Bagni Chimici: Dimensioni, Normative e Obblighi nei Cantieri

In Italia, l'obbligo di fornire servizi igienici adeguati nei cantieri è sancito dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008). L’articolo 96 di questo decreto stabilisce che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori servizi igienici, in numero sufficiente e con caratteristiche tali da garantire l’igiene e la privacy di ciascuno.

Un bagno chimico è uno strumento che, mediante l’utilizzo di agenti chimici, disinfetta la parte sottostante dove finiscono i liquami, nel momento in cui non è possibile collegarlo direttamente al sistema fognario. Principalmente questo strumento viene utilizzato in aerei, camper, treni e specialmente cantieri di palazzi in costruzione e manifestazioni importanti.

Normative di riferimento

Il Testo Unico sulla Sicurezza non è l’unica normativa che regola l’obbligo da parte del datore di lavoro a noleggiare un bagno chimico, in questo caso su Roma. Alla normativa italiana, nel 2012 si è aggiunta la normativa europea con la UNI EN 16194:2012 che conferma le disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/2008.

Esiste infatti una norma europea che si rivolge direttamente alle aziende che producono bagni chimici e wc portatili, stabilendo dei requisiti base nella loro costruzione. Sono proprio le dimensioni, la struttura fisica e lo componenti interne che devono rispettare queste leggi.

Requisiti e obblighi nei cantieri

Nel momento in cui si progettano dei lavori e si decide di aprire un cantiere uno degli obblighi del datore di lavoro è l’installazione di dispositivi sanitari mobili che rispettino i bisogni fisiologici dei dipendenti e, soprattutto, le norme igieniche vigenti. In particolare come indicato l’articolo 96, è il datore di lavoro dell’impresa che esegue i lavori a dover fornire i servizi igienici presso il cantiere. Quindi i bagni chimici sono fondamentali sul luogo di lavoro.

Il Decreto Legislativo 81/2008 permette di applicare a colui che non rispetta la suddetta legge una multa che parte da minimo 500 euro per un massimo di 2000 euro.

Le prime disposizioni in materia di WC chimici per cantieri sono quelle emanate nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Visto il sempre più crescente impiego dei bagni mobili anche in altri settori, specie quello legato a eventi e manifestazioni, e con esso la necessità di una regolamentazione più specifica e dettagliata, nel 2012 è intervenuta la normativa europea.

La UNI EN 16194:2012 ribadisce alcune delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/2008. Pur non esistendo vincoli nella scelta del modello di bagno chimico all’interno di un cantiere, questi devono rispettare determinati requisiti igienico-sanitari per essere considerati idonei.

Requisiti minimi per i bagni chimici nei cantieri:

  • Numero Adeguato: deve esserci un numero sufficiente di bagni in relazione al numero di lavoratori presenti nel cantiere. In un cantiere il bagno chimico mobile deve essere inserito in rapporto 1:10, cioè un bagno ogni 10 lavoratori e tutto il resto del personale, compresi i direttori.
  • Distanza Massima: Inoltre viene stabilita la distanza massima da ogni posto di lavoro: non deve superare i 100 metri di distanza. Se il cantiere è sviluppato su più piani, deve essere inserito almeno un bagno ogni due piani.
  • Dotazioni Interne: I bagni chimici devono garantire la privacy con una chiusura automatica della porta e un indicatore di stato libero/occupato.
  • Requisiti minimi: i bagni mobili devono avere uno spazio interno utile di almeno 1m² ed un’altezza interna di almeno 2 metri, devono essere forniti di carta igienica in quantità sufficiente, un dispenser per il sapone.
  • Materiali e Pulizia: I bagni chimici devono essere realizzati con materiali plastici o equivalenti, resistenti alle polveri e facili da pulire.

La pulizia ordinaria del bagno deve essere quotidiana. Quanto all’igienizzazione, le norme oggi in vigore la prevedono dopo una media di 100 utilizzi, il che di solito significa ogni 5 giorni di uso continuativo. La pandemia da Covid-19 ha reso più stringenti e vincolanti le disposizioni igienico-sanitarie per i cantieri, bagni mobili inclusi.

Bagni chimici per disabili

La normativa europea UNI ENI 16194:2012, definisce alcune disposizioni anche nei casi in cui vi sia la necessità di installare dei bagni chimici per disabili. Ora la normativa stabilisce che in ogni evento o posto di lavoro deve essere presente un bagno per disabili, quindi con la possibilità di accedere direttamente con la sedia a rotelle, quindi l’entrata va resa accessibile a livello del suolo, senza la presenza di gradini o piani inclinati.

Quindi La porta deve avere un’apertura minima di 80 cm e l’interno deve essere di larghezza e profondità non inferiore ai 140 cm.

Bagni chimici per eventi pubblici

Anche gli eventi pubblici, richiedono la presenza di bagni chimici in relazione al numero di persone presenti, come indicato dalla normativa UNI EN 16194. Ogni bagno chimico per eventi è dotato di lavamano, specchio, appendiabiti e alloggiamento per lucchetto.

La norma che regola, appunto, la presenza di bagni chimici per eventi deve seguire esattamente una tabella della società americana PSAI (Portable Sanitation Associated International), in questo documento vengono inseriti il numero di bagni in base alle persone presenti all’evento, oltre che alla durata delle ore dello stesso.

Ad esempio, per un evento che include fino a 249 persone dalla durata di 6 ore il numero di bagni collocati sarà di almeno 2, invece per un evento dalla durata di 12 ore con lo stesso numero di partecipanti 3. Praticamente all’inizio ogni 250 persone servono 2 bagni, superando i 1.000 partecipanti il numero di bagni raddoppia, fino a diventare direttamente proporzionale al numero delle persone, per arrivare ad un massimo di 20.000 persone con quasi 219 bagni in un evento di 6 ore, in uno di 12 ore il numero massimo di WC sarà di 329.

Nel caso in cui durante l’evento ci sia la vendita di cibo e bevande, il numero di bagni deve essere aumentato del 30% rispetto a quello indicato sulla tabella.

Pulizia e manutenzione

La pulizia dei bagni chimici è l’attività che garantisce l’igiene dei bagni che vengono utilizzati tutti i giorni. Consiste nello svuotamento della vasca contenente i reflui, la pulizia di quest’ultima, la reintegrazioni dei liquidi igienizzanti e dei materiali di consumo, la disinfezione dell’intera cabina e la sicurezza.

Lo svuotamento della vasca avviene in maniera semplice e veloce, viene effettuato caricando e scaricando del liquido disinfettante che si trova sul veicolo attrezzato allo svuotamento e pulizia.

Nel caso in cui il bagno chimico sia collocato in una cantiere, esso deve essere soggetto a pulizia almeno ogni 5 giorni lavorativi, con turni che durano 8 ore ognuno. Se i bagni chimici sono inseriti all’interno di un evento le cose cambiano, durante periodi di inutilizzo e gli interventi di pulizia intermedi non rientrano nella manutenzione ordinaria di essi.

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