Normativa per i Bagni negli Asili Nido in Italia
Il ritorno a scuola, dopo la lunga pausa causata dalla pandemia, ha richiamato l’attenzione verso lo stato delle strutture di edilizia scolastica di ogni ordine e grado.
Secondo i dati dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica del 2018, in Italia c’erano 40.151 edifici scolastici attivi, di cui 22.000 costruiti prima del 1970. Di questi edifici, il 53,2% disponeva del certificato di collaudo statico, il 57,5% utilizzava soluzioni per ridurre i consumi energetici e nel 74,5% erano state abbattute tutte le barriere architettoniche.
Purtroppo il 59,5% degli edifici scolastici risultava privo del certificato di prevenzione incendi e il 53,8% non aveva quello di agibilità e abitabilità.
- L’87% dei RSPP, o dei Dirigenti, aveva richiesto interventi manutentivi all’ente proprietario, ma in un caso su cinque non è stato effettuato alcun intervento.
- Una scuola su quattro aveva chiesto interventi di tipo strutturale che nel 74% non sono stati mai effettuati dall’ente locale.
Questi dati, pur nella loro sintesi e parzialità, dimostrano che esiste una rilevante questione di edilizia scolastica nel nostro paese. Quali sono le norme a cui il progettista o l’installatore devono fare riferimento nel momento in cui intervengono negli ambienti bagno di edifici scolastici?
Normativa di Riferimento
La norma di riferimento per l'edilizia scolastica è la Legge 23 del 11/01/1996, con cui lo Stato ha trasferito agli enti locali le competenze relative a realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a questo uso.
È opportuno ricordare che se la scuola è stata costruita tra il 1975 ed il 1996 le norme sono in ogni caso quelle del Decreto Ministeriale del 1975. Se invece è stata realizzata dopo il 1996 le norme di riferimento sono quelle emesse dagli enti della regione in cui è ubicato l’edificio.
Decreto Ministeriale 18 Dicembre 1975
Le presenti norme tecniche sostituiscono tutte quelle precedentemente emanate anche sotto forma di circolari e parzialmente le riproducono. Sono state introdotte nel testo le modifiche apportate con d.m. 13 settembre 1977 (G.U. 13 dicembre 1977 n. 338).
A decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" non si applicano più le norme del presente decreto salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 5 della legge indicata.
Legge 11 Gennaio 1996, n. 23
Le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale e integrante del sistema scolastico. Obiettivo della presente legge è assicurare a tali strutture uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.
In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:
- I comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;
- Le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti ed istituzioni educative statali.
Nell’emanare le proprie norme, gli enti locali si sono conformati, pur con qualche correttivo, alla logica del DM del 1975.
Prescrizioni relative agli ambienti bagno
Analizzando le normative emesse dai diversi enti, non è difficile notare come ad esempio le prescrizioni a proposito degli ambienti bagno siano simili a quanto era scritto nel paragrafo “3.9. Caratteristiche degli spazi per i servizi igienico-sanitari e per gli spogliatoi” del “Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Le prescrizioni relative agli ambienti bagno, per esempio, sono simili a quanto era scritto nel paragrafo 3.9 (Caratteristiche degli spazi per i servizi igienico-sanitari e per gli spogliatoi) del Decreto Ministeriale, con un approccio che però tende a fornire indicazioni sul “cosa” ma molto meno sul “come”.
Indipendentemente da come vengono scritte le norme quello che appare evidente è l’approccio, che tende a fornire indicazioni sul “cosa” ma molto meno sul “come”. Scopriamo che i servizi igienico-sanitari devono essere forniti di tre vasi per ogni sezione, o che “[…] Il locale che contiene le latrine e le antilatrine deve essere illuminato ed aerato direttamente.[…]”. Ma anche che “[…] le latrine debbono, tra l’altro, essere separate per sesso, salvo che per la scuola materna; […]”.
Ciò che con desolazione in realtà manca è un approccio più aderente alla realtà e quindi una metodologia che tenga conto dei dati antropometrici con un approccio di tipo ergonomico. L’auspicio è che una metodologia più antropocentrica dovrebbe trovare applicazione in generale negli edifici scolastici ed in particolare per il bagno, sebbene in questo tipo di ambienti possa apparire meno evidente e quindi marginale l’efficacia di determinate scelte.
