza degli accessori indispensabili. Per tutti questi motivi, quando si costruisce o si ristruttura il bagno ci si deve informare presso l’ufficio tecnico del Comune (lo può fare un progettista se il tipo di pratica ne richiede la presenza) per sapere che cosa dice la legge a livello locale.
Bagno a Norma: Deroghe e Caratteristiche
In molte località sono previste eccezioni sia per il bagno principale sia per il secondo bagno. Per esempio è ammesso l’apparecchio wc-bidet in sostituzione della coppia di sanitaria.
È possibile che le normative locali prescrivano caratteristiche e finiture che il bagno deve avere. Ne è un esempio il Regolamento edilizio di Milano che indica: “pavimenti e pareti devono essere rivestiti sino ad un’altezza di 180 cm in materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente solamente in corrispondenza degli apparecchi sanitari; il soffitto deve essere rifinito con materiale traspirante.”
In generale non si è tenuti ad adeguare alle prescrizioni della normativa un bagno non in regola se l’intervento di ristrutturazione è limitato al solo rinnovamento del suo interno e non ne altera forma e dimensioni.
Aerazione e Illuminazione
Un bagno dovrebbe sempre avere un’apertura verso l’esterno, come una finestra, per garantire un adeguato ricambio d’aria. Non essendoci finestre, questo aspetto è fondamentale per evitare muffa, umidità e cattivi odori.
Passando alle dimensioni dei bagni ciechi, non esistono particolari indicazioni circa i metri quadrati, almeno a livello nazionale. La legge nazionale (Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975) richiede che in tutti i locali di un’abitazione ci sia illuminazione naturale diretta, tranne che nei bagni e in altri locali.
Ma per il bagno specifica che deve esserci un’apertura finestrata per il ricambio dell’aria oppure un impianto di aspirazione meccanica. La normativa locale dà in genere indicazioni più restrittive, specificando nel dettaglio tutti i requisiti in tema di aeroilluminazione naturale. Ricorrendo sempre al Regolamento edilizio di Milano, risulta possibile avere bagni ciechi con ventilazione attivata quando l’abitazione è dotata di sistema VMC (ventilazione meccanica controllata) o ha superficie inferiore a 70 mq. In tutti gli altri casi i locali bagno con aerazione naturale devono essere forniti di finestra apribile all’esterno o verso cavedio, di misura non inferiore a 0,50 mq, per il ricambio dell’aria e comunque pari ad almeno 1/10 della superficie del locale nel caso in cui lo stesso sia superiore a 5 mq. Se il bagno principale della casa ha la finestra, gli altri possono esserne privi.
Per aerazione attivata si intende la ventilazione di ambienti che non godono di aerazione naturale e nei quali il ricambio d’aria è assicurato dall’immissione di una determinata portata d’aria esterna e, conseguentemente, l’estrazione di una equivalente portata d’aria viziata viziata mediante un apposito apparecchio.
Questo significa che si può trasformare un ripostiglio oppure utilizzare un altro vano privo di finestra per ricavare un bagno, purché si seguano le indicazioni del Regolamento edilizio in merito all’aerazione attivata.
Altezza del Soffitto
In base alla legge nazionale (Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975) l’altezza minima interna dei bagni può essere ridotta a 240 cm (invece dei 270 cm richiesti come limite minimo per tutte le altre stanze), in quanto si tratta di locali “accessori”. Questo significa che se l’abitazione ha soffitti molto alti, in bagno è possibile inserire ribassamenti per ricavare vani tecnici o rispostigli sospesi in quota.
Antibagno: Regole e Funzionalità
Il Regolamento edilizio di Milano, per esempio, impone che il bagno, o comunque l’ambiente contenente il vaso igienico, sia disimpegnato dalla cucina mediante un apposito vano delimitato da serramenti, che può essere l’antibagno, il corridoio o un atrio: “l’ambiente contenente il vaso igienico deve essere delimitato da pareti a tutt’altezza e serramenti; lo stesso dovrà essere disimpegnato dal locale cucina o da quello contenente l’angolo cottura mediante disimpegno dotato di serramenti (antibagno, corridoio/ingresso o altro locale principale-accessorio-servizio avente le medesime caratteristiche)”. Nell’antibagno si può mettere il lavabo.
Per agevolare i percorsi e ottimizzare i due ambienti, bagno e antibagno, sono state previste porte scorrevoli a scomparsa.
Impianto Elettrico e Sicurezza
Anche impianto elettrico e dimensioni minime del bagno vanno, giocoforza, di pari passo. È la variante V3 alla norma Cei 64/8 ”impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua” (pubblicata il 31 gennaio 2011 ed entrata in vigore il 1° settembre 2011) che stabilisce le prestazioni minime riguardo all’impianto elettrico domestico e prescrive l’installazione di un numero minimo di punti presa per l’energia separati e di punti luce in funzione del tipo del locale, della dimensione e del livello prestazionale dell’impianto.
I locali contenenti bagni o docce devono essere classificati, con riferimento alla sicurezza contro i contatti elettrici (diretti e indiretti), come luoghi a rischio aumentato. L’impianto elettrico in bagno deve essere eseguito con maggiori prescrizioni tecniche rispetto agli altri ambienti.
In funzione della pericolosità, nei locali bagno e doccia la norma Cei 64-8 prevede diverse zone:
- Zona 0: il volume interno alla vasca o al piatto doccia.
- Zona 1: il volume sovrastante la vasca da bagno o il piatto doccia fino a un’altezza di 225 cm.
