Bagno per Disabili: Normativa e Dimensioni per un'Accessibilità Ottimale

Garantire l’accessibilità ai servizi igienici è un elemento essenziale per la piena inclusione delle persone con disabilità o mobilità ridotta. Quando si parla di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche, uno degli spazi più cruciali da considerare con attenzione è il bagno. Il bagno per disabili rappresenta uno degli spazi più critici da rendere fruibile, poiché coinvolge aspetti legati alla sicurezza, all’autonomia personale e al rispetto della dignità dell’individuo.

Favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e nelle zone a essi connesse è uno dei temi più sentiti da parte di tutta la società. Questo aspetto va considerato, infatti, durante i processi di progettazione, costruzione o ristrutturazione, per elaborare delle soluzioni concrete che garantiscano i principi di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli spazi, come previsto dalla legge.

Normativa di Riferimento

Che cosa dice la normativa sui bagni per disabili? Quali sono gli obblighi e le prescrizioni da rispettare per realizzare un bagno per disabili a norma? La normativa sui bagni per disabili, in Italia, è costituita da una sola legge e, soprattutto, dal decreto ministeriale che la attua, nonché dalla circolare emanata subito dopo dal medesimo ministero.

Nello specifico, ci riferiamo a:

  • Legge n. 13/1989 - disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
  • Decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989, “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”;
  • Circolare ministeriale n. 1669 del 22/06/1989 - Ministero Lavori Pubblici - Circolare esplicativa della Legge 9 gennaio 1989, n. 13;

Tale normativa si applica a tutti i bagni dedicati a persone con disabilità o difficoltà motorie, nonché ad anziani non deambulanti.

I concetti chiave di questo decreto sono il rispetto dei requisiti di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici e delle zone a essi pertinenti.

Accessibilità negli Spazi Pubblici e Privati

La progettazione di bagni accessibili per persone con disabilità deve rispondere a precise normative che garantiscano sicurezza, autonomia e comodità. Tuttavia, le specifiche tecniche e i requisiti variano significativamente a seconda che si tratti di spazi pubblici o abitazioni private. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, come uffici, scuole, locali commerciali o strutture sanitarie, le norme sull’accessibilità sono più restrittive rispetto a quelle previste per gli ambienti privati. Oltre al DM 236/89, si applicano il D.P.R. In questi contesti è obbligatorio garantire spazi di manovra sufficienti per le persone in carrozzina, così da consentire movimenti agevoli e sicuri all’interno del bagno.

Mentre negli edifici pubblici l’accessibilità deve rispondere a standard rigorosi e obbligatori per garantire l’inclusività a una vasta gamma di utenti, nelle abitazioni private c’è una maggiore flessibilità, pur mantenendo l’obiettivo di favorire la fruibilità e l’autonomia nel lungo periodo.

Nelle abitazioni private, la normativa consente una maggiore flessibilità progettuale, pur nel rispetto dei principi di accessibilità. Il DM 236/89 resta comunque il riferimento normativo anche in ambito domestico, con l’obiettivo di favorire ambienti che possano essere facilmente adattati nel tempo alle esigenze della persona. Le dimensioni minime del bagno possono risultare meno vincolanti rispetto a quelle richieste negli spazi pubblici, ma è fondamentale prevedere già in fase di progetto o ristrutturazione alcune predisposizioni strategiche.

Requisiti Essenziali per un Bagno Accessibile

Gli elementi necessari per progettare correttamente un ‘bagno tipo‘ per disabili sono:

  • WC;
  • Corrimani orizzontale;
  • Porta con anta scorrevole o con apertura a libro;
  • Segnaletica situata sulla porta (lato esterno);
  • Appoggio ribaltabile;
  • Lavabo con installazione ad altezza max 80 cm dal pavimento, sifone da incasso, tubo di scarico flessibile e rubinetteria con leva;
  • Specchio con installazione ad altezza compresa tra 90 e 180 cm da terra.

Dimensioni Minime e Spazi di Manovra

La normativa vigente prevede che il bagno per i disabili abbia una dimensione minima di 180×180 centimetri. La dimensione del bagno per il disabile è regolata in Italia da un’apposita legge, anche se spesso le varie norme possono risultare poco chiare. Il problema principale relativo alle dimensioni del locale bagno riguarda le manovre della carrozzina e l’utilizzo di apparecchi e ausili per chi soffre di una capacità motoria ridotta.

Nel dimensionamento dei locali e nella collocazione degli arredi è indispensabile tenere conto degli ingombri minimi relativi alle diverse disabilità. Gli spazi minimi d’ingombro possono variare in funzione del tipo di ausili necessari agli spostamenti.

È molto importante anche garantire la presenza e l’usabilità dei corrimano per disabili, utili come sostegno per aiutarsi a muovere la carrozzina o a camminare. Deve essere previsto uno spazio adeguato per l’accostamento laterale della sedia a rotelle.

Nel progettare un bagno per disabili è opportuno prevedere cerchi di rotazione (cioè spazi funzionali a un giro di 360°) di 150-170 cm di diametro; tali dimensioni infatti soddisfano un’ampia casistica.

