Valutazione dei Rischi per la Mansione di Idraulico: Sicurezza sul Lavoro

Gli articoli 17 e 28 del Dlgs 81/2008 s.m.i (Testo Unico Sicurezza Lavoro) contemplano l'obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni previste e redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Obblighi del Datore di Lavoro e Valutazione dei Rischi

Articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 definiscono gli obblighi del datore di lavoro in merito alla valutazione dei rischi e alle procedure classiche e standardizzate.

Gli articoli principali del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs 81/2008) in merito alla valutazione dei rischi sono l’art. 17, 28 e 29. L’articolo 17 definisce gli obblighi non delegabili del datore di lavoro, ossia: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione (DVR); la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).

L’art. 28 definisce le modalità di elaborazione del DVR effettuato secondo la modalità “classica”. La valutazione, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui rischi legati a stress lavoro-correlato rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza rischi legati a differenze di genere e provenienza da altri Paesi rischi legati alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.

Contenuti del DVR

Il DVR, redatto a conclusione della valutazione, deve contenere:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  • l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

L’articolo 29 introduce la modalità di redazione del DVR secondo le procedure standardizzate. In particolare, il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente (nei casi previsti), previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in caso di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.

I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate.

I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate.

Non possono ricorrere alle procedure standardizzate le seguenti attività: aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; centrali termoelettriche; impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.

Valutazioni Specifiche dei Rischi

Rischio Stress Lavoro Correlato (SLC)

La valutazione dello SLC secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004 mediante check list predisposta dall’INAIL - Dipartimento Medicina del Lavoro (ex ISPESL) è stata istituita al fine di analizzare, nell’ambito del DVR, anche i rischi particolari cui i lavoratori sono esposti secondo quanto previsto dall’art. 28 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. con identificazione delle cause e delle misure correttive da adottare.

Rischio Rumore e Vibrazioni

La redazione del documento di dettaglio come previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. viene effettuato sulla scorta della misura strumentale di rumore interno cui i lavoratori sono esposti. Per lo svolgimento di tali indagini fonometriche vengono utilizzate apposite attrezzature tarate. L’analisi è completata con l’individuazione delle opportune misure di prevenzione e protezione da adottare.

La redazione del documento di dettaglio come previsto dall’art. 202, comma 2; Allegato XXXV D.Lgs 81/2008 e s.m.i., viene effettuato sulla scorta della misura strumentale su attrezzature causa di vibrazioni al sistema mano braccio (HAV - Hand Arm Vibrations) e vibrazioni corpo intero (WBV - Whole Body Vibrations). L’analisi è completata con l’individuazione delle opportune misure di prevenzione e protezione da adottare.

Microclima e Illuminamento

La valutazione delle condizioni del contesto di lavoro viene svolta mediante indagini strumentali atte a definire le misure, sistemi e procedure di sicurezza da adottare per prevenire e proteggere i lavoratori nell’ambito del processo produttivo.

Le indagini microclimatiche sono effettuate per lavorazioni in ambienti severi freddi, caldi ed in ambienti moderati; le misure illuminotecniche sono effettuate attraverso strumentazioni a norma di legge.

Rischio Esposizione a Campi Elettromagnetici (CEM) e Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA)

La valutazione del rischio all’esposizione ai campi elettro magnetici si basa anche sullo svolgimento di misure strumentali che tengono conto di tutte le attrezzature che possono dare luogo a un potenziale rischio ai sensi dell’art. 209 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.

La valutazione del rischio si basa sulle analisi del contesto produttivo e sullo svolgimento di misure strumentali. Tali attività consentono di pervenire all’elaborazione del documento di dettaglio su tutte le attrezzature che possono dare luogo ad un potenziale rischio ai sensi dell’art. 216 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.

Rischio Chimico, Amianto e Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC)

La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori in caso di esposizione ad agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro rispetta i criteri previsti dall’art. 223 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e, in caso di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, ai sensi dell’art. 236 del Testo Unico.

A supporto delle valutazioni riportate in tale documento, effettuate ai sensi dell’art. 249 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., convergono i risultati strumentali forniti dal campionamento ed analisi effettuate nel laboratorio interno Gruppo Maurizi Accreditato Accredia 1004.

La movimentazione manuale dei carichi può comportare l’esposizione dei lavoratori a rischi per la salute. La valutazione delle attività, nello specifico contesto produttivo, in tal caso consente di individuare le corrette modalità organizzative da implementare per ricondurre i rischi a livelli accettabili.