- Zona 2: comprende il volume immediatamente circostante la vasca da bagno o il piatto doccia, estesa fino a 60 cm in orizzontale e fino a 225 cm in verticale.
- Zona 3: si ottiene dal volume esterno alla zona 2, o della zona 1 in caso di mancanza del piatto doccia, fino alla distanza orizzontale di 240 cm.
In sostanza quanto più ci si avvicina alla vasca da bagno o alla doccia tanto più le condizioni di pericolo sono gravi.
Bagno per Disabili
Oltre alle dimensioni minime di un bagno standard, in alcuni casi occorre essere consapevoli di quali sono invece quelle più indicate per un bagno per disabili. Considerando che le persone con ridotta mobilità possano avere impedimenti in bagno, si fa necessaria una normativa sui bagni per persone disabili per definirne le dimensioni minime e una serie di altri requisiti.
Oltre alle indicazioni tecniche dettate dalla normativa, è poi indispensabile prestare attenzione all’installazione di tutti quegli strumenti che in bagno favoriscono l’accessibilità alle persone con capacità motorie o ridotte.
Consigli per Ottimizzare lo Spazio
Per risparmiare spazio, la prima cosa da fare è scegliere sanitari per il bagno di misure minime. Oltre ad essere più piccoli i sanitari possono essere sospesi, in modo da creare meno ingombro e da facilitare l’uso e la pulizia.
Pochi millimetri possono fare la differenza e questo pesa ancora di più se, invece di un piccolo ambiente di servizio, vuoi realizzare un bagno completo con doccia. Puoi costruire una doccia in una rientranza, così da utilizzare le pareti come schermo e con il cartongesso creare punti di appoggio per gli altri sanitari che prima non esistevano.
Se hai, ad esempio, un bagno che si sviluppa in lunghezza sfrutta la parte finale della stanza anche per inserire una vasca, se le dimensioni te lo permettono. Scegli tinte neutre o, ancora meglio, chiare per i rivestimenti, in modo tale che l’ambiente risulti più grande, almeno otticamente.
Scegli mobili bagno di design sospesi e sfrutta le pareti inserendo pensili che ti possano offrire spazio ulteriore per riporre tutti i prodotti di bellezza o quelli per prendersi cura del tuo benessere.
Collocazione del Bagno in Casa
Ora che conosci le dimensioni minime del bagno e come sfruttare tutti gli spazi, possiamo dedicare un paragrafo alla scelta della collocazione del bagno (o dei bagni) in casa. La prima soluzione prevede di collocare il bagno vicino la cucina, ricavando un buon numero di metri quadri da questo ambiente. Ricordati che in ogni caso la cucina non dovrà essere inferiore ai 5 metri quadri, mentre il bagno deve avere una superficie totale non inferiore a 4 metri quadri.
In alternativa, è possibile sfruttare altre zone della casa per ricavare un bagno, se lo spazio risulta idoneo sotto il profilo tecnico e normativo.
Domande Frequenti
Quanto deve essere alto un bagno per essere a norma?
Per essere a norma, un bagno deve essere alto quanto stabilito dal Regolamento edilizio locale o dal Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975. Solitamente per i bagni, essendo locali accessori, è ammessa un’altezza inferiore a quella stabilita per gli ambienti principali, ma superiore a quella dei locali di servizi (che sono i corridoi, gli spazi di passaggio, i disimpegni, i ripostigli). Così il bagno può essere alto 240 cm, mentre gli ambienti principali almeno 270 cm e gli ambienti di passaggio 210 cm.
Quanto può essere piccolo un bagno?
Un bagno può essere piccolo quanto si desidera, purché ci stia la dotazione minima di apparecchi previsti dalle norme locali o dal Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975, ovvero lavabo, doccia o vasca, water e bidet, questi ultimi realizzati anche in unico apparecchio.
Cosa deve avere un bagno per essere a norma?
Oltre alle dimensioni, bisogna considerare anche quali sono gli elementi che devono obbligatoriamente essere presenti in un bagno affinché possa dirsi a norma:
- Accessibilità: il bagno deve essere accessibile a persone con disabilità.
- Sanitari adeguati: posizionati a un'altezza tale da facilitare l'uso da parte di persone con difficoltà motorie.
- Pavimentazione antiscivolo: per prevenire cadute e incidenti.
- Ventilazione adeguata: un buon sistema di ventilazione è essenziale per mantenere l'aria pulita e prevenire la formazione di muffe e condensa.
- Illuminazione: Il bagno deve essere adeguatamente illuminato.
- Impianti idraulici a norma: tutta la parte idraulica deve essere realizzata secondo le normative vigenti.
Distanze minime tra i sanitari:
Le distanze minime tra i sanitari sono misure, dati precisi che permettono di inserire tutti gli elementi nello spazio a disposizione ma, soprattutto, ti consentono di muoverti agevolmente nello spazio. La norma indica nei 20 centimetri lo spazio tra un sanitario e l’altro.
Tabella riassuntiva delle dimensioni minime (indicative)
| Elemento | Dimensione minima | Note |
|---|---|---|
| Superficie minima consigliata | 3,5 mq | Valore indicativo |
| Altezza minima del soffitto | 2,40 m | Secondo il Decreto Ministeriale Sanità del 5 luglio 1975 |
| Lato minimo (Comune di Milano) | 1,20 m | Per ospitare la dotazione minima di sanitari |
| Spazio minimo tra i sanitari | 20 cm | Distanza minima tra un sanitario e l'altro |
| Larghezza minima | 110 cm | Considerando 55 cm per il lavandino + 55 cm per lo spazio di movimento |
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