IVA Applicata agli Impianti Idraulici: Guida alle Agevolazioni Fiscali

Ristrutturare casa è una decisione impegnativa, e sapere di poter risparmiare usufruendo dell’IVA agevolata può essere di conforto. Questa agevolazione fiscale, in base al tipo di intervento, può abbassare l’IVA al 4% o al 10%. In entrambi i casi, la detrazione si può richiedere mediante un’autocertificazione che dichiara lo svolgimento dei lavori per ottenere il diritto all’IVA agevolata.

Aliquota IVA Agevolata al 4%

L’aliquota IVA agevolata al 4% è applicabile alle spese relative alla realizzazione di opere murarie, dell’impianto elettrico, dell’impianto di riscaldamento, dell’impianto idrico e di opere necessarie per la costruzione della prima casa. Inoltre, per interventi di ampliamento della prima casa, è possibile ottenere un ulteriore sconto sull’applicazione dell’IVA del 4%, a patto che alla fine dei lavori l’immobile non risulti di lusso.

Aliquota IVA Agevolata al 10%

La norma di riferimento è l’articolo 7, comma 1, lettera b), della L. 488/1999, che ha introdotto l’agevolazione fiscale dell’aliquota IVA ridotta del 10% su interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo nonché di ristrutturazione eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Dopo una serie di proroghe, fino al 31 dicembre 2010, l’agevolazione è stata definitivamente prevista a regime con la L.

Le prestazioni di servizi agevolabili sono quelle rese in base a un contratto d’appalto o d’opera. L'agevolazione si applica a:

  • le unità immobiliari classate nella categoria A, con l’esclusione dell’A10, indipendentemente dall’utilizzo dell’immobile.
  • gli edifici che abbiano oltre il 50% della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione privata.

Tipologie di Intervento

La detrazione vale per i lavori di manutenzione ordinaria, ossia tutti i lavori ciclici di rinnovamento di parti strutturali e di mantenimento degli impianti tecnologici esistenti, ma anche per la manutenzione straordinaria, cioè gli interventi saltuari di adeguamento impiantistico. Sono opere di manutenzione straordinaria quelle necessarie a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché a realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche di destinazione d’uso dell’immobile.

Beni Significativi e Limiti all'Applicazione dell'Aliquota Ridotta

Tuttavia, laddove i beni impiegati siano significativi l’applicazione dell’aliquota ridotta trova una limitazione se il loro valore supera il 50% dell’intero corrispettivo. L’elenco dei cosiddetti beni “significativi” è tassativo ed è contenuto nel D.M. 29.12.1999.

I beni “significativi” tassativamente indicati dal D.M. sono:

  • ascensori e montacarichi
  • infissi esterni ed interni
  • caldaie
  • video citofoni
  • apparecchiature per il condizionamento e il riciclo dell’aria
  • sanitari e rubinetteria da bagno
  • impianti di sicurezza.

Esempio pratico:

Se il costo complessivo al netto Iva dell’intervento è di 10.000 euro, di cui 4.000 euro per la prestazione lavorativa e 6.000 euro per il bene significativo, l’Iva al 10% si applica sull’intero valore del servizio (4.000), ma, con riferimento al bene, solo su 4.000, ovvero sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello del bene significativo (10.000 - 6.000 = 4.000).

Un idraulico, nel contesto dei lavori di rifacimento dell’impianto del bagno, installa anche una nuova caldaia (bene significativo elencato nel D.M. 29.12.1999). In tale caso occorre chiedersi su quale importo possa trovare applicazione l’aliquota agevolata.

La legge individua dei, cosiddetti, "beni significativi" - tra i quali appunto sanitari e rubinetterie - per i quali l'iva ridotta, in caso di intervento di manutenzione straordinaria, spetta "fino alla concorrenza del valore complessivo della prestazione". Sembra complicato ma in realtà non lo è!

Si tratta di calcolare il valore dei "beni significativi" (quindi dei rubinetti e dei sanitari) e poi di confrontarli con il costo della manodopera. Ti potresti trovare in due situazioni differenti:

  1. il valore della manodopera supera il valore dei "beni significativi" -> si applica l'iva ridotta al 10% sull'intero importo;
  2. il valore della manodopera è inferiore al valore dei beni significativi: si applica l'iva ridotta sui beni significativi solo fino all'importo della manodopera. Sulla parte eccedente si applica l'iva al 22%.

