Come funziona l'IVA a inversione contabile (reverse charge) per gli impianti idraulici e altri servizi edili

Il reverse charge (o inversione contabile) è un meccanismo fiscale introdotto per combattere l’evasione dell’IVA, trasferendo l’obbligo del versamento dell’imposta dal fornitore al cliente.

L'obiettivo principale del reverse charge è prevenire l'evasione fiscale, impedendo che l'emittente della fattura non versi l'IVA detratta dal destinatario. Tuttavia, l’errata applicazione del meccanismo può comportare sanzioni significative per le imprese coinvolte.

Cos'è e come si applica il "reverse charge" in edilizia?

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) ha introdotto il meccanismo del “Reverse Charge” nel settore edile.

In particolare, il Reverse Charge è applicato alle “prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”.

Il Reverse Charge è stato introdotto al fine di evitare in alcuni settori, tra cui quello dell’edilizia, possibili frodi fiscali.

Modalità di fatturazione con il reverse change

Con l’inversione contabile si modifica anche la modalità di fatturazione in riferimento all’operazione effettuata dal cedente/prestatore nei confronti del committente/cessionario.

Adempimenti del cedente

Il cedente/prestatore deve:

  • emettere fattura senza applicazione dell’IVA, indicando la norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta (per il settore edile, art. 17,comma 6, lett. a, a-bis, a-ter, del D.P.R. 633/1972);
  • annotare la fattura nel registro delle fatture emesse;

Chi fattura in reverse charge non subisce limitazioni per quanto riguarda la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti. Può regolarmente esercitare il diritto al rimborso dell’IVA secondo le modalità previste dall’art. 38-bis.

Adempimenti del cessionario

L’acquirente diventa soggetto passivo-debitore dell’imposta. Pertanto deve:

  • integrare la fattura ricevuta, emessa dal cedente senza IVA, indicando sul documento l’aliquota ordinaria e la relativa imposta;
  • annotare la fattura integrata nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il mese di ricevimento della fattura o comunque entro 15 giorni dal suo ricevimento, con riferimento al relativo mese nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica, o alla dichiarazione annuale nella quale viene computata la detrazione;
  • contabilizzare la fattura integrata nelle liquidazioni periodiche.

Quando si applica il reverse charge in edilizia?

Secondo la normativa vigente, il reverse charge in edilizia si applica quando coesistono due condizioni principali:

  1. contratto di subappalto (requisito oggettivo): deve esistere un contratto di subappalto che preveda la prestazione di servizi non intellettuali;
  2. appartenenza al settore edile (requisito soggettivo): entrambe le parti coinvolte, l’appaltatore e il subappaltatore, devono operare nel settore edile, come definito nella sezione F della Tabella Atecofin 2004 (dal 2008 sostituita dalla Tabella Ateco 2007).

Il meccanismo del reverse charge non si applica ai rapporti tra appaltatore e committente principale, ma solo ai rapporti tra subappaltatore e appaltatore o tra subappaltatori.

La circolare 37/2006 chiarisce una serie di aspetti in merito all’applicazione del “Reverse Charge”.

A partire dal 1° gennaio 2015, la legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha apportato significative modifiche al meccanismo del reverse charge ai fini IVA.

Con l’introduzione della nuova lett. a-ter, all’art. 17, co. 6, del D.P.R. 633/1972, l’inversione contabile, già applicata nel subappalto edile, è stata estesa anche ai contratti d’appalto relativi a specifiche attività individuate dalla normativa.