Rischio da Atmosfere Esplosive (ATEX) e Rischio Biologico

In aziende caratterizzate da atmosfere esplosive Gruppo Maurizi effettua la valutazione del rischio in applicazione della Direttiva ATEX, così da definire nel documento di valutazione dei rischi le misure di prevenzione e protezione da adottare, oltre a supportare l’organizzazione nell’individuazione delle misure di miglioramento da intraprendere.

Le Legionelle sono batteri ubiquitari negli ambienti acquatici naturali (laghi, fiumi, sorgenti termali), dai quali si trasferiscono a quelli artificiali (acquedotti cittadini, impianti idrici). I serbatoi artificiali fungono da amplificatori del germe, assumendo notevole rilevanza epidemiologica.

I principali impianti generatori di aerosol correlati a edifici comprendono: torri di raffreddamento, condensatori evaporativi, diffusori di docce, aeratori di rubinetti, vasche per idromassaggio, nebulizzatori e umidificatori.

Rischio Radon

In Italia la regolamentazione dell’esposizione al radon nei luoghi di lavoro è presente nel Decreto Legislativo 31 luglio 202 n.101, successivamente integrato e corretto dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203.

Secondo la norma, vengono definiti i luoghi di lavoro sotterranei quali grotte, tunnel, ma anche i gli ambienti interrati e seminterrati nei quali è obbligatorio effettuare la misura annuale della concentrazione di radon e luoghi di lavoro in aree che hanno elevata probabilità di alte concentrazioni di radon (talvolta chiamate radon-prone areas o aree a maggiore presenza di radon), che devono essere individuate dalle Regioni.

Rischio Elettrico e Protezione Scariche Atmosferiche

Gruppo Maurizi supporta il cliente nell’individuazione delle misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione come previsto dal Testo Unico.

L’art. 17 del DLgs. 81/2008 prevede che il Datore di Lavoro effettui la Valutazione dei Rischi; inoltre, l’art. 28 del DLgs. 81/2008 chiarisce che il Datore di Lavoro debba valutare tutti i rischi per la sicurezza durante l’attività lavorativa. Uno dei rischi presenti nei luoghi di lavoro è relativo alle Scariche Atmosferiche; pertanto, il Datore di Lavoro è chiamato a valutare tale rischio e provvedere a definire eventuali misure di protezione contro le Scariche Atmosferiche.

Protezione da Ferite da Taglio e da Punta e Rischio Incendio

Gruppo Maurizi offre assistenza nella determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro veicolo di infezione ai sensi dell’art. 286 - quinquies del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Gruppo Maurizi mette a disposizione il suo staff di professionisti, tra cui tecnici abilitati (L. 818/84 e s.m.i.), per effettuare la valutazione del rischio incendio.

Compiti e Obblighi per Attività Idrauliche, Termiche ed Elettriche

Gli obblighi da rispettare per attività con almeno un dipendente (con contratto di qualsiasi tipo, con o senza retribuzione), o con soci lavoranti, sono:

  1. DVR (Documento di Valutazione dei Rischi): Documento presente in azienda che tiene conto della tipologia di attività, attrezzature, macchine, dimensione aziendale, rischi e fattori di rischio correlati all'attività lavorativa, dispositivi presenti e procedure di miglioramento da attuare.
  2. Rischio Amianto: Considerare le attività di manutenzione di impianti datati, con presenza di amianto, specialmente in impianti realizzati prima del 1992. (corso amianto)
  3. N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di attività, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte.I rischi sopraindicati sono generali, e non specifici.I rischi specifici di ogni attività verranno stabiliti dopo sopralluogo.

