Manutenzione Idraulica e IVA Agevolata: Guida Dettagliata

Con la Legge Finanziaria per l’anno 2000, all’articolo 7, comma 1, lettera b), L. 488/1999, il Legislatore ha previsto l’applicabilità dell’aliquota Iva ridotta del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’articolo 31 comma 1 lettere a) e b) della L. 457/1978 (così come ridefiniti nell’ambito dell’articolo 3 del testo unico sull’edilizia, il D.P.R.

L’agevolazione, dopo essere stata prorogata di anno in anno fino al 31 dicembre 2010, è stata definitivamente prevista a regime con la L. Chiaramente, nella determinazione dell’agevolazione occorre tener conto della prestazione complessivamente intesa e quindi anche delle materie prime, semilavorati e beni finiti forniti ed utilizzati dalle aziende che eseguono il lavoro.

Tuttavia, sul tema è intervenuta l’Agenzia delle entrate che, con propria circolare n. Con la Legge di Bilancio per l’anno 2018 (la L., “la fattura emessa ai sensi dell’articolo 21, D.P.R. 633/1972 dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso.

Con la circolare n. 15/E del 12 luglio 2018 l’Agenzia delle entrate è intervenuta in modo specifico su tale disciplina che prevede appunto la possibile applicazione dell’Iva agevolata al 10% per i lavori edili di manutenzione su edifici a destinazione abitativa, confermando in buona parte le posizioni già espresse in passato con la circolare n.

Sanitari e Rubinetteria: Quando l'IVA al 10%?

Su sanitari e rubinetteria hai diritto ad avere l'applicazione dell'iva ridotta al 10% se:

  • a) acquisti dei prodotti classificati come "beni finiti"
  • b) acquisti nell'ambito di specifiche tipologie di interventi previsti dall'articolo 31 della legge n. 457/78

Per quanto concerne il primo punto: sanitari e rubinetteria sono "beni finiti". La prima condizione è soddisfatta!

Per capire quali sono gli interventi per cui è concessa l'iva al 10% dobbiamo rifarci all'articolo di legge. Si tratta dell'articolo 31 della legge n. 457/78 che prende in considerazione cinque distinti interventi di recupero:

  1. a) manutenzione ordinaria
  2. b) manutenzione straordinaria
  3. c) restauro e risanamento conservativo
  4. d) ristrutturazione edilizia
  5. e) ristrutturazione urbanistica

La denominazione precisa degli interventi è riportata nei documenti che presenti in Comune per comunicare o per farti autorizzare l'intervento.

Tipologie di Interventi e IVA Ridotta

Sotto la categoria di edilizia libera rientrano 2 tipi di interventi:

  • ► La prima tipologia, (a) manutenzione ordinaria. Questa tipologia di intervento non da diritto alla possibilità di acquisto di sanitari e rubinetti con iva ridotta al 10%. É il caso della semplice sostituzione di un rubinetto o di un sanitario. L'aliquota iva sarà quella ordinaria al 22%
  • ► La seconda tipologia di intervento (b) manutenzione straordinaria. È il caso più complesso e lo affronteremo nel successivo paragrafo.

La terza tipologia (c) restauro così come la (d) ristrutturazione edilizia e la (e) ristrutturazione urbanistica, invece, danno diritto all'applicazione di iva ridotta al 10% sull'acquisto di sanitari e rubinetteria. In questi casi ti verrà solamente richiesto di consegnare una fotocopia dell'autorizzazione edile, necessaria per questi interventi. Queste tre tipologie di interventi, infatti, non sono classificabili come interventi di edilizia libera quindi non è sufficiente presentare la semplice CILA.

Manutenzione Straordinaria: Il Caso Più Critico

Il caso più critico, e molto diffuso, è però il secondo: (b) manutenzione straordinaria. Stiamo parlando del rifacimento del bagno che interessa anche gli impianti con il riposizionamento di sanitari o la conversione della vasca in doccia. La manutenzione straordinaria è, ad esempio, il caso della CILA riportata nell'immagine precedente.

