Bar e Bagni: Definizione e Regolamentazione in Italia

A ognuno di noi almeno una volta nella vita sarà capitato di avere il bisogno impellente di andare in bagno, l'assenza di wc pubblici nelle vicinanze e la sola possibilità di recarsi in un bar o un ristorante lì nei paraggi. Il dubbio che assale tanti è sempre il medesimo: posso usufruire dei servizi igienici pur non essendo cliente del locale? Posso andare in bagno anche senza effettuare una consumazione? Molti di noi hanno tentato la sorte, sperando nella benevolenza del gestore o di chi per lui.

Alcuni avranno ricevuto una risposta positiva, ad altri invece sarà stato recapitato un bel: "No, il bagno è solamente per i clienti". Ma tutto ciò è legale? Si può vietare a qualcuno di usufruire del bagno pur non essendo un consumatore? Che cosa dice la legge in merito?

Uso del Bagno nei Locali Pubblici: Cosa Dice la Legge

Di base l'eventuale risposta negativa è legittimata. Il bagno di un locale pubblico non è considerabile un bagno pubblico, per questo solamente un cliente può usufruire dei servizi di quel determinato locale. Il bisognino, insomma, in qualche modo lo dobbiamo pagare. Questo a livello generale, a meno di precise e differenti disposizioni prese eventualmente dai singoli comuni.

A chiarire questo aspetto è stata la sentenza del TAR Toscana, n. 691 del 18/2/2010, frutto del ricorso contro una delibera del Consiglio Comunale di Firenze, n.69 del 24 luglio 2007. Questa imponeva agli esercizi pubblici di non vietare l'utilizzo gratuito del bagno a chiunque ne avesse necessità. La sentenza del TAR regionale ha invece cambiato le carte in tavola, prendendo in considerazione “l’eccessiva gravosità economica” dell’obbligo di fornire gratuitamente l’uso del bagno, e basandosi anche sul fatto per cui l'utilizzo dei bagni messi a disposizione dal Comune fosse onerosa, non gratuita.

Se, per legge, qualsiasi esercizio pubblico deve avere a disposizione un bagno a norma e funzionante (fatta eccezione per quei locali come pizzerie d'asporto o gelaterie dove c'è un consumo immediato o l'asporto del prodotto), dall'altra parte questo può essere quindi solamente usufruito da chi è cliente pagante di quello stesso locale (salvo diverse disposizioni municipali: a Parma per esempio il Comune consente l’utilizzo gratuito al pubblico dei servizi all'interno dei locali).

Gli esercizi commerciali non possono inoltre imporre una tariffa fissa per utilizzare il bagno a chi non è consumatore, poiché non è possibile chiedere un corrispettivo per un servizio che non è l’oggetto della propria attività. Il gestore di un bar o di un ristorante (ma locali pubblici in generale) non è legittimato quindi a istituire una tassa ai non paganti. In passato è capitato che ciò avvenisse, e gli esercenti sono stati multati. Di base, in sostanza, il semplice “passante”, non cliente e non consumatore, non può rivendicare alcun diritto al bagno. Questo anche nel caso in cui fosse affetto da particolari patologie.

Quando l'Esercente Può Vietare l'Uso del Bagno Anche a un Cliente?

Detto tutto ciò esiste anche un caso per cui l'esercente potrebbe interdire l'utilizzo del bagno anche a un cliente pagante. Il Tulps (Testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, già citato per esempio nel caso dei ristoranti childfree o del possibile divieto di accesso in un locale per abbigliamento ritenuto inadeguato) dichiara come in caso di "giustificato motivo" pure i servizi igienici possano essere interdetti a un avventore. Nel caso specifico per giustificati motivi si intende, per esempio, l’inagibilità temporanea o il fatto che il bagno sia occupato, sempre temporaneamente, da un altro cliente.

Come in tanti altri casi, poi, è sempre questione di buon senso e di educazione. Sia da parte dell'esercente, sia da parte di chi richiede l'eventuale accesso alla toilette.

Regolamento al Testo Unico di Pubblica Sicurezza (TULPS)

L’art. 187 del Regolamento del TULPS recita: “Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo”. Pertanto due sono le condizioni:

  • domando una prestazione
  • ne corrispondo il prezzo

Di conseguenza se entro in un bar consumo, pago, ho diritto di usare la toilette.