Chiariamo con un esempio: Valore dei beni significativi 1.500 euro, valore della manodopera 1.000 euro. Si applica l'iva al 10% sulla manodopera ed anche - fino ad un valore massimo di 1.000 euro - sul costo di sanitari e rubinetteria. Sui rimanenti 500 euro si applicherà l'aliquota ordinaria del 22%.

Intervento dell'Agenzia delle Entrate e la Legge di Bilancio 2018

Tuttavia, sul tema è intervenuta l’Agenzia delle entrate che, con propria circolare n. 15/E del 12 luglio 2018, è intervenuta in modo specifico su tale disciplina che prevede appunto la possibile applicazione dell’Iva agevolata al 10% per i lavori edili di manutenzione su edifici a destinazione abitativa, confermando in buona parte le posizioni già espresse in passato con la circolare n. La previsione di legge fa salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore della L. di Bilancio 2018).

Con la Legge di Bilancio per l’anno 2018 (la L. n. 205/2017), viene, quindi, escluso l’obbligo di applicare un ricarico sulla “rivendita” dei beni significativi da parte del fornitore. In altri termini è consentito applicare un ricarico sui beni.

Secondo il dettato della circolare n. 15/E del 12 luglio 2018, “la fattura emessa ai sensi dell’articolo 21, D.P.R. 633/1972 dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso.

Infine, con riferimento alla decorrenza delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2018, la circolare n. 15/E/2018 ha chiarito che, in virtù dei chiarimenti intervenuti con il citato documento di prassi, viene altresì stabilito che “Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sanitari e Rubinetteria: Quando l'IVA al 10%?

Su sanitari e rubinetteria hai diritto ad avere l'applicazione dell'iva ridotta al 10% se:

  • acquisti dei prodotti classificati come "beni finiti"
  • acquisti nell'ambito di specifiche tipologie di interventi previsti dall'articolo 31 della legge n. 457/78

Per capire quali sono gli interventi per cui è concessa l'iva al 10% dobbiamo rifarci all'articolo di legge. Si tratta dell'articolo 31 della legge n. 457/78 che prende in considerazione cinque distinti interventi di recupero:

  1. manutenzione ordinaria
  2. manutenzione straordinaria
  3. restauro e risanamento conservativo
  4. ristrutturazione edilizia
  5. ristrutturazione urbanistica

La manutenzione ordinaria non dà diritto alla possibilità di acquisto di sanitari e rubinetti con iva ridotta al 10%. É il caso della semplice sostituzione di un rubinetto o di un sanitario. L'aliquota iva sarà quella ordinaria al 22%. La terza tipologia (c) restauro così come la (d) ristrutturazione edilizia e la (e) ristrutturazione urbanistica, invece, danno diritto all'applicazione di iva ridotta al 10% sull'acquisto di sanitari e rubinetteria. In questi casi ti verrà solamente richiesto di consegnare una fotocopia dell'autorizzazione edile, necessaria per questi interventi. Queste tre tipologie di interventi, infatti, non sono classificabili come interventi di edilizia libera quindi non è sufficiente presentare la semplice CILA.

Manutenzione Straordinaria: il Caso Più Critico

Il caso più critico, e molto diffuso, è però il secondo: manutenzione straordinaria. Stiamo parlando del rifacimento del bagno che interessa anche gli impianti con il riposizionamento di sanitari o la conversione della vasca in doccia. In questo caso devi distinguere tra:

  • il puro e semplice acquisto dei sanitari e miscelatori;
  • l'affidamento in appalto dei lavori del bagno ad un operatore professionale, in cui oltre all'acquisto di sanitari e rubinetti c'è anche il lavoro sull'impianto e l'installazione degli stessi.

Nel caso di semplice acquisto di sanitari e miscelatori ti verrà applicata l'ìva ordinaria al 22%. Nel caso in cui ti trovi ad acquistare, oltre ai sanitari e alla rubinetteria, anche la relativa installazione in opera degli stessi è possibile applicare l'iva al 10% su una porzione della fattura o eventualmente anche sul totale, in base ad un calcolo.

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