Vincolo Idraulico e Idrogeologico: Definizione e Normativa
Il dissesto idrogeologico è un problema di notevole importanza e diffuso in modo capillare in Italia. Nell’accezione comune, il termine dissesto idrogeologico viene usato per definire i fenomeni e i danni reali o potenziali causati dalle acque in generale, siano esse superficiali, in forma liquida o solida, o sotterranee. L’idrogeologia è la disciplina delle scienze geologiche che studia le acque sotterranee, anche in rapporto alle acque superficiali.
Il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua della rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane.
Tra i fattori naturali che predispongono il nostro territorio ai dissesti idrogeologici, rientra la sua conformazione geologica e geomorfologica, caratterizzata da un’orografia (distribuzione dei rilievi) complessa e bacini idrografici generalmente di piccole dimensioni, che sono quindi caratterizzati da tempi di risposta alle precipitazioni estremamente rapidi. Il tempo che intercorre tra l’inizio della pioggia e il manifestarsi della piena nel corso d’acqua può essere dunque molto breve. Il rischio idrogeologico è inoltre fortemente condizionato anche dall’azione dell’uomo.
Normativa e Gestione del Rischio
Il piano per l’assetto idrogeologico valuta il rischio o la probabilità che si possa verificare un evento calamitoso in una determinata area, generando un certo livello di danno. In base al tempo stimato di ritorno dell’evento ed alla sua presunta entità, al valore degli elementi che sono presenti sull’area ed anche, laddove possibile, in funzione della vulnerabilità degli elementi stessi, viene stilata una scaletta di quattro livelli di rischio.
Per le aree già edificate sono necessari l’insieme di interventi strutturali e non strutturali che vanno dalle opere di ingegneria per il consolidamento dei pendii instabili e la difesa dalle alluvioni, alle delocalizzazioni, alle reti di monitoraggio strumentale e/o di allertamento.
Gli avvisi di criticità emessi dal C.F.R. Ascolta la radio o guarda la televisione per apprendere eventuali avvisi di condizioni meteorologiche avverse o di allerte di Protezione Civile. Ricorda che durante e dopo le alluvioni, l’acqua dei fiumi è fortemente inquinata e trasporta detriti galleggianti che possono ferire o stordire.
La gestione del sistema di allerta nazionale e' assicurata dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali, nonché le strutture regionali ed i Centri di Competenza chiamati a concorrere funzionalmente ed operativamente a tale rete, così come stabilito dall'ordinanza n. 3134 del 10 maggio 2001, e così come modificata dall'ordinanza n.3260 del 27 dicembre 2002, e realizzata secondo il progetto approvato, nella seduta del 15 gennaio 2002, dal Comitato tecnico di cui alla legge n.
La tabella delle allerte e delle criticità meteo-idrogeologiche ed idrauliche è contenuta nel primo allegato delle Indicazioni operative firmate dal Capo Dipartimento il 10 febbraio 2016 "Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile". In particolare, per il rischio temporali il massimo livello di allerta atteso è arancione. Non è infatti prevista la criticità/allerta rossa perché, in questo caso, tali fenomeni sono associati a condizioni meteo perturbate intense e diffuse che già caratterizzano lo scenario di criticità/allerta rossa per rischio idrogeologico.
Le precedenti fasi attivano: la fase di prevenzione del rischio, attraverso sia azioni, anche di contrasto dell'evento, incluse nei Programmi regionali di previsione e prevenzione, che interventi urgenti anche di natura tecnica, così come previsto dall'art. 108 del decreto legislativo n.
Zone a Rischio e Prescrizioni Edilizie
Per contro, le zone R3 ed R4 sono sempre soggette a prescrizioni dirette sull’attività edilizia, anche se quello che interessa a questi strumenti è evitare che si eseguano interventi che possono aumentare il rischio. Nelle zone R3 ed R4 è molto ben vista la demolizione senza ricostruzione, per delocalizzazione delle cubature, e la legge, all’art. 67 comma 6 del d.lgs. 152/2006, prevede che le regioni possano (debbano) procedere alla creazione di appositi strumenti premiali per delocalizzare le cubature, quindi rimuovere gli edifici dalle zone a rischio per ricollocarle in aree in sicurezza e, di conseguenza, per acquisire l’area di sedime dell’edificio demolito al patrimonio indisponibile del Comune.
Un’attenzione molto elevata viene posta alla realizzazione di volumi interrati o comunque posti al di sotto della linea teorica a cui può arrivare la piena: nelle zone R3 ed R4, anche se si volessero realizzare i locali interrati per destinazioni accessorie, tipo cantine o autorimesse, questi vengono generalmente vietati perché in caso di evento calamitoso diventano vere e proprie trappole per le eventuali persone presenti. Per conoscere con esattezza quale è il livello effettivo della piena attesa, si può fare una richiesta per ottenere il “tirante idraulico” agli uffici preposti (generalmente le ex provincie): l’ufficio risponderà con il livello del tirante calcolato sul piano di campagna, ovvero il livello a cui statisticamente può arrivare l’acqua durante una piena.
Certamente, per quanto riguarda le opere abusive, anche precedenti all’apposizione del vincolo e che ricadono tra quelle espressamente escluse, è facile ritenere che non potranno essere oggetto di parere idraulico a posteriori.
La visura delle prescrizioni del PAI è un’operazione da fare sempre, a meno che non si stiano progettando interventi del tutto ininfluenti dal punto di vista delle cubature tipo manutenzioni ordinarie o straordinarie (ma ciò eventualmente lo si faccia solo laddove già si è studiato il PAI di zona e se ne conoscano le linee di indirizzo generali). La visura di piano è indispensabile anche in ogni due diligence, soprattutto laddove questa è impostata sulla verifica di fattibilità di interventi invasivi o, in generale, sulla valutazione del valore immobiliare (si pensi ad una stima economica effettuata su un fabbricato che ricade in zona R4: la stima non può non considerare il vincolo che prevedrebbe la delocalizzazione del fabbricato, senza possibilità - o quasi - di qualunque trasformazione con un minimo di invasività).
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