Bagni Aurora a Castiglioncello: Storia e Servizi
La storia dei Bagni Aurora a Castiglioncello si intreccia con le vicende delle concessioni demaniali marittime in Italia e le loro implicazioni legali a livello europeo.
Evoluzione Normativa delle Concessioni Balneari
La complessa questione delle concessioni balneari ha subito numerose trasformazioni nel corso degli anni, influenzate da normative europee e decisioni giurisprudenziali. Analizziamo i punti chiave di questa evoluzione:
- Considerazioni preliminari: La vicenda delle proroghe delle concessioni balneari.
- Quadro normativo UE: Analisi del diritto primario e derivato dell'Unione Europea in materia.
- Compatibilità iniziale: La compatibilità del codice della navigazione nella versione originaria con il diritto Ue fino al 31 dicembre 2006, con la reiterazione illimitata delle concessioni balneari e l’esclusione del settore dal codice degli appalti o contratti pubblici.
- Applicazione della Bolkestein: La contestata applicazione della direttiva Bolkestein alle concessioni balneari a partire dal 1° gennaio 2007.
- Procedura di infrazione UE: La procedura di infrazione della Commissione Ue sui balneari italiani prima dell'entrata in vigore della Bolkestein.
- Sentenza Promoimpresa: La sentenza Promoimpresa del 2016 della Corte di giustizia Ue.
- Esclusione dalla Bolkestein: La Commissione Ue esclude le concessioni balneari dal campo di applicazione della Bolkestein dopo la sentenza Promoimpresa della Corte Ue.
- Proroga al 2033: La legge n. 145/2018 proroga fino al 31.12.2033 le concessioni demaniali marittime e la normativa emergenziale del 2020 blocca le procedure amministrative di devoluzione dei beni e proroga le concessioni demaniali lacuali e fluviali fino al 31.12.2033.
- Nuova procedura di infrazione: L'avvio di una nuova procedura di infrazione da parte della Commissione europea nel 2020.
- Sentenze del Consiglio di Stato: Le sentenze nn. 17-18/2021 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato su fattispecie di concessioni demaniali marittime antecedenti il 28.11.2009.
- Pronuncia della Corte Costituzionale: La Corte costituzionale con la sentenza n.46/2022 del 14.1.2022 non condivide la posizione assunta dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sulla violazione del diritto Ue dell’art.1 commi 682-683 della legge n.145/2018.
- Legge sulla concorrenza: Gli artt.3 e 4 della legge sulla concorrenza n. 118/2022 del Governo Draghi.
- Ordinanza di rinvio pregiudiziale: L’ordinanza di rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato sull’indennizzo al concessionario uscente che non c’è nella normativa vigente, ma ci sarà con i decreti legislativi emanandi e non più emanati.
- Legge n.14/2023: La legge n.14/2023 di conversione del decreto legge n.198/2022 c.d. milleproroghe ha trasformato a tempo indeterminato la durata delle concessioni balneari.
- Sentenza AGCM: La sentenza AGCM del 20.4.2023 della Corte di giustizia Ue.
- Tavolo governativo: Il Tavolo governativo sulla mappatura attesta la non scarsitĂ della risorsa naturale.
- Parere motivato della Commissione Ue: Il discriminatorio e illegittimo parere motivato della Commissione Ue del 16.11.2023 contro i concessionari demaniali marittimi italiani.
- Sentenza della Cassazione: La sentenza n.32559/2023 della Cassazione a Sezioni unite riforma per eccesso di potere la sentenza n.18/2021 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
- Risposta del Governo: La risposta anomala del Governo del 16.1.2024 al parere motivato della Commissione europea: la confusione regna sovrana grazie anche all’autarchia dell’Antitrust.
- Avvocato generale Capeta: L’avvocato generale Capeta con l’esclusione dalla Bolkestein delle concessioni balneari iniziate prima del 28.12.2009 risolve il falso problema della mancanza di indennizzo al concessionario uscente per le opere non amovibili.
Il Diritto di Insistenza e la Sua Evoluzione
Il diritto di insistenza, previsto dall'originario testo dell'art. 37 comma 2 cod.nav. fino al 29.12.2009, concedeva al precedente titolare del rapporto concessorio con il demanio marittimo una posizione di vantaggio. Questo diritto si coniugava perfettamente con la legislazione ordinaria italiana, come dimostra il caso dello stabilimento balneare "Bagni Ausonia" nel Comune di Rosignano Marittimo, la cui concessione è iniziata nel 1928.
