DM 37/08: Requisiti per gli Impianti Idraulici in Italia
Il Decreto Ministeriale 37/08 specifica le regole per l’installazione a norma di legge degli impianti all’interno degli edifici. Questo decreto è fondamentale per garantire la sicurezza e la conformità degli impianti nel settore civile e industriale.
Ambito di Applicazione nel Settore Termoidraulico
Per il settore termoidraulico, il punto di riferimento è la lettera C del DM 37/08, che fa riferimento a impianti di:
- Riscaldamento
- Climatizzazione
- Condizionamento
- Refrigerazione
- Evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense
- Ventilazione ed aerazione dei locali
Il Ruolo del Responsabile Tecnico
L’installatore che ottiene l’abilitazione alla lettera C presso la propria Camera di Commercio viene nominato “Responsabile tecnico”. Mettiamo il caso che tu abbia deciso di aprire una ditta individuale oppure che tu sia un dipendente di un’impresa che opera nel settore termoidraulico: se non è presente la figura del Responsabile Tecnico, la Dichiarazione di Conformità (Di.Co in gergo comune) dell’impianto non potrà essere rilasciata. Il motivo risiede nell’obbligo di firma da parte del Responsabile Tecnico.
Attenzione, perché l’installatore ha responsabilità contrattuali relative alla conformità dell’impianto. Se sei abilitato a certificare impianti di riscaldamento e climatizzazione, potrai ufficialmente dimostrare di aver installato un impianto in modo corretto, secondo le norme di sicurezza dettate dalla normativa vigente.
Requisiti del Responsabile Tecnico
L’installatore termoidraulico nominato “Responsabile tecnico” deve possedere i requisiti previsti dall’art. 4 del DM 37/08. Per verificare il possesso dei suddetti requisiti occorre consultare la propria Camera di Commercio. Ad ogni modo, è considerato requisito idoneo uno dei seguenti:
- Diploma di laurea in materia tecnica specifica tra cui le lauree quinquennali in Ingegneria, Fisica o Architettura presso un’università statale o legalmente riconosciuta.
- Diploma di tecnico superiore, ottenuto presso Istituti Tecnici Superiori, Area Tecnologica - Efficienza Energetica.
- Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, relativa a impianti termoidraulici di riscaldamento, climatizzazione e condizionamento.
È possibile visionare la tabella "Valutazione idoneità dei titoli di studio" relativa ai diplomi di laurea in materia tecnica specifica previsti dal D.M. N. Ai fini della valutazione dell'idoneità dei titoli di studio rilasciati al termine di un ciclo di studio quinquennale o triennale di scuola secondaria, è possibile visionare la tabella "Valutazione diplomi".
Le imprese di installazione di impianti devono nominare come responsabile tecnico un soggetto in possesso di determinati requisiti tecnico professionali indicati nell’art.4 D.M.
Ricordiamo, infine, l’art. 3 del D.M. Dal disposto di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.M. Il responsabile tecnico, preposto all’esercizio di una delle attività di cui al D.M.
Il comma 2 dell’art. 3 del D.M. 37/2008, dispone che il responsabile tecnico possa svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa.
Il Ministero dell’Industria (con Circolare n. 3342/C del 22.06.94) aveva già precisato a suo tempo che il termine “immedesimazione” va interpretato in senso stretto e cioè “riferito alla necessità dell’esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell’impresa”.
NON VA BENE. Mario Rossi è legale rappresentate e responsabile tecnico della società ALFA, ed è anche legale rappresentante di una società BETA. Mario Rossi è legale rappresentate e responsabile tecnico della società ALFA, e nella società BETA è socio, ma non legale rappresentante.
L’esperienza di lavoro deve rappresentarsi come “pratica sul campo”, e non solo “da ufficio”. Sostanzialmente, l’inquadramento amministrativo deve garantire l’adeguata copertura assicurativa e previdenziale per l’accesso sui cantieri ed il lavoro manuale.
Novità in Materia di Installazione Impianti
Attenzione alle novità in materia di Installazione Impianti: riformulata la Lettera B del D.M. 37/2008 e rivisti i requisiti cosiddetti professionali puri. L’attività di impiantistica riguarda la realizzazione degli impianti per edifici civili ed industriali, soggetti all´applicazione del D.M. impianti di protezione antincendio.
Il MISE, con parere 21/02/2022 , fornisce una rivisitata interpretazione dell’art. Dal 2 gennaio 2023, non sarà pertanto più ammissibile l’esperienza professionale di 3 anni vantata da Titolare, Amministratore Lavorante, Socio Lavorante, Collaboratore Familiare, figure per le quali l’esperienza minima dovrà avere durata non inferiore ai 6 anni (4 anni per gli impianti idrici e sanitari). Fa eccezione l'esperienza triennale di coloro che hanno già iniziato a maturarla prima del 2 gennaio 2023. Per coloro che rientrassero in quest'ultimo caso di eccezione è possibile comunicare il requisito professionale puro compilando il riq.
Le imprese che abbiano sede legale in altra provincia, ove non svolgano già l'attività di cui al D.M. 37/2008 e che vogliano avviare in provincia di Varese l'attività di impiantistica, devono presentare, unicamente alla Camera di Commercio competente per sede legale, i nuovi modelli (aggiornati con le novità in materia di lettera B e di requisiti professionali puri) tutti disponibili su "Modulistica Integrativa" di Supporto Specialistico, ovvero il Modulo - Requisiti/37L (Scia) per dichiarare i requisiti e l’assenza dei provvedimenti di cui all'art. Si invitano gli interessati ad apporre una nota, in ciascuna delle due pratiche telematiche, che dia conto della presentazione dell’altro adempimento pubblicitario, in modo che le due Camere di Commercio coinvolte siano entrambe consapevoli dell’esistenza del procedimento correlato.
E´ fatto obbligo al titolare o al legale rappresentante dell'impresa di rilasciare al committente, al termine dei lavori, una dichiarazione di conformità degli impianti resa sulla base del modello di cui all'allegato I dell'art. 7 del D.M.
Per l’installazione e la manutenzione straordinaria degli impianti energetici alimentati da fonti di energia rinnovabili (FER) è previsto che il responsabile tecnico sia in possesso, oltre che dei requisiti fissati dal D.M.
La Legge prevede 4 strade “ordinarie” (alternative fra loro), che possiamo definire “oggettivamente incontrovertibili”, ossia chiare e certe. Si, avete capito bene. Qualsiasi natura o specie. Il Ministero l’ha definito chiaramente.
Comunicazione antimafiaLe modifiche introdotte nel Codice antimafia con il D.lgs.
Le imprese che esercitano attività di impiantistica e di installazione degli impianti di cui all’art. 1 comma 1 e 2 del D.M. 37/2008, pertanto, devono presentare alla Camera di Commercio della provincia presso la quale hanno sede legale la comunicazione di inizio dell’attività e la dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4 del D.M. 37/2008 del c.d. Responsabile Tecnico per la certificazione degli impianti.
I requisiti professionali di cui all’art. 4 del D.M.
Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni -escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato- in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1. (Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi dell’art.
tag: #Idraulici
