Requisiti Igienico-Sanitari per le Abitazioni Private: Normativa e Standard

I requisiti igienico-sanitari sono stati creati per garantire condizioni adeguate di salute e benessere nelle abitazioni. Servono a definire standard minimi che gli edifici devono rispettare per essere considerati abitabili e per attestare l’agibilità.

Normativa di Riferimento

Nel 1975, la creazione dei requisiti igienico-sanitari per le abitazioni in Italia è stata motivata dalla necessità di aggiornare e migliorare le condizioni abitative, in risposta a problematiche di salute pubblica e igiene che affliggevano molte abitazioni. Prima di questo decreto, le norme vigenti risalivano al 1896, risultando inadeguate rispetto alle esigenze moderne e alle crescenti preoccupazioni per il benessere degli occupanti.

Il D.M. 5 luglio 1975 ha introdotto standard minimi specifici per garantire che gli edifici residenziali offrissero condizioni di vita dignitose e salubri. Tra i requisiti stabiliti ci sono:

  • l’altezza minima dei locali;
  • la superficie abitabile per persona;
  • la presenza di servizi igienici;
  • la ventilazione adeguata.

Negli anni, la legislazione in materia edilizia ha continuato a evolversi, culminando recentemente nel D.L. 69/2024, noto anche come “Decreto Salva Casa” e la sua conversione in Legge (Legge 105/2024).

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto salva casa 2024, il Parlamento modifica i requisiti igienico-sanitari stabiliti dal D.M. 5 luglio 1975.

Requisiti Igienico-Sanitari Essenziali per l'AbitabilitĂ 

Per essere considerata abitabile, un’abitazione deve rispettare i seguenti requisiti:

  • un’altezza minima dei locali interna non inferiore a 2,70 m, fino al limite massimo di 2,40;
  • un altezza minima di 2,40 m per i corridoi, i disimpegni, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Nei comuni montani al di sopra dei m 1000 slm è consentita una riduzione dell’altezza minima a 2,55 m;
  • una superficie minima abitabile per ogni abitante di 14 m² per i primi 4 abitanti, e di m² 10, per ciascuno dei successivi;
  • la stanza da letto con superficie di almeno 9 m² se per una persona e 14 m² se per due persone;
  • la stanza di soggiorno di almeno 14 m²;
  • le stanze da letto, soggiorno e cucina dotate di finestra apribile;
  • almeno un bagno comprensivo di tutti i pezzi igienici, vale a dire vaso, bidet, lavabo, vasca o doccia;
  • le camere, cucina e soggiorno dotate di adeguata illuminazione ed aerazione naturale con superfici pari ad almeno 1/8 della superficie di pavimento della stanza;
  • l’impianto di riscaldamento idoneo a mantenere una temperatura interna compresa tra i 18 °C ed i 20 °C.

Ogni singolo comune può fissare nel proprio regolamento edilizio dei requisiti piÚ restrittivi.

NovitĂ  Introdotte dal Decreto Salva Casa

La Legge 105/2024 di conversione del D.L. 69/2024 ha introdotto nuove disposizioni nelle quali vengono modificati i requisiti igienico sanitari degli edifici.

In particolare, all’articolo 24 del D.P.R. 380/2001 dopo il comma 5 sono stati aggiunti i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater nei quali si introducono nuove disposizioni in relazione ai requisiti igienico sanitari per gli alloggi.

Nello specifico, nel rispetto di altri requisiti igienico-sanitari previsti dal D.M. 5 luglio 1975, il tecnico progettista è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie per:

  • locali con altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino a 2,40 metri;
  • per alloggi mono-stanza con superficie inferiore ai limiti previsti (20 m2 per 1 persona, 28 m2 per 2 persone).

Queste disposizioni sono in vigore fino alla ridefinizione dei requisiti igienico-sanitari.

Asseverazione e Requisiti di AdattabilitĂ 

È importante sottolineare che l’asseverazione sarà resa possibile solo se si soddisfa il requisito di adattabilità, così come previsto dal Decreto Ministeriale 236/1989. Tale requisito risulta essere fondamentale per garantire che gli edifici siano accessibili e utilizzabili.

Inoltre, per ottenere l’asseverazione, devono essere soddisfatte almeno una delle seguenti condizioni:

  • interventi di recupero: i locali devono trovarsi in edifici sottoposti a lavori di recupero e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie dell’immobile;
  • progetto di ristrutturazione: deve essere presentato un progetto di ristrutturazione che preveda soluzioni alternative per garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate in base al numero di occupanti. Ciò può essere ottenuto attraverso l’ampliamento della superficie dell’alloggio e dei vani abitabili, oppure migliorando la ventilazione naturale, ad esempio con finestre di dimensioni adeguate, riscontri d’aria trasversali o l’uso di sistemi di ventilazione naturale ausiliari.

Inoltre, così come disciplinato dall’art. 1 comma 1 lettera f della Legge 105/2024 di conversione del D.L. 69/2024, gli scostamenti del 2% (tolleranze costruttive) valgono anche per i requisiti igienico sanitari.

Come Rispettare i Requisiti Igienico-Sanitari

È importante sia in fase di progettazione che in fase di attestazione di conformità dei requisiti igienico sanitari avere un riscontro di quanto riportato nella progettazione architettonica dell’abitazione. Per fare questo è fondamentale produrre piante che riportino in forma tabellare le dimensioni dei vani e i rapporti illuminanti, in modo che il controllo rispetto ai requisiti della normativa nazionale o a quelli fissati dal regolamento urbanistico comunale siano facilmente riscontrabili.