In questo caso devi distinguere tra:

  • (b.1) il puro e semplice acquisto dei sanitari e miscelatori;
  • (b.2) l'affidamento in appalto dei lavori del bagno ad un operatore professionale, in cui oltre all'acquisto di sanitari e rubinetti c'è anche il lavoro sull'impianto e l'installazione degli stessi.
  • ► Nel caso di semplice acquisto di sanitari e miscelatori (b.1) ti verrà applicata l'ìva ordinaria al 22%.
  • ► Nel caso (b.2) in cui ti trovi ad acquistare, oltre ai sanitari e alla rubinetteria, anche la relativa installazione in opera degli stessi è possibile applicare l'iva al 10% su una porzione della fattura o eventualmente anche sul totale, in base ad un calcolo.

Determinare l'IVA sulla Manutenzione Straordinaria

La legge individua dei, cosiddetti, "beni significativi" - tra i quali appunto sanitari e rubinetterie - per i quali l'iva ridotta, in caso di intervento di manutenzione straordinaria, spetta "fino alla concorrenza del valore complessivo della prestazione".

Si tratta di calcolare il valore dei "beni significativi" (quindi dei rubinetti e dei sanitari) e poi di confrontarli con il costo della manodopera. Ti potresti trovare in due situazioni differenti:

  1. il valore della manodopera supera il valore dei "beni significativi" -> si applica l'iva ridotta al 10% sull'intero importo;
  2. il valore della manodopera è inferiore al valore dei beni significativi: si applica l'iva ridotta sui beni significativi solo fino all'importo della manodopera. Sulla parte eccedente si applica l'iva al 22%.

Chiariamo con un esempio:Valore dei beni significativi 1.500 euro, valore della manodopera 1.000 euro. Si applica l'iva al 10% sulla manodopera ed anche - fino ad un valore massimo di 1.000 euro - sul costo di sanitari e rubinetteria.Sui rimanenti 500 euro si applicherà l'aliquota ordinaria del 22%.

Definizioni Importanti

Interventi di manutenzione ordinaria

Gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 31, co. 1, lett. a) della L. n. 457/1978, ora art. 3, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001) riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Interventi di manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria (art. 31, co. 1, lett. b) della L. n. 457/1978, ora art. 3, lett. b) del D.P.R. n. 380/2001) riguardano, invece, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.

Attenzione: Tali ultimi interventi sono finalizzati al mantenimento dell’efficienza e all’adeguamento all’uso corrente dell’edificio e delle singole unità immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente e con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d’uso dell’immobile.

Manutenzione ordinaria e straordinaria: edifici abitativi privati

Le prestazioni aventi ad oggetto le manutenzioni ordinarie e straordinarie, eseguite su edifici a prevalente destinazione abitativa privata, usufruiscono dell’aliquota IVA agevolata del 10% (art. 7, co. 1, lett. b) della L. n.

Attenzione: Trattandosi di prestazioni di servizi, il presupposto impositivo è costituito dalla data di emissione della fattura (CM 7.4.2000 n. 71/E) o, se antecedente, dalla data di pagamento del corrispettivo.

Ambito applicativo

Sono escluse dall’agevolazione le semplici cessioni di beni, mentre risultano agevolate, oltre alle vere e proprie prestazioni di appalto, anche le cessioni di beni con posa in opera, anche se il valore del bene ceduto è prevalente rispetto alla prestazione, purché la posa in opera sia effettuata da chi ha fornito il bene. (CM 7.4.2000, n. 71/E e ris. Agenzia delle Entrate 11.9.2007, n. 243).

Beni significativi: quali sono?

Il decreto del D.M. del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 1999 definisce i seguenti beni come beni significativi:

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni ed interni;
  • caldaie;
  • video citofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetterie da bagno;
  • impianti di sicurezza.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 15/E 2018, ha chiarito che i termini utilizzati per individuare i beