Opere Idrauliche di Terza Categoria: Normativa e Gestione
Le opere idrauliche sono disciplinate dal R. D. 25 Luglio 1904 n. 523.
Classificazione delle Opere Idrauliche
Il R.D. n. 523/1904 suddivide le opere idrauliche in diverse categorie in base alla loro importanza e funzione:
- Opere idrauliche di prima categoria (art. 4 del R. D. n. 523/1904).
- Opere idrauliche di seconda categoria (art. 5 del R. D. n. 523/1904): "le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi". Si tratta delle più importanti opere idrauliche riguardanti i tratti più pericolosi dei fiumi, come ad es.
- Opere idrauliche di terza categoria (art. 7 del R. D. n. 523/1904).
- Opere idrauliche di quarta categoria (art. 9 del R. D. n. 523/1904).
- Opere idrauliche di quinta categoria (art. 10 del R. D. n. 523/1904).
Opere Idrauliche di Terza Categoria
Le opere idrauliche di terza categoria, di cui al R. D. 25 Luglio 1904 n. 523, comprendono tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse, ex R.D.
Si tratta di opere di natura non comprese nelle categorie precedenti.
Realizzazione e Manutenzione
La realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche sono regolate dal R. D. 25 Luglio 1904 n. 523.
In origine, l'esecuzione delle opere spettava allo Stato, con spese ripartite tra Stato, Province, Comuni e consorzi degli interessati.
La manutenzione successiva era a carico dei consorzi degli interessati, anche se oggi questa responsabilità fa capo alla Provincia.
Evoluzione Normativa e Trasferimento di Competenze
La procedura di classifica oggi non è più attuata con decreto ministeriale ma, con il DPR n. 616/1977, dalla Regione, e, con la successiva L. n.
In base alla Legge 18/05/1989 n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" sono stati soppressi i consorzi idraulici di terza categoria e attribuite le relative competenze alle Regioni.
La Regione Liguria approvava la Legge 28/01/1993, n. 9 "Organizzazione regionale per la difesa del suolo, in applicazione della legge 18/05/1989 n. 183" mediante la quale all'art. 24 si stabiliva che spettava alla Provincia l'esercizio delle funzioni già esercitate dai Consorzi idraulici di terza categoria.
Nella Provincia della Spezia i Consorzi idraulici di terza categoria erano i Consorzi della Magra e del Vara costituiti per il mantenimento delle opere di difesa idraulica di terza categoria dei rispettivi bacini.
La Regione Liguria con Legge 21/06/1999, n. 18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo, energia" stabilisce all'art. 92 le competenze delle Province.
Con successive disposizioni la Regione Liguria ha attribuito a sé stessa il potere di determinazione dei canoni del demanio idrico Legge Regionale 03 Gennaio 2002 n. 02 e del potere di determinare la percentuale d'introiti da destinarsi al finanziamento delle opere idrauliche, fissata al 100% nella suddetta L. R. n. 02/2002, al 100% nella Legge Regionale del 04 Agosto 2006 n. 20, al 80% nella Legge Regionale del 28 Aprile 2008 n. 10 e al 70% nella Legge Regionale del 24 Dicembre 2010 n.
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