Opere Idrauliche di Seconda Categoria: Definizione Normativa
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Tutela delle Acque e del Suolo: Diritto e Calamità Naturali
La descrizione dell’attuale quadro delle competenze in capo alla Regione del Veneto in materia sia di difesa del suolo che di tutela delle risorse idriche non può prescindere da un breve richiamo alle leggi fondamentali che regolano tali materie e da una rapida ricostruzione del processo di deleghe attuate dallo Stato nei confronti delle amministrazioni regionali, iniziato nel 1972 e culminato, nel 1998, con il D. Lgs.
Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523
Innanzitutto, va ricordato che, per quanto attiene la tutela del suolo, la fonte principale è senza dubbio il R.D. 25 luglio 1904, n. Si tratta di una norma imperativa che si articola in due grandi filoni: il primo che riguarda la classificazione delle opere idrauliche e la seconda che impone una serie di divieti e limiti all’utilizzo delle aree del demanio fluviale (le cosiddette norme di polizia idraulica), così come individuate dall’art.
Ma qual era, effettivamente, lo scopo di questa suddivisione? In merito, invece, al secondo filone, quello della cd.
Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
Come per la difesa del suolo, anche la tutela delle risorse idriche ha una sua norma che potremmo definire “fondamentale”. Si tratta del R.D. 1775/1933, certamente risalente ma che, come già il R.D.
Entrambe le norme sopra richiamate, per le loro caratteristiche di grande modernità, conservano, a tutt’oggi una grande valenza e, nonostante la necessità di conciliarne i contenuti, soprattutto il R.D.
Processo di Delega alle Regioni
Fatte tali precisazioni e tornando alla ricostruzione del processo di delega, ricordo che, in particolare con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, furono trasferite alle Regioni le funzioni in materia di opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate (art. 2, comma 2, lett. e) nonché le opere di consolidamento e trasferimento degli abitati (art. 2, comma 2, lett.
Nel contempo, con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n.
Si è trattato di un primo passo verso il decentramento amministrativo che ha trovato successivo e più completo sviluppo nel D.P.R. 24 luglio 1977, n. Questo secondo intervento normativo, discendente dalla delega prevista all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n.
In buona sostanza, il citato D.P.R. modificava sostanzialmente l’assetto del potere pubblico, valorizzando le Autonomie locali: ma la “manovra” non diede frutti soddisfacenti.
Oggi sappiamo che la classificazione delle opere idrauliche ai fini della ripartizione delle funzioni era, già allora, un criterio obsoleto con l’unica eccezione delle funzioni di sorveglianza che venivano svolte secondo la disciplina di cui al R.D. 9 dicembre 1937, n.
E le risorse idriche?
Il DPR 616/1977 fu recepito nell’ordinamento regionale con la L.R. 27 aprile 1979, n. 32, successivamente modificata dalla L.R. 9 agosto 1988, n.
Una forte ventata di novità nel settore della difesa del suolo e delle risorse idriche fu dovuta, senza dubbio, all’entrata in vigore della L. 18 maggio 1989, n. 183 (ora abrogata ma ricondotta, per la maggior parte, nell’ambito del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
Inoltre, la L.
Ma doveva trascorrere ancora del tempo prima che il passaggio di competenze dalle amministrazioni centrali alle Regioni fosse completato: giungiamo, per questo, alla L. 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” dall’entrata in vigore della quale incominciò davvero il cammino verso il compimento del processo di delega.
Si giunse così all’emanazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
Sotto l’aspetto delle funzioni, tutto considerato, l’esito fu buono: infatti, con l’art. 89 del D.Lgs. 112/1998 furono trasferite alle Regioni tutte le funzioni amministrative in materia di difesa idraulica e gestione del demanio idrico con riferimento ai corsi d’acqua appartenenti a tutte le categorie, compresi, quindi, quelli classificati in I, II e III.
L’impatto del decentramento attuato in ossequio al richiamato D.Lgs. 112/1998 ed ai relativi decreti attuativi fu dunque, nel settore oggetto dell’odierna disamina, rilevantissimo; il Veneto, terra ricca di corsi d’acqua e laghi e connotata da una morfologia molto diversa da provincia a provincia (che ne fa un luogo di straordinaria quanto varia bellezza) si trovò a dover affrontare una situazione molto particolare e difficile: basti pensare a tutte le funzioni di gestione del demanio idrico ed alle esigenze di manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei grandi fiumi quali il Brenta, il Bacchiglione, il Piave, il Livenza e la parte in destra idraulica del Tagliamento e, comunque, di tutta l’imponente rete idrografica regionale.