  4. ELABORAZIONE PIANO DI EMERGENZA
  5. Covid-19: Implementazione DVR con Modulistica e cartelli vari come da specifica normativa vigente.
  6. Datore di Lavoro/Amministratore: Deve svolgere un corso RSPP o nominare un responsabile RSPP esterno. (Esempio RSPP esterno settore idraulica, deve essere in possesso del CORSO RSPP MODULO A + B + C).
  7. Formazione art.37: Va effettuata a TUTTI I LAVORATORI e SOCI LAVORANTI per una durata di 16h (rischio alto) ACCORDI STATO REGIONI DEL 21/12/2011. Da effettuare al momento dell'assunzione e ripetuta in funzione di nuovi rischi non valutati. La formazione si divide in GENERALE e SPECIFICA (corso di formazione)
  8. Informazione art.36: Va effettuata dal Datore di Lavoro ed RSPP tramite apposito Verbale esclusivamente al momento dell' assunzione e non va ripetuta ammenochè non vi sia un cambio di mansione e dunque nuovi rischi non precedentemente riferiti. (informazione art.36)
  9. Addetto/i Antincendio e alle Emergenze: Il datore di lavoro deve nominare, formare e addestrare con un corso di 8h (rischio medio) ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato) ma lo stesso dovrà essere presente sempre all'interno dell'attività. Questa figura non può essere delegata ad altri esterna.
  10. Addetto/i al Primo Soccorso: Il datore di lavoro deve nominare, formare e addestrare con un corso di 12h (corso primo soccorso) ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato) ma lo stesso dovrà essere presente sempre all'interno dell'attività. Questa figura non può essere delegata ad altri esterna.
  11. Ulteriore - Formazione Specifica: Sulle attrezzature, macchinari, ecc. utilizzate in occasione di lavoro su mezzi meccanici; Per operatori addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio di ponteggi nei cantieri mobili; Per operatori addetti al posizionamento, rimozione della segnaletica stradale, in occasione di lavori presso sede stradale; Per operatori elettrici che eseguono lavori fuori, in prossimità e sotto tensione elettrica; Sui rischi specifici e qualifiche per gli operatori impegnati in attività di installazione e manutenzione sugli impianti alimentati da fonti d'energia rinnovabile.
  12. RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): Viene eletto un lavoratore tra i lavoratori all' interno della stessa azienda; qualora vi fossero più sedi e/o punti vendita appartenenti alla stessapartita iva rimane comunque un solo rappresentante, tenendo sempre conto delle seguenti disposizioni :per le aziende/unità produttive che occupano sino a 200 lavoratori il numero minimo di RSL sia uno;per le aziende/unità produttive che occupano da 201 a 1.000 lavoratori i rappresentanti debbano essere almeno tre;nelle aziende/unità produttiva che occupano più di 1.000 lavoratori siano presenti almeno sei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Tale numero minimo può peraltro essere aumentato nella misura prevista da accordi interconfederali o nei contratti collettivi. Al Rappresentante eletto va fatta formazione relativa al suo ruolo, per un monte ore pari a 32, da aggiornare ogni anno e va fatta comunicazione all' Inail tramite comunicazione telematica. (clicca qui per saperne di più)
  13. Sorveglianza Sanitaria: Il medico competente ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria. Nello specifico, il Decreto Legislativo 81/08 stabilisce che la sorveglianza sanitaria comprende la visita medica, che può essere preventiva, su richiesta del lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, al termine della quale viene effettuata una valutazione dei rischi e degli eventuali rimedi per tutelare la salute del lavoratore (art. 41).
  14. Apprendisti: Qualora siano presenti lavoratori con contratto di apprendistato va espletata una formazione, così come previsto dal Piano Formativo Individuale (PFI - da richiedere al Consulente) e per ogni annualità sino alla conclusione del contratto, completa e divisa in :formazione tecnico-professionale, a cura dell’impresa (durata e modalità di erogazione sono stabilite a livello nazionale dai contratti collettivi o dagli accordi interconfederali), da espletare in azienda e per un totale di ore 80 annue;formazione di base e trasversale, di competenza delle Regioni, per un totale di ore 40 annue, così ripartita :- formazione di base è quella sulla sicurezza sul lavoro, obbligatoria per legge per tutti i lavoratori.- formazione trasversale è finalizzata a far acquisire all’apprendista conoscenze e capacità di un’area professionale del Sistema regionale delle qualifiche.Qualora però la regione di appartenenza non eroghi i suddetti corsi, l' azienda deve obbligatoriamente iscrivere l' apprendista a corsi di formazione organizzate da enti di formazione.
  15. Verifica messa a Terrà Impianto Elettrico solo in presenza di magazzino, punto vendita e/o ufficio: Deve avere i requisiti previsti dalle attuali disposizioni di legge per impianto a regola d'arte ossia Certificato di Conformità e di seguito Certificato di Verifica di messa a terra eseguita da un tecnico abilitato o ex Ispsel -INAIL.
  16. Video Sorveglianza: Prima dell'installazione di un sistema di videosorveglianza o qualora l'impianto fosse già esistente prima della messa in funzione ovvero prima che venga collegato VDR e/o collegamenti elettrici,è obbligatorio inviare progetto, mappatura, e istanza all'ufficio Territoriale e soprattutto informare i dipendenti.
  17. Impianto Antincendio: In base alla superficie occupata occorre presentare un progetto ai vigili del Fuoco che stabiliranno se va progettato impianto antincendio, se installare Naspi, Idranti, Gruppo antincendio e riserva d'acqua, ec. - secondo le attuali disposizione di legge.
  18. Cartellonistica: Bisogna installare diversi cartelli da stabilire dopo sopralluogo sufficienti a garantire un' efficace segnalazione all' utenza ( esempio segnaletica da installare: Pulsante antincendio, Uscita di Emergenza, Vietato Fumare, Vietato l'Ingresso, Quadro Elettrico, Segnaletica Estintori, ec.).
  19. Cassetta Pronto Soccorso: Va installata una Cassetta di pronto soccorso in ogni attività produttiva e/o punto vendita in funzione dei dipendenti presenti ( Allegato 1 = per attività con tre o più dipendenti - Allegato 2 = per attività sino a due dipendenti.
  20. Estintori : Vanno collocati in rapporto alla superficie e al tipo di rischio? : Installare un numero di estintori adeguato ai metri quadrati dell'attività e alla predisposizione degli stessi, prendiamo esempio dalla tabella riportata dal decreto 10 marzo 1998 riguardante il numero di estintori necessari in un luogo di lavoro e prendiamo come esempio un estintore tipo Polvere di classe di fuoco 34A-233BC : la tabella dello stesso decreto indica che va installato n° 1 estintore per ogni 100 mt. per attività rischio alto e n° 1 per ogni 150 mt. per attività rischio Medio, Attenzione oltre gli estintori di classe ABC va anche installato nelle vicinanze di un quadro elettrico un estintore a Co2 classe B ( quest' ultimo però non copre nessun mt. q. dell'attività quindi non può essere considerato efficace se solo ).Installazione: L'estintore può essere installato a parete tramite il supporto o a terra posizionato su apposita piantana porta estintore; l' altezza prevista per l' installazione a parete deve essre necessariarmente a mt 1,50 dal pavimento, e non oltre, proprio per facilitarne la presa in caso di emergenza.
  21. Altri documenti: Libretti d'uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI, DUVRI (se necessario), schede sicurezza sostanze chimiche utilizzate, registro antincendio.
  22. Area rifornimento: Cisterna di gasolio con capacità variabile, a seconda della capacità andrà presentata la SCIA antincendio ai Vigili del Fuoco Anche i fienili vanno valutati sempre ai fini antincendio, va considerata la quantità di prodotto infiammabile stoccata e la distanza dal centro di lavoro più vicino, questi fattori determinano la necessità di presentare una SCIA antincendio ulteriore.
  23. DPI (dispositivi di protezione individuali): Tutti i dipendenti dovranno essere muniti di dispositivi DPI adeguati alla mansione.
  24. Modulistica: A tutti i dipendenti dovrà essere consegnata la modulistica prevista.