La Direttiva Bolkestein e le Concessioni Demaniali Marittime
La direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva Bolkestein) ha sollevato molteplici interpretazioni riguardo alla sua applicabilitĂ alle concessioni demaniali marittime. Tuttavia, il considerando n. 57 della direttiva prevede l'esclusione delle concessioni di beni pubblici dal suo campo di applicazione.
Pertanto, la direttiva Bolkestein non è mai stata applicabile alle concessioni demaniali marittime essendo concessioni di beni.
Il Ruolo del Codice della Navigazione
L'art. 36 del Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942 n. 327) prevede la possibilitĂ della pubblica amministrazione concedente di rilasciare concessioni demaniali marittime.
L'art. 37 cod.nav. disciplina l'esperimento di un procedimento finalizzato alla valutazione comparativa tra gli aspiranti solo in via eventuale, ovvero nell'ipotesi di piĂą domande di rilascio di concessione sul medesimo bene demaniale.
Conclusioni dell'Avvocato Generale Capeta
Per l’avvocato generale Capeta esistono diversi tipi di concessioni, che di conseguenza possono essere classificate in modo diverso secondo il diritto dell’Unione.
Si è creato così un vortice di contrastanti interventi istituzionali e politici e di gravi conflitti giurisprudenziali che sembrava essere arrivato finalmente ad un approdo di pace normativa e interpretativa sulla conformità della legislazione nazionale rispetto al diritto dell’Unione, dopo l’entrata in vigore a decorrere dal 27.2.2023 di un normativa interna (introdotta con la legge n.14/2023 di conversione del decreto legge n.198/2022) che prevede la durata a tempo indeterminato delle concessioni demaniali marittime in corso con il blocco definitivo delle gare da parte dei Comuni (si tratta dell’art.4 comma 4-bis della legge n.118/2022, introdotto dall’art.1 comma 8 lettera b) della legge n.14/2023, nonché dell’art.10-quater comma 3 d.l.
Come sottolineato da chi scrive in progress in più occasioni1, dopo la sentenza della Corte di giustizia Ue del 20 aprile 2023 nella causa C-378/22 AGCM la legislazione nazionale che ha recentemente trasformato a tempo indeterminato la durata delle concessioni demaniali marittime - diversamente da quanto opinato dal Consiglio di Stato in più occasioni dopo le sentenze della Plenaria nn.17 e 18 del 9 novembre 2021 (cfr. Consiglio di Stato, sentenze del 1° marzo 2023, n. 2192, del 19 aprile 2023 n. 3964, del 7 luglio 2023 n. 6675, del 28 agosto 2023 n. 7992 e del 27 dicembre 2023 n.11200) - non può essere disapplicata dai Comuni se non incorrendo in una gravissima violazione della Costituzione nazionale e della legislazione ordinaria interna vigente del codice della navigazione, perché l’art.4 comma 4-bis della legge n.118/2022 e l’art.10-quater comma 3 d.l.
Dopo la segnalazione AS481 del 20.10.2008 dell’AGCM, la Commissione Ue ha censurato la disciplina italiana delle concessioni demaniali marittime regolata dal codice della navigazione, avviando la procedura di infrazione n. 2008/4908 nei confronti dell’Italia con lettera di messa in mora del 2.2.2009, con cui si contestava l’incompatibilità del modello concessorio con il diritto comunitario e, in particolare, con il principio della libertà di stabilimento e di libertà di concorrenza sancito dall’art. 49 TFUE, che, in realtà , ai sensi dell’art.50 TFUE, non operava fino a quando la norma primaria del Trattato non fosse stata recepita da una direttiva specifica di armonizzazione idonea a regolare il settore, e la cui applicazione era comunque esclusa dall’art.
Senza nessuna “resistenza” rispetto alla mera lettera di messa in mora della Commissione europea del 2.2.2009, il Governo Berlusconi con l’art.1 comma 18 del d.l. “milleproroghe” 30 dicembre 2009 n.194 (convertito con modificazioni dalla legge n.25/2010) ha abrogato il diritto di insistenza previsto dall’art.37 comma 2 2° periodo cod.nav., che era stato ormai depotenziato dall’art.03 comma 4-bis del d.l.
E’ dunque responsabilità interna del legislatore nazionale se la Commissione Ue per quanto riguarda la disciplina della durata delle concessioni demaniali marittime è sempre stata in antitesi al diritto dell’Unione (non) applicabile alla materia sia per quanto riguarda le norme primarie del Trattato per il funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sia per quanto riguarda il c.d. diritto derivato e, in particolare, la direttiva servizi 2006/123/CE (c.d.
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