E quindi, che fare?
La deliberazione dell’esecutivo, infatti, avrebbe consentito di far fronte alle prime e più impellenti problematiche con una certa velocità e, nel contempo, ben si sarebbe prestata, tempestivamente, a recepire tutti quegli adattamenti che le situazioni concrete avrebbero potuto richiedere.
La Regione Veneto ha recepito nel proprio ordinamento il Decreto Legislativo 112, con la L.R. 13 aprile 2001, n. 11 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.
Questo si evince chiaramente dall’incipit dell’art.
La scelta va ascritta, evidentemente, alla volontà di evitare un ritorno al passato, cioè di riproporre nuove frammentazioni nell’esercizio delle funzioni, frammentazioni che avevano ampiamente dimostrato la propria inadeguatezza oltre che per corrispondere, il più possibile, ai criteri a suo tempo sanciti dalla citata L. 183/1989 che sarebbero stati, poi, ripresi, dalla Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque - DQA) e, quindi, dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
- le funzioni amministrative relative al demanio lacuale del Garda, limitatamente all’utilizzo per finalità turistico - ricreative che sono state conferite ai Comuni rivieraschi del Garda, anche per garantire coerenza con l’organizzazione dei Comuni della sponda lombarda del Lago (si veda, in proposito, la L.R. 4 novembre 2002, n. 33, art.
- la specialità della Provincia di Belluno, sancita anche a livello Statutario, e riconosciuta comunque di recente, in forza della quale l’Amministrazione Provinciale esercita, ai sensi dell’art. 85 della richiamata L.R. 11/2001 (come modificato dall’art. 30, comma 4, della L.R. 14 dicembre 2018, n. 43), una serie di funzioni tra le quali ricordiamo, a titolo meramente esemplificativo, la gestione del demanio idrico ricadente in territorio bellunese, ivi compreso il rilascio di concessioni e l’introito dei relativi canoni, tutte le attività di programmazione, progettazione e realizzazione di opere idrauliche di qualunque categoria, rilascio di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di impianti idroelettrici e, in generale, le attività già riservate alla Regione dall’art.
Dopo l’entrata in vigore della L.R.
Vediamo insieme i più importanti, prendendo come riferimento le singole funzioni così come riportate al già richiamato art. 89 del D. Lgs.
Come già accennato, infatti, l’imponente rete idrografica presente nel territorio veneto richiede un impegno cui le strutture regionali non sarebbero state in grado di far fronte.
Fu così adottata la D.G.R. n.
A seguire, con la D.G.R. n. 2510 dell’8 agosto 2003 “Delegazione amministrativa delle funzioni e della gestione dei beni del demanio idrico relativamente alla rete idrografica minore.
Acquisite le competenze in materia, riservate alla Regione dall’art. 84 della L.R.
Fu così adottata la D.G.R. 1895 del 24 giugno 2003 “Determinazione dei canoni del demanio idrico per l’anno 2004”, poi modificata e integrata con la D.G.R. 1997 del 25 giugno 2004 “Modifiche al tariffario dei canoni delle concessioni del demanio idrico di cui alla D.G.R. n.
Allo stato attuale, la determinazione dei canoni è rimasta in capo alla Regione, come pure il relativo introito, per tutti i corsi d’acqua, eccezion fatta per quelli ricadenti nella rete idrografica minore, che sono incassati dai Consorzi di Bonifica a fronte dell’esercizio delle funzioni conferite con la richiamata D.G.R.
Altro tema affrontato dalla Giunta Regionale fu stato quello delle procedure di affidamento delle concessioni.
La materia, senza scomodare la Direttiva Bolkenstein che, al momento, pare trovi sicura applicazione con riferimento alle concessioni del demanio marittimo (ovverosia delle spiagge) mentre non vi è assoluta chiarezza per le rimanenti, è regolata, attualmente, dal R.D. 23 maggio 1924, n.
Come sappiamo, però, il richiamato Regio Decreto ha carattere generale e si rese, quindi, necessario fornire agli Uffici alcune disposizioni precise e di dettaglio: al riguardo l’Esecutivo intervenne con la D.G.R.
Nella medesima occasione, furono impartite direttive anche sul rilascio delle autorizzazioni idrauliche, cioè di quei provvedimenti necessari qualora un soggetto richieda di poter utilizzare una pertinenza fluviale non di proprietà demaniale.
A seguire, sempre in tale ambito, venne assunta la D.G.R.