Certamente è utile e pratico avere una puntuale indicazione delle modalità di installazione dei sanitari, o a quale altezza dovrebbe essere fissato il lavabo.
Ma molto più importante sarebbe distinguere e caratterizzare i vasi sanitari tenendo conto che nella scuola dell’infanzia le caratteristiche fisiche tra le varie fasce di eta, e tra maschi e femmine, è estremamente variabile. Questo aspetto è lasciato purtroppo disatteso; sappiamo bene che il nostro mondo tende a “standardizzare” ogni cosa per poter offrire, non solo all’industria, dei riferimenti su cui basare lo sviluppo di un prodotto, sia esso una porta o una sedia. Purtroppo, questa logica pervade la nostra quotidianità e coinvolge anche i bambini nonostante rappresentino una delle categorie sociali già indifese e purtroppo investite di attenzioni superflue.
Esistono già realtà dove questa “logica” della standardizzazione è stata superata, ma lo sforzo è iniziare un processo che coinvolga tutto il territorio nazionale affinché si inizi a progettare in modo da distinguere tra un vaso destinato a bambini fino a tre anni di età differenziandolo da quelli destinati ad età maggiori, perché è palese che esistono importanti differenze fisiche anche e sopra tutto tra i bambini. Perché accudire un bambino, a prescindere dal luogo o dall’ambiente, richiede cure ed attenzioni particolari. Del resto dedicarsi ai più piccoli è una priorità in ogni cultura e la formazione di un futuro cittadino rappresenta un impegno importante e continuo, come l’abitudine alla cura dell’igiene personale che investe trasversalmente ogni società a qualunque latitudine.
Importanza dell'Arredobagno a Misura di Bambino
Per questa ragione rivestono particolare importanza i programmi di arredo bagno concepiti per avvicinare i bambini all’uso del bagno fin dall’età prescolare per abituarli alla cultura dell’igiene personale attraverso prodotti divertenti ideati a loro misura; l’impiego di colori vivaci, l’adozione di riferimenti al mondo animale e vegetale, accanto a forme geometriche semplici, hanno lo scopo di sollecitare, in modo equilibrato, la fantasia e l’espressione ludica tipica dei bambini.
Particolarmente importanti sono gli elementi indispensabili per la configurazione di un bagno: il vaso sanitario e il lavabo.
Per comprendere quale sia lo sforzo necessario per instaurare un cambio di paradigma nella concezione dei bagni destinati ai bambini, è utile fare riferimento ancora una volta al testo del Decreto Ministeriale datato 18 dicembre 1975; al punto 3.9.1.v): […] vasi del tipo misto a tazza allungata (a barchetta) e con poggiapiedi per essere usati anche alla turca […], e ancora: […] I lavabi e lavapiedi ad acqua grondante. Le fontanelle per bere - nei punti più accessibili o nell’antilatrina - a getto parabolico […].
È palese che queste indicazioni obbligano i progettisti, e conseguentemente gli installatori, a reiterare in modo meccanico l’uso di articoli inadatti e forse anche poco funzionali nella configurazione del bagno.
Requisiti degli spazi
La struttura deve essere conforme al D.P.R. del 27.4.1978 n. I servizi di nuova attivazione devono essere ubicati al pian terreno in diretta comunicazione con aree all’aperto esclusivamente utilizzabili per attività ricreative del nido.
Nelle località a bassa densità demografica possono costituirsi micronidi di capienza non superiore 10 posti, solo a condizione che essi siano aggregati a scuole materne o primarie oppure ad altre strutture già esistenti, idonee a consentire la creazione o l’utilizzo in comune dei servizi generali, eventualmente potenziati.
La larghezza e la pendenza dei percorsi pedonali, i raccordi tra questi e il livello stradale, i materiali e le caratteristiche costruttive ad essi connessi, le eventuali aree di parcheggio e gli accessi alla struttura edilizia devono rispettare quanto normato degli artt. 3, 4, 7 e 10 D.P.R. 27.4.1978 n. 384, nonché dalla legge regionale n. 7 del 21.1.97 artt.
