Vincolo Idraulico nella Regione Toscana: Definizione e Normativa
Il presente articolo esamina la definizione normativa del vincolo idraulico nella Regione Toscana, facendo riferimento alle leggi regionali, ai regolamenti urbanistici e ad altri strumenti di pianificazione pertinenti.
Riferimenti Legislativi e Normativi
La materia del vincolo idraulico in Toscana è disciplinata da una serie di atti legislativi e regolamentari, tra cui:
- Leggi Regionali (L.R. 3 e 4 della L.R. 1; L.R. 41 del 24 luglio 2018).
- Deliberazioni del Consiglio Regionale (C.R.).
- Deliberazioni della Giunta Regionale (G.R.).
- Piano di Assetto Idrogeologico (P.G.R.A.).
- Regolamento Edilizio (art. 3 septies e s.m.i.).
- Regolamento Urbanistico comunale.
Definizione e Ambito di Applicazione
Il vincolo idraulico è definito all'art. 1, comma 1, punti 1.1, 1.2 e 1.3 della L.R. Esso si applica:
- Ad una certa distanza (ml.) a partire dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda.
- Ad una certa distanza (ml.) sopraelevata, con un massimo di ml. 1.
La Regione Toscana ha demandato alle Province le competenze di cui agli articoli 2, 3 e 4 della L.R., invitandole ad adottare, ai sensi dell'art. 3 della L.R., o di approvare, ai sensi dell'art. 4 della L.R., gli atti elencati al punto 1.1.
Interventi Soggetti a Vincolo Idraulico
Sono soggetti a vincolo idraulico tutti gli interventi previsti dallo Strumento Urbanistico (S.U.) comunale all'interno delle zone omogenee A e B.
Atti non Comportanti Modifica del Vincolo Idraulico
Non sono compresi tra gli atti di cui al punto 1.1 le concessioni in sanatoria ai sensi del Capo IV della L. e degli artt. 3.1 e 3.2.
Valutazione del Rischio Idraulico
La valutazione del rischio idraulico è un elemento fondamentale nella gestione del vincolo idraulico. Essa deve essere effettuata preliminarmente in sede di approvazione dello S.U. e deve individuare le caratteristiche del rischio nell'area di intervento.
Le aree sono classificate in base al grado di pericolosità idraulica:
- Pericolosità Irrilevante (classe 1): di norma a quote altimetriche superiori di ml.
- Pericolosità Bassa (classe 2): superiori a ml.
- Pericolosità Media (classe 3): quota posta a ml.
- Pericolosità Elevata (classe 4).
Misure di Mitigazione del Rischio
La Regione Toscana promuove politiche di mitigazione del rischio idraulico, tra cui:
- Realizzazione di opere di difesa idraulica tese alla messa in sicurezza degli insediamenti.
- Realizzazione di aree di espansione temporanea delle acque.
Compiti e Responsabilità
La Regione Toscana esercita le funzioni di:
- Indirizzo e coordinamento in materia di difesa idraulica del corso d'acqua a cui si riferisce l'ambito.
- Controllo, riservandosi le autonome competenze loro affidate dalla L..
Le Province esercitano le funzioni amministrative provinciali ai sensi della L..
Criteri di Valutazione
La valutazione del rischio idraulico deve essere effettuata sulla base della piena con tempo di ritorno duecentennale, tenendo conto delle nuove previsioni e dei centri abitati vicini, al fine di non determinare condizioni di rischio a valle degli insediamenti protetti.
Tabella riassuntiva classificazione rischio idraulico
| Classe di Pericolosità | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità Irrilevante (1) | Di norma a quote altimetriche superiori di ml. |
| Pericolosità Bassa (2) | Superiori a ml. |
| Pericolosità Media (3) | Quota posta a ml. |
| Pericolosità Elevata (4) | - |
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