Infatti, nell’ambito dei lavori di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua, affidati alla Regione (oltre che ai Consorzi di Bonifica) come meglio descritto alla precedente lett.
A chi non piace, infatti, a livello paesaggistico, vedere i nostri fiumi ed i loro meandri rinverditi dalla presenza di salici, noci, cespugli anche fioriti? Certo è bellissimo ma dal punto di vista idraulico questa vegetazione rappresenta un grande rischio.
I prodotti erbosi sfalciati vengono impiegati, ad esempio, come foraggio e la concessione di sfalcio è tra le condizioni per ottenere i contributi previsti per le attività agricole (si veda, ad esempio, la P.A.C., di cui all’art.
Da ultimo, solo per completezza di trattazione, a maggior dimostrazione dell’interesse dei privati ad accedere a questa tipologia di concessioni, è opportuno ricordare che la recente normativa comunitaria, nazionale e regionale, nell’ottica di avviare una politica di “svecchiamento” del settore agricolo, ha previsto una serie di facilitazioni per i giovani agricoltori, intendendosi per tali i soggetti di età compresa tra i 18 e i 40 anni (Regolamento UE n. 1305/2013, art. 2135 c.c., L. 203/82, L.R. n. 40/2003, L.R. n.
In questo settore manutentorio si è dunque creata una sinergia tra P.A.
Rientrano tra le concessioni/autorizzazioni anche le estrazioni di materiale inerte dagli alvei dei corsi d’acqua e dalle relative pertinenze.
La materia era stata regolata dalla L.R. 9 agosto 1988, n.
L’importanza dell’argomento, ai fini della tutela del territorio, merita di sospendere per un momento l’analisi dei provvedimenti amministrativi regionali adottati in relazione ai singoli punti dell’art. 89 del D.Lgs.
La “compatibilità idraulica” è un procedimento di competenza della Regione, disciplinato, da ultimo, dalla D.G.R. 2948 del 6 ottobre 2009 “L. 3 agosto 1998, n. 267 - Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici. Modifica delle delibere n. 1322/2006 e n. 1841/2007 in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n.
Già nel 2002, infatti, (D.G.R.
Pertanto, come si legge nell’Allegato A alla richiamata D.G.R.
Si tratta di funzioni di grande rilievo, in quanto attengono, in generale, alla gestione della risorsa idrica e che comportano, pertanto, un serrato (per quanto possibile) controllo sul relativo utilizzo: esse sono disciplinate, principalmente, dal già citato R.D. 11 dicembre 1933, n.
E’ chiarito alla precedente lettera h) (lett. i dell’art. 89 del D.Lgs.
Le difficoltà si sono riscontrate, soprattutto, nel rendere coerenti le disposizioni di cui al R.D.
Ma non solo.
A volte lo stesso legislatore comunitario ha assunto atteggiamenti contrastanti.
Infatti, pur con l’unico obiettivo di proteggere l’ambiente, se da un lato con la Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE) il Consiglio ed il Parlamento Europeo hanno posto decisi vincoli e limiti volti alla tutela della risorsa idrica, con la Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità essi hanno “scordato” i buoni propositi del 2000, di fatto asservendo la gestione della risorsa idrica alle esigenze produttive.
Tra i provvedimenti fondamentali in materia ricordo, innanzitutto, il Piano di Tutela delle Acque, appr...
Tabella riassuntiva delle competenze
| RETE IDROGRAFICA | COMPETENZA | NORMATIVA DI RIFERIMENTO |
|---|---|---|
| PRINCIPALE | Regione Veneto, Unità Organizzative del Genio Civile | R.D. 523/1904, D.G.R. |
| MINORE | Consorzi di Bonifica | R.D. 523/1904, D.G.R. |
| DI BONIFICA | Consorzi di Bonifica | R.D. 368/1904, L.R. 8 maggio 2009, n. |
| CORSI D’ACQUA MONTANI | Regione Veneto, Servizi Forestali Regionali | R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e relativo regolamento n. 1126 del 1926 e s.m.i., L.R. 13 settembre 1978, n. |
| RICADENTE NEL TERRITORIO BELLUNESE | Provincia di Belluno | R.D. 523/1904, L.R. 14 dicembre 2018, n. |
| DIGHE E SBARRAMENTI (altezza ≤ 15 m, invaso ≤ 1.000.000 mc) | Regione Veneto | legge n.584/1998, D.P.R. 1363/1959, D.G.R. 1722 del 16 giugno 2009, D.G.R. 1644 del 21 ottobre 2016 |
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