Opere Idrauliche Provvisorie: Definizione e Ambiti di Applicazione

Il presente articolo definisce le opere idrauliche provvisorie e ne illustra le diverse tipologie, basandosi sul Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 94.

Definizione e Ambiti di Applicazione

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disciplina diversi aspetti relativi alla difesa del suolo e alla gestione delle risorse idriche, inclusa la realizzazione di opere idrauliche, anche di carattere provvisorio. Queste opere sono spesso necessarie per affrontare situazioni di emergenza o per garantire la sicurezza idrogeologica in attesa di interventi definitivi.

Attività Conoscitiva e Coordinamento

L'attività conoscitiva è svolta sulla base di criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore. Questo garantisce un'omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione ad opera del Servizio geologico d'Italia (APAT).

L'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) contribuisce allo svolgimento dell'attività conoscitiva, in particolare ai fini dell'attuazione delle iniziative e della diffusione dell'informazione ambientale.

Comitato dei Ministri

Il Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha funzioni di alta vigilanza ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attività.

Il Comitato dei Ministri predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente, nonche' la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento per la difesa del suolo.

Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza Stato-regioni formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento, in ordine alle attività ed alle finalità di cui alla presente sezione, ed ogni qualvolta ne e' richiesta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Registro Italiano Dighe (RID)

Il Registro italiano dighe (RID) provvede in via esclusiva, anche nelle zone sismiche, alla identificazione e al controllo dei progetti delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta o traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi.

Rientrano nella competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi.

Autorità di Bacino Distrettuale

Le Autorità di bacino sono soppresse a far data dal 30 aprile 2006 e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorità di bacino distrettuale.

Sono organi dell'Autorità di bacino: la Conferenza istituzionale permanente, il Segretario generale, la Segreteria tecnico-operativa e la Conferenza operativa di servizi.

Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino vengono adottati in sede di Conferenza istituzionale permanente presieduta e convocata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

La Conferenza operativa di servizi e' composta dai rappresentanti dei Ministeri, delle regioni e delle province autonome interessate, nonche' da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile.

Le Autorità di bacino coordinano e sovraintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale.

Distretti Idrografici

I distretti idrografici italiani sono:

  • Alpi Orientali
  • Padano
  • Appennino Settentrionale
  • Appennino Centrale
  • Appennino Meridionale
  • Sardegna
  • Sicilia

Piani di Bacino e Misure di Salvaguardia

Il Piano di bacino e' redatto dall'Autorità di bacino in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati.

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