Misure di Prevenzione e Protezione

  • Attuare la formazione e l’informazione dei lavoratori sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs.
  • Il datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dall’utilizzo di attrezzature necessarie a svolgere le mansioni lavorative ed attua le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Art. 71 del D.lgs.
  • Effettuare la sorveglianza sanitaria preventiva dei lavoratori con periodicità annuale oppure con periodicità stabilita di volta in volta dal medico, mirata al rischio specifico (Art.
  • Impiegare attrezzature in buono stato di conservazione (Art. 71 comma 4 lettera a) del D.lgs.
  • Durante i lavori, verificare che gli utensili inutilizzati siano tenuti attaccati ad apposite cinture (Allegato VI, Punto 1.7 del D.lgs.
  • Effettuare periodica manutenzione delle attrezzature (Art. 71 comma 4 del D.lgs.
  • Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi (Art. 71 comma 4 lettera a) del D.lgs.
  • Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione (Art. 168 del D.lgs.
  • Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi di ergonomia (Art. 71 comma 6 del D.lgs.
  • Scollegare la linea elettrica e assicurare un’adeguata protezione (Art. 82 del D.lgs.
  • Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria (,Allegato IV punto 2.2 del D.lgs.
  • Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs.
  • Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

  • Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi pericolosi (Art 75 - 77 - 78 , Allegato VIII - punti 3, 4 n.1 del D.lgs).
  • Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni (Art 75 - 77 - 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.6 del D.lgs).
  • Guanti in gomma pesante o neoprene, resistenti ad agenti chimici aggressivi ed irritanti (Art 75 - 77 - 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.5 del D.lgs).
  • Mascherina per la protezione di polveri a media tossicità, fibre e aerosol a base acquosa di materiale particellare >= 0,02 micron (Art 75 - 77 - 78 , Allegato VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs).

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