Regolamento Invarianza Idraulica e Idrologica in Lombardia: Criteri e Metodi

Il principio dell’invarianza idraulica e idrologica, attuato mediante soluzioni basate sulla natura o sistemi di drenaggio urbano sostenibile, concorre all’incremento della sostenibilità dei sistemi urbani, alla mitigazione del fenomeno ‘isola di calore urbano’ e alla tutela della biodiversità, secondo quanto previsto all’articolo 55, comma 2, della l.r.

Ambito di applicazione del regolamento

Il Regolamento regionale 23 novembre 2017 n. 7, recante “Criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12”, disciplina il campo di applicazione in base a quanto previsto dall’art. 58 bis della L. R. n. 12/2005. Questo riguarda gli interventi di:

  • nuova costruzione;
  • demolizione, totale o parziale, fino al piano terra, e ricostruzione indipendentemente dalla modifica o dal mantenimento della superficie urbanizzata preesistente;
  • ristrutturazione urbanistica comportanti un ampliamento della superficie edificata o una variazione della permeabilità rispetto alla condizione preesistente all’urbanizzazione.

Inoltre, l'ambito di applicazione si estende anche a:

  • impianti agri-voltaici o fotovoltaici che riducono la permeabilità del suolo;
  • nuove discariche e ampliamenti di discariche esistenti;
  • interventi con scarico diretto a lago (con condizioni).

Sono inclusi gli interventi edilizi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:

  1. di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001;
  2. di nuova costruzione, così come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera e), del d.p.r. 380/2001;
  3. di ristrutturazione urbanistica, così come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera f), del d.p.r. 380/2001;
  4. relativi alla realizzazione di opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per le aree di sosta, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-ter), del d.p.r. 380/2001.

Anche l'installazione dei pannelli di impianti agri-voltaici o fotovoltaici con caratteristiche costruttive o anche di posa tali da comportare una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all’urbanizzazione, purché con superficie maggiore di 150 mq, è soggetta a questo regolamento, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

È importante considerare la superficie interessata dall’intervento, definita come la somma delle superfici di una porzione di territorio che vengono trasformate attraverso uno o più interventi che richiedono l’applicazione delle misure di invarianza idraulica e idrologica di cui all’articolo 3.

Gestione delle acque piovane

L’art. 5 del Regolamento disciplina i sistemi di controllo e di gestione delle acque piovane, stabilendo che questa deve avvenire, se possibile, garantendo l’infiltrazione, l’evapotraspirazione e il riuso. La realizzazione di uno scarico delle acque pluviali in un ricettore è dovuta in caso di capacità di infiltrazione dei suoli inferiore rispetto all’intensità delle piogge più intense. Il medesimo scarico deve avvenire a valle di invasi di laminazione dimensionati per rispettare le portate massime ammissibili indicate dal Regolamento e differenziate in ragione della criticità idraulica del Comune in cui si realizzerà l’intervento.

Classificazione degli interventi e criticità idraulica

Gli artt. 7, 8 e 9 disciplinano la classificazione degli interventi di invarianza idraulica e idrologica, partendo dall’indicazione dei valori massimi ammissibili della portata meteorica scaricabile nei ricettori, che è differenziata a seconda della criticità idraulica dei Comuni. Questi, infatti, sono stati suddivisi in tre Aree (alta, media e bassa criticità) come indicato nell’Allegato B del Regolamento.

Le modalità di calcolo sono definite agli artt. 10, 11, 12 e 13.

Studio di gestione del rischio idraulico

L’art. 14 prevede la realizzazione da parte di ciascun Comune di uno studio di gestione del rischio idraulico che deve essere recepito nel Piano di Governo del Territorio al momento della revisione di quest’ultimo ai sensi della L.R. 31/2014.

Modifiche al regolamento

Il Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7 ha subito diverse modifiche nel corso degli anni. Le leggi in vigore sono:

  • Regolamento regionale 28 marzo 2025, n. 3
  • Regolamento regionale 19 aprile 2019, n. 8

Questi regolamenti rappresentano modifiche successive al Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, che disciplina l’invarianza idraulica e idrologica in Lombardia.

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