Le prestazioni aggiunte dalla Legge 190/2014 sono assoggettate al reverse charge indipendentemente dai soggetti convolti, purché il contratto (sia esso d’appalto o d’opera) abbia ad oggetto le suddette attività. Le nuove prestazioni soggette a “reverse charge” riguardano:

  • Pulizia:
    • pulizia generale (non specializzata) di edifici;
    • altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.
  • Demolizione:
    • demolizione;
  • Impianti:
    • installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);
    • installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
    • installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;
    • installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);
    • installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione);
    • installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
    • lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;
    • altri lavori di costruzione e installazione (limitatamente alle prestazioni relative ad edifici);
  • Completamento:
    • intonacatura e stuccatura;
    • posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
    • posa in opera di infissi, arredi, pareti mobili e simili;
    • rivestimento di pavimenti e di muri;
    • tinteggiatura e posa in opera di vetri;
    • attività non specializzate di lavori edili (muratori);
    • altri lavori di completamento e di finitura degli edifici.

Quando non si applica reverse charge in edilizia

Alla luce di quanto detto, non tutte le operazioni edili sono soggette al reverse charge. Le principali esclusioni comprendono:

  • fornitura con posa in opera: la fornitura di beni con posa in opera è considerata cessione di beni se la posa non altera la natura del bene e se il costo del bene rappresenta la parte preponderante del costo totale;
  • contratti di appalto diretti: prestazioni rese direttamente nei confronti delle imprese di costruzione o ristrutturazione non rientrano nel reverse charge;
  • prestazioni intellettuali.

Regime forfettario e reverse charge edilizia

Se un contribuente in contabilità semplificata o ordinaria riceve fattura da un forfetario per lavori edili, di pulizia, demolizione, installazione di impianti o completamento di edifici, normalmente soggetti a reverse charge, non dovrà applicare il meccanismo dell’inversione contabile.

Infatti, come chiarito dalla circolare n. 14/E/2015, il regime forfettario prevale sul reverse charge.

Reverse charge applicato agli impianti: tipologie ammesse dalla prassi

L’art. 17, co. 6, lett. a)-ter del DPR n. 633/72 stabilisce che rientrano nella disciplina del reverse charge i servizi di installazione di impianti relativi a edifici.

Le attività di installazione elencate dalla Circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2015, ai fini dell’applicazione dell’inversione contabile, riguardano impianti che formano parte integrante dell’edificio e sono ad esso serventi.

La Circolare n. 14/E/2015 ha precisato che restano escluse dall’applicazione del reverse charge le forniture di beni con posa in opera.

Esempi di impianti e reverse charge:

  • Impianto di videosorveglianza perimetrale, gestito da una centralina posta all’interno dell’edificio e telecamere esterne, laddove gli elementi posti all’esterno come le telecamere sono collocati fuori per motivi funzionali e tecnici.
  • Impianto citofonico che necessita di apparecchiature da collocare all’esterno dell’edificio.
  • Impianto di climatizzazione, con motore esterno collegato all’interno dell’edificio. L’impianto nel suo complesso è unico e relativo all’edificio, anche se una parte è posta all’esterno.
  • Impianto idraulico di un edificio con tubazioni esterne. L’impianto è considerato nel suo complesso unitariamente, per tali motivi si applica il regime del reverse charge.

Tabella di raccordo dell’applicazione del reverse charge in edilizia in base al codice attività del contribuente

Di seguito si propone una tabella di raccordo dell’applicazione del reverse charge in edilizia in base al codice attività del contribuente.

Codice ATECO Descrizione Attività Reverse Charge
43.21.01 Installazione di impianti elettrici a-ter
43.21.02 Installazione di impianti elettronici a-ter
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria a-ter
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas a-ter
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio a-ter
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili a-ter
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni a-ter
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. a-ter
43.31.00 Intonacatura e stuccatura a-ter
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate a-ter
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili a-ter
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri a-ter
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri a-ter
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili - muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici) a-ter
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. a-ter

In conclusione, è fondamentale comprendere le regole e le implicazioni del reverse charge per operare correttamente nel settore edile ed evitare sanzioni.

Le fatture relative a tali prestazioni dovranno riportare la seguente dicitura: “Operazione oggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72”.

tag: #Idraulici

Leggi anche: