Responsabilità e Mansioni del Responsabile Tecnico di Impianti Idraulici

Ci siamo resi conto che la differenza tra il Direttore Tecnico (DT) e il Responsabile Tecnico non è chiara per la maggior parte di coloro che si interessano alla certificazione SOA. In base a quanto abbiamo indicato, si capisce bene quale sia la principale differenza del Responsabile Tecnico rispetto al DT: quest’ultimo è una figura pertinente nei confronti di qualsiasi categoria di appalti di lavori.

Direttore Tecnico: Definizione e Responsabilità

Abbiamo parlato delle caratteristiche principali del Direttore Tecnico (figura regolamentata dal DPR n. Il DPR sopracitato definisce il Direttore Tecnico come “l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori“. In base a questa caratteristica, si può notare come le responsabilità del DT non si limitino a quelle legate al suo ruolo di privato dipendente, ma sono estese anche in direzione della sua posizione di rappresentante dell’operatore economico.

Responsabile Tecnico: Quadro Normativo e Ambito di Applicazione

Rispetto al DT, il Responsabile Tecnico è regolamentato da una norma differente, specificatamente diretta a disciplinare in ambito di impianti posti al servizio degli edifici: ci riferiamo in particolare al Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37/2008.

Le imprese che esercitano attività di impiantistica e di installazione degli impianti di cui all’art. 1 comma 1 e 2 del D.M. 37/2008, pertanto, devono presentare alla Camera di Commercio della provincia presso la quale hanno sede legale la comunicazione di inizio dell’attività e la dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4 del D.M. 37/2008 del c.d. Responsabile Tecnico per la certificazione degli impianti.

Il comma 2 dell’art. 3 del D.M. 37/2008, dispone che il responsabile tecnico possa svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa.

Il Ministero dell’Industria (con Circolare n. 3342/C del 22.06.94) aveva già precisato a suo tempo che il termine “immedesimazione” va interpretato in senso stretto e cioè “riferito alla necessità dell’esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell’impresa”. Ad esempio, il socio prestatore d’opera (in caso di s.r.l.).

Requisiti Professionali del Responsabile Tecnico (Art. 4 del D.M. 37/2008)

I requisiti professionali di cui all’art. 4 del D.M. sono:

  • Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’art. 1 del D.M.
  • Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni -escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato- in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.

(Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi dell’art.

Il DM, in particolare, specifica i requisiti che gli impianti devono soddisfare per essere considerati conformi, le procedure per la certificazione della conformità e le competenze richieste ai professionisti che effettuano le verifiche. La certificazione è un passo importante.

Normative Correlate

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Questo decreto legislativo è parte di una più ampia normativa ambientale, spesso citata come “Codice dell’Ambiente”. Tra le varie disposizioni, il decreto stabilisce requisiti specifici per la gestione e la manutenzione degli impianti termici, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale.
  • D.Lgs. n. Questo decreto introduce modifiche e integrazioni al D.Lgs. 152/2006 (visto sopra), focalizzandosi ulteriormente sull’efficienza energetica degli impianti termici. Stabilisce criteri più stringenti per l’accreditamento degli operatori e dettaglia le procedure per la manutenzione regolare degli impianti, inclusa la revisione periodica obbligatoria.
  • D.P.R. 16 aprile 2013 nr. 74: L’articolo 6 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 riguarda specificamente la figura del Terzo Responsabile. Stabilisce infatti che per la sicurezza degli impianti tecnologici all’interno degli edifici è necessaria la presenza di una figura professionale chiamata “Terzo Responsabile”.
  • D.M. 10 febbraio 2014: Nel quadro normativo di riferimento c’è anche il Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2014, che riguarda l’attuazione delle regole tecniche relative ai sistemi di attestazione della conformità degli impianti ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.

Il Terzo Responsabile e la Certificazione UNI 11591

In Italia, per diventare il Terzo Responsabile per gli impianti termici, dovrai ottenere la certificazione UNI 11591 (ex DM 37/08). Durante il percorso, dovrai anche accumulare almeno tre anni di esperienza pratica in sistemi termici. Una volta soddisfatti tutti questi requisiti, puoi candidarti come Terzo Responsabile per gli impianti termici. Invia la tua domanda all’ente o all’autorità competente nella tua regione e preparati a sostenere l’esame di certificazione.

Riceve delega per le verifiche di efficienzaè il professionista che controlla l’esercizio dell’impianto. Opera solo se l’impianto è a normala delega di Terzo Responsabile può essere data solo se l’impianto è a norma.

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