Qualifica Professionale Termoidraulico: Requisiti e Normative

Un idraulico è una figura professionale che si occupa dell'installazione e della manutenzione di tubazioni in abitazioni e attività commerciali. Questi sistemi di tubature sono essenziali per la distribuzione di acqua potabile, il drenaggio, l'irrigazione, le fognature e altre applicazioni. Gli idraulici possono svolgere lavori pratici, ma anche dedicarsi alla progettazione, alla redazione di schemi e al miglioramento dell'efficienza del processo di installazione.

Questa professione offre un'ampia gamma di percorsi di carriera ed è spesso gratificante, come dimostrato dai sondaggi che indicano un'alta percentuale di professionisti autorizzati che rimangono nel settore per tutta la loro vita lavorativa. La sicurezza del lavoro è un fattore importante in questo campo, data la costante necessità di servizi idraulici.

Molti idraulici lavorano in proprio o per piccole imprese, ma alcuni preferiscono impieghi in enti più grandi o nel settore pubblico, come scuole, università, aeroporti ed edifici municipali. In sostanza, ogni luogo che necessita di acqua corrente rappresenta un'opportunità per potenziali clienti.

L'impiantista idraulico è un operaio specializzato addetto all’installazione e alla manutenzione delle tubazioni dell’acqua e degli impianti igienici e sanitari, nell’edilizia e nelle costruzioni stradali. Il lavoro idraulico richiede sicuramente a monte una conoscenza di come funziona un sistema idrico, di riscaldamento e condizionamento.

Da questo punto di vista, l’idraulico deve essere in grado di stimare le dimensioni, di definire il corretto capitolato tecnico e di definire la capacità che l’impianto deve avere. Essere un idraulico richiede poi capacità manuali, visto che parliamo di realizzare e posare in opera concretamente un impianto.

Oltre ai requisiti tecnici e alla conoscenza dei sistemi tradizionali, l’idraulico di oggi deve sviluppare nozioni di risparmio energetico. Le competenze dell’idraulico comprendono la conoscenza della tecnologia, delle nuove tecniche di progettazione e soprattutto dei nuovi componenti esistenti, da includere negli acquisti di materiale per la commessa.

Normative e Requisiti Tecnico-Professionali

Rispetto a tanti anni fa oggi l’attività di impiantistica è disciplinata dal Decreto Ministeriale 37 del 22/01/2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12/03/2008). Tale decreto è poi stato rivisto nel 28/12/2010, in seguito ad una revisione della normativa e delle circolari del Ministero delle Attività Produttive rispetto all’attività di impiantistica (vedi D.M.

In generale, si utilizza il termine di idraulico, ma oggi si parla più in generale di termoidraulico, ovvero una persona che esegue l’installazione di impianti alle LETTERE C, D, E. Le imprese che si occupano di installazione di impianti devono nominare un responsabile tecnico, che deve possedere determinati requisiti tecnico-professionali indicati nell’articolo 4 D.M.

Le imprese di installazione e manutenzione di impianti devono nominare come responsabile tecnico un soggetto in possesso di determinati requisiti tecnico professionali indicati nell’art.4 D.M. 37/2008. Tali requisiti sono:

  1. Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta.
  2. Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui l’art.1 , presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per attività di cui all’articolo 1, comma 2 , lettera d) è di un anno.
  3. Titolo o attestato di conseguimento ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di un inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività per cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) e di due anni.
  4. Prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operario qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione , di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.2.

I periodi di inserimento di cui alle lettere b) c) e le prestazioni lavorative di cui alla d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma in collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.

Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell’ articolo 4 il titolare dell’ impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecniche continuativa nell’abito di imprese abilitate nel settore per un periodo non inferiore a 6 anni . Per l’attività di cui alla lettera d) dell’ articolo 1 comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

È possibile visionare la tabella "Valutazione idoneità dei titoli di studio" relativa ai diplomi di laurea in materia tecnica specifica previsti dal D.M. N. Ai fini della valutazione dell'idoneità dei titoli di studio rilasciati al termine di un ciclo di studio quinquennale o triennale di scuola secondaria, è possibile visionare la tabella "Valutazione diplomi".

Requisiti Aggiuntivi e Certificazioni

Per operare nella fase di installazione e manutenzione degli impianti il responsabile tecnico deve essere in possesso del requisito F.E.R. ai sensi della Legge 28/2011, nota anche come Decreto Rinnovabili, che prevede requisiti specifici per chi vuole ottenere la qualifica professionale per l’installazione e la manutenzione straordinaria di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

Per essere certificato come installatore e manutentore di impianti di climatizzazione ai sensi del DPR 146/2019, che attua il Regolamento (UE) n. Ai sensi dell’art. 287 del Codice ambientale (DLgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i), il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 200.000 Kcal/h (232 kW) deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell’esame finale.

Termoidraulici e caldaisti hanno l’obbligo di iscrizione al CURIT, il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Si tratta di una banca dati istituita da Regione Lombardia nel 2008 per raccogliere e gestire i dati relativi a tutti gli impianti termici presenti sul territorio regionale.

Avvio dell'Attività e Adempimenti Burocratici

L’attività deve essere iscritta al Registro delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio. È obbligatoria per operare in modo legale. Dovrai presentare la SCIA presso il Comune di riferimento, per dichiarare che l’attività è conforme ai requisiti di legge. Gli enti previdenziali e assicurativi garantiscono copertura ai fini pensionistici e protezione in caso di infortuni sul lavoro.

E´ fatto obbligo al titolare o al legale rappresentante dell'impresa di rilasciare al committente, al termine dei lavori, una dichiarazione di conformità degli impianti resa sulla base del modello di cui all'allegato I dell'art. 7 del D.M.

Comunicazione Antimafia

Le modifiche introdotte nel Codice antimafia con il D.lgs. Alla pratica telematica, il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante allegano, in formato pdf/A, i nuovi modelli (aggiornati con le novità in materia di lettera B e di requisiti professionali puri) tutti disponibili su "Modulistica Integrativa" di Supporto Specialistico, ovvero il Modulo - Requisiti/37L (Scia), per dichiarare i requisiti e l’assenza dei provvedimenti di cui all'art. 67 del Codice antimafia e per elencare gli eventuali nominativi di tutti i restanti soggetti con incarichi all’interno dell’impresa; questi soggetti, altri, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, se persone fisiche, il Modulo di Autocertificazione Intercalare Antimafia/L ; se persone giuridiche, il Modulo Intercalare Antimafia PG/L (entrambi da allegare al Modello - Requisiti/37L (Scia) e identificare con lo stesso codice della pratica telematica cui riferiscono).

Le imprese che abbiano sede legale in altra provincia, ove non svolgano già l'attività di cui al D.M. 37/2008 e che vogliano avviare in provincia di Varese l'attività di impiantistica, devono presentare, unicamente alla Camera di Commercio competente per sede legale, i nuovi modelli (aggiornati con le novità in materia di lettera B e di requisiti professionali puri) tutti disponibili su "Modulistica Integrativa" di Supporto Specialistico, ovvero il Modulo - Requisiti/37L (Scia) per dichiarare i requisiti e l’assenza dei provvedimenti di cui all'art.

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