Porta e Corridoi

La zona di accesso al bagno dei disabili è un aspetto critico. La porta, idealmente, dovrebbe essere priva di barriere architettoniche e sufficientemente larga per permettere il passaggio agevole di una sedia a rotelle. La misura minima della porta di un bagno per disabili è fissata in 85 cm con apertura verso l’esterno. Meccanismi di apertura e chiusura, come maniglie lunghe o sistemi automatici, contribuiscono a facilitare l’accesso indipendente. Possono essere ideali le porte a scomparsa oppure quelle a soffietto, perché ingombrano meno.

I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, ed avere allargamenti che consentano l’inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote. Questi allargamenti devono essere posti ogni 10 m di sviluppo lineare del percorso e preferibilmente nelle parti terminali dei corridoi e devono essere calibrati in base al tipo di manovra della carrozzina. Ad esempio, la larghezza per la manovra a 360° della carrozzina deve essere pari ad almeno 150 cm.

Sanitari e Accessori

Quando si ridisegna la stanza è importante rispettare le dimensioni minime anche per installare lavabo e wc: i due punti focali del bagno.

WC e Corrimani

Il wc deve avere un’altezza della seduta piuttosto elevata, a circa 45-50 cm. Più alti dei comuni sanitari (seduta a 42/45 cm da terra) per agevolare l’alzata e la seduta, il wc del tipo sospeso deve sporgere dal muro 75/80 cm per l’accostamento della carrozzina e deve essere posizionato sulla parete opposta alla porta. È consigliabile adottare un modello di tipo sospeso che, in caso, deve sporgere dal muro per circa 80 cm, così da permettere l’accostamento della carrozzina.

Come già indicato, in fase di progettazione bisogna tener conto del posizionamento dei due corrimano o maniglioni laterali, che aiutano a usufruire del bagno in autonomia. Il bagno destinato a persone con disabilità deve essere provvisto di una serie di corrimani, realizzati in tubo di acciaio da un pollice, rivestito e verniciato con materiale plastico, preferibilmente di colore bianco, tutti fissati ad un’altezza di 80 cm dal pavimento ed a una distanza di 5 cm dalle pareti.

Il pulsante di scarico e il porta-rotolo devono essere posizionati in modo da essere comodi e ben raggiungibili.

Lavabo e Specchio

Il lavabo deve essere collocato a un’altezza tale da essere usato senza fatica anche da seduti. Il lavabo per il bagno disabile deve essere a mensola e deve prevedere uno spazio libero sottostante di 70 cm. Deve essere garantito lo spazio necessario per l'accostamento frontale al lavabo che deve essere del tipo a mensola. Il bordo anteriore deve essere posto a cm 75/180 dalla parete posteriore. Il bordo anteriore deve essere posto a 80 cm dal pavimento e deve possedere almeno 80 cm frontali.

Lo specchio deve essere posizionato tra i 90 e i 170 cm da terra, sopra il lavabo e deve essere reclinabile. Sarebbe bene che fosse presente uno specchio, posizionato tra i 90 e i 170 cm da terra, meglio se reclinabile.

Doccia

Richiede attenzione anche l’allestimento della zona della doccia che in un bagno per disabili deve avere delle dimensioni minime per permettere il passaggio della carrozzina e l’inserimento di maniglie di supporto, a ventosa oppure fisse. Se nel bagno per disabili è presente una doccia, il piatto deve essere a filo con il pavimento. Il piatto doccia deve essere a filo pavimento, che non ha quindi il dislivello con il pavimento del bagno. Il box doccia in cristallo temperato di sicurezza deve avere un’ampia apertura in modo di far entrare agevolmente che deambula male.

Tra le diverse opzioni, quando possibile si predilige la doccia walk-in con il piatto doccia a filo pavimento, al cui interno posizionare direttamente la carrozzina oppure inserire le apposite sedute da doccia come lo sgabello o la sedia con schienale.

Pavimentazione e Sicurezza

Per uso personale si consiglia un pavimento antiscivolo mentre in enti pubblici è obbligatorio. Almeno R10 di scivolosità. Occorre evitare anche i piccoli gradini e qualsiasi dislivello. Per ridurre il rischio di cadute è opportuno utilizzare delle pavimentazioni che abbiano caratteristiche antisdrucciolo.

Le nuove normative rafforzano l'obbligo di utilizzare materiali antiscivolo per pavimenti e superfici, con specifiche più stringenti riguardo alla loro resistenza e durata nel tempo.

Deve essere garantita la dotazione di un campanello di emergenza posto in prossimità del wc o della vasca. Le nuove normative richiedono l'installazione di sistemi di chiamata di emergenza facilmente raggiungibili da qualsiasi punto del bagno, migliorando significativamente la sicurezza degli utenti.

Aggiornamenti e Innovazioni (2024-2025)

Attualmente non risultano modifiche sostanziali alla normativa sui bagni per disabili tra il 2024 e il 2025. Le linee guida principali, che riguardano dimensioni minime, tipologia di sanitari, posizionamento di maniglioni e altri elementi, rimangono sostanzialmente le stesse.

Gli aggiornamenti del 2024 prevedono un range più specifico per l'altezza di lavabi, specchi e accessori, compreso tra 85 e 95 cm dal pavimento.

Un altro cambiamento significativo riguarda la formazione del personale e la manutenzione dei bagni disabili. Le normative del 2024 stabiliscono che il personale addetto alla pulizia e alla manutenzione dei bagni deve ricevere una formazione specifica sull'uso e la manutenzione delle attrezzature per disabili.

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