Bagno in Camera: Cosa Dice la Normativa

Se stai pensando di realizzare un bagno in camera devi tenere in considerazione le disposizioni contenute nella normativa nazionale. Decidere tuttavia di costruirlo comporta la necessità di fare alcune importanti valutazioni. Innanzitutto bisogna comprendere la fattibilità dei lavori, ovvero bisogna considerare se è possibile collegare il nuovo bagno all’impianto idrico, elettrico e fognario. Oltre a tali aspetti però bisogna anche prendere in considerazione la normativa, cosa dice a proposito del bagno in camera.

Sebbene ci possano essere delle differenze nelle disposizioni previste dai Comuni, si può fare innanzitutto fede a quella nazionale. Esiste però una normativa nazionale alla quale si può fare sempre riferimento per rendersi conto delle disposizioni principali da rispettare. Tenuto conto di quanto detto, bisogna considerare le distanze minime che devono avere i sanitari tra l’uno e l’altro e le pareti.

Un’ultima cosa da tenere presente quando si decide di costruire un bagno in camera è quella di affidarsi a un professionista del settore che saprà elaborare il progetto migliore per la stanza fornendo anche la documentazione da presentare all’ufficio tecnico del comune.

Requisiti Specifici per il Bagno

Avere un bagno a norma è d’obbligo per legge. Per la costruzione, o la ristrutturazione, di un’abitazione è obbligatorio attenersi alle norme igienico-edilizie secondo il Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. In base al Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975, l’altezza minima interna dei bagni può essere di 240 cm, invece dei 270 cm richiesti come limite minimo per tutte le altre stanze.

I locali contenenti bagni o docce devono essere classificati, con riferimento alla sicurezza contro i contatti elettrici, diretti e indiretti, come luoghi a rischio aumentato. E’ opportuno prevedere l’adozione di precauzioni particolari, con lo scopo di evitare condizioni pericolose per le persone. La normativa che tratta le prescrizioni particolari per realizzare l’impianto elettrico in bagno è la Cei 64-8 ed, oltre ad essa, vanno tenuti conto di particolari requisiti di sicurezza che riducono il rischio relativo ai contatti diretti o indiretti tipico dell’ambiente bagno. Quanto più ci si avvicina alla vasca da bagno o alla doccia tanto più le condizioni di pericolo sono gravi. A seconda della pericolosità nei locali bagno e doccia la normativa individua quattro zone, caratterizzate da un pericolo decrescente.

Nella maggior parte dei Comuni viene posta attenzione alla divisione dei vari ambienti in casa e, in particolare, a una separazione tra bagno e cucina. Per il bagno è obbligatoria la presenza di un’apertura all’esterno per il ricambio d’aria o un impianto di areazione.

In realtà la legge nazionale non specifica una superficie minima o massima per la stanza da bagno, mentre ne fissa l’altezza minima prevista che è di 2 metri e 40 cm. Se invece vi interessa conoscere le misure che il vostro bagno deve avere per essere considerato a norma, dovrete consultare il Regolamento Edilizio del Comune in cui si trova la vostra abitazione. Come abbiamo detto in precedenza, la normativa nazionale stabilisce che almeno una stanza da bagno all’interno dell’abitazione deve contenere tutti i sanitari (vaso/wc, bidet, vasca da bagno o doccia e mobile bagno o lavabo), non solo le normative prevedono anche prescrizioni specifiche riguardanti la disposizione dei sanitari e la distanza che separa questi elementi. Le disposizioni prevedono che i sanitari siano disposti su due lati lasciando però un passaggio di minimo 55 centimetri tra i sanitari disposti sui due lati del bagno. Anche per quanto riguarda le finestre esistono precise disposizioni da seguire: in un appartamento di piccole dimensioni (fino a circa 70 metri quadri) è possibile che il bagno non abbia finestre, in questo caso deve però essere munito di aerazione meccanica. Invece, in appartamento di dimensioni maggiori, il bagno deve avere tassativamente illuminazione e aerazione diretta.

Secondo quanto stabilito come standard minimo (classificato al livello 1 dalla Variante V3 alla norma CEI 64-8) per il bagno devono essere previsti almeno 2 punti presa e 2 punti luce. Per quanto riguarda la sicurezza contro i contatti elettrici (diretti e indiretti), i bagni e tutti i locali che contengono docce devono essere classificati come luoghi a rischio aumentato, e in base a questa classificazione andranno adottate misure particolari per tutelare le persone.

Esistono prescrizioni anche per i materiali di rivestimento di soffitti e pavimenti?

Il bagno accessibile ai disabili è obbligatorio solo negli edifici pubblici o negli esercizi commerciali come bar e ristoranti. Tuttavia, chi abita con un parente anziano o invalido dovrebbe dotarsi di bagni per disabili in casa perchÊ oltre a facilitare la cura della persona ne garantisce anche la sicurezza. Molti si spaventano quando pensano a un intervento di questo tipo, in realtà bastano alcuni accorgimenti per trasformare un servizio igienico di adeguate dimensioni in un bagno accessibile anche ai disabili in sedia a rotelle, senza la necessità di acquistare sanitari speciali o stravolgere radicalmente il bagno di casa propria.

L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Nei comuni montani al di sopra dei m 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vaniscala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso. Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrĂ  essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. E’ comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano. La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

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