La Giurisprudenza: Uso del Bagno è un Servizio Privato

Abbiamo indicato che, per legge, la prestazione a fronte del prezzo pagato, non può essere rifiutata; e ciò vale anche per l’uso del bagno. In tal senso il Tar Toscana sent. 691 del 18 febbraio 2010 ha stabilito che “l’uso del bagno nei pubblici esercizi è un servizio privato fornito ai clienti e non un servizio pubblico a disposizione dei passanti”. Quindi se entri in un bar e paghi una prestazione (es. un caffè) hai diritto ad usare la toilette.

Se il Bagno è Fuori Servizio?

Se sono un cliente che ho effettuato una consumazione e ho necessita di servirmi del WC non possono legittimamente impedirmelo; sempre sulla base dell’art. 187 Reg. TUPL. Per cui la scusa che il bagno è fuori servizio, in manutenzione ecc.. non regge e posso validamente chiedere l’intervento della Polizia Municipale che eleverà loro una contravvenzione. Se invece sono un cliente molesto o in stato di ebrezza alcolica possono rifiutarmi l’uso del bagno.

Normative Igienico-Sanitarie e HACCP

Chi opera in determinati settori sa bene che è necessario prestare attenzione ad alcuni aspetti indispensabili, in quanto vigono delle norme igienico-sanitarie sulle quali lo Stato Italiano non transige. Le regole da rispettare variano da regione in regione e prescindono anche dal genere di attività commerciale. Uno degli elementi più importanti da considerare per il rispetto del sistema HACCP concerne i servizi igienici.

Come Devono Essere i Bagni a Norma HACCP?

Alcuni requisiti igienico sanitari sono comuni a tutti gli esercizi, i quali dovranno essere dotati di uno o più servizi igienici ad esclusivo uso del personale. Le normative vigenti stabiliscono innanzitutto il numero di unità igieniche.

Numero di Unità Igieniche nei Bar:

  • Fino a 60 posti a sedere: un’unità igienica
  • Oltre i 60 posti a sedere: 2 unità igieniche distinte per uomini e donne
  • Oltre i 150 posti a sedere: 4 unità igieniche distinte per uomini e donne

Un altro fattore di fondamentale importanza riguarda parte dei prodotti che la nostra azienda tratta: distributori.

Requisiti e Adempimenti per l'Apertura di un'Attività di Somministrazione

Con la SCIA l’imprenditore deve dichiarare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente. Un allegato obbligatorio alla SCIA o alla richiesta di autorizzazione, se si effettuano operazioni di produzione, trasformazione (o manipolazione) e successiva distribuzione (o somministrazione) di alimenti, è costituito dalla notifica sanitaria, richiesta dal Regolamento CE n. 852/2004 per la cd. registrazione da parte dell’ASL ai fini della idoneità in materia di igiene dei prodotti alimentari.

Nel caso in cui si intendano esporre le insegne di esercizio, si applica la disciplina per l’esposizione al pubblico delle insegne pubblicitarie (articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507), nonché nei regolamenti comunali. Occorre, pertanto, presentare, in allegato alla SCIA per l’esercizio dell’attività di somministrazione (o alla richiesta di autorizzazione all’esercizio se si è in zona tutelata), anche una SCIA apposita (con cui, tra l’altro, si dichiara il rispetto delle norme del cd. Nuovo Codice della Strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495).

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Se dunque, per quanto sopra, occorre acquisire uno o più dei titoli abilitativi previsti dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, confluiti nella autorizzazione unica ambientale (cd. AUA), come per esempio un nulla osta in materia di impatto acustico (nel caso in cui le attività accessorie comportino l’utilizzo di impianti di diffusione sonora che superano i limiti previsti dalla zonizzazione comunale o una autorizzazione allo scarico, il SUAP indice, ed eventualmente convoca, la conferenza di servizi per l’acquisizione del provvedimento autorizzativo.

Con riferimento, poi, agli scarichi in fognatura, quelli provenienti da attività di ristorazione, anche self-service, come trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucine, che abbiano un numero di posti a sedere inferiore a 200, sono assimilati agli scarichi domestici e pertanto non necessitano di autorizzazione. Se invece il numero di posti a sedere è pari a 200 o più, occorre presentare, per il tramite del SUAP, all’Autorità d’Ambito competente per territorio istanza di assimilazione.

Legislazione e Normative di Riferimento

  • Regolamento (CE) n.
  • Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
  • Legge 25 agosto 1991, n.
  • Decreto del Ministero dell’Interno 17 dicembre 1992, n.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.
  • Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n.
  • Regolamento regionale 24 settembre 2013, n.
  • il Regolamento Edilizio del Comune in cui si trova l’abitazione.

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