La struttura deve articolarsi sui seguenti elementi in modo organico con i requisiti in appresso indicati; è opportuno che i percorsi e gli spazi siano facilmente leggibili e caratterizzati da immagini e colori che esprimano chiaramente la loro funzione.
L’unità si articola negli spazi sottodescritti con l’avvertenza che le superfici dei singoli spazi possono subire lievi variazioni in rapporto alle soluzioni distributive adottate, ma che la superficie complessiva dell’unità divezzi deve garantire almeno una superficie utile netta di mq. La superficie minima procapite deve essere di circa mq.
L’unità si articola negli spazi sottodescrìtti con l’avvertenza che le superfici dei singoli spazi possono subire lievi variazioni in rapporto alle soluzioni distributive adottate, ma che la superficie complessiva dell’unità lattanti deve garantire almeno una superficie utile netta di mq. La superficie minima procapite complessiva dei suddetti locali deve essere di circa mq.
La dimensione minima del locale deve essere di mq. Il locale per le visite deve contenere l’adeguata attrezzatura medica e viene utilizzato anche come ufficio. Se l’Asilo nido è aggregato o abbinato ad un altro servizio la cucina può essere in comune ad entrambi i servizi. In caso contrario deve essere prevista una cucina, con superficie minima di mq. Devono essere previsti almeno uno spogliatoio ed un servizio igienico di uso esclusivo del personale. I servizi igienici devono avere una superficie minima di mq. Se l’Asilo nido è aggregato o abbinato ad un altro servizio la lavanderia può essere in comune ad entrambi i servizi.
Sono necessari spazi esterni contigui alla struttura. Gli spazi esterni devono prevedere una adeguata copertura parziale (ad es. Devono inoltre essere previste zone lastricate per consentire l’uscita dei bambini anche dopo che è piovuto.
La ludoteca può essere una struttura autonoma o utilizzare parte di una struttura già adibita a servizi per i bambini o minori (quali ad es. scuola materna, nido, scuola elementare, scuola, centri di aggregazione giovanile). L’articolazione degli spazi dipende dalla dimensione della struttura e dalle attività che l’Ente gestore privilegia. E’ consigliata la suddivisione degli spazi per filoni ludico-educativi e per fasce di età. In ogni caso è da prevedersi uno spazio ampio e aperto.
E’ opportuno dotarsi di uno spazio all’aperto, possibilmente nelle immediate vicinanze della ludoteca. Il Centro non deve presentare variazioni di livello né tantomeno gradini. Tutti gli spazi dedicati alle attività devono avere una superficie non inferiore mq.
I giocattoli in uso nella ludoteca devono essere almeno rispondenti ai requisiti previsti dalla direttiva CEE n. 378 del 1988, nonché alla legge n.
Considerazioni Aggiuntive
Tanti bambini vuol dire tanti pannolini. Ma come tenere tutto diviso per ognuno e in ordine. Con i mobili portapannolini si hanno a disposizione tante caselle dove riporre i pannolini di ognuno.
I vasi a sedere devono essere uno ogni cinque-otto bambini, dell’altezza di circa trenta centimetri. In un’area separata dal wc ci sono i lavabi, anche in questo caso assolutamente a misura di bambino. Gli adulti devono avere bagni dedicati, separati per genere e dotati di box con porta.
Si può prevedere anche una scaletta per far salire e scendere in autonomia i bimbi che già sono in grado.
Deve essere comodo e sicuro per i piccoli, ma anche robusto e funzionale per le educatrici, che si trovano a eseguire molti cambi durante la giornata.
Esempio di Dimensionamento Spazi Asilo Nido
Ecco alcuni esempi secondo alcuni Regolamenti Regionali:
- Lombardia - Regolamento n. 4/2006, Art. 10:
- Superficie minima interna: 5 m² per bambino;
- Superficie minima esterna: 8 m² per bambino;
- Emilia-Romagna - DGR 85/2012, Allegato A:
- Superficie interna media: 4,5 m² per bambino;
- Area esterna: minimo 7 m² per bambino;
- Toscana - DPGR 41/R/2013, Art. 4:
- Spazio interno: 5 m² per bambino;
- Spazio esterno: minimo 10 m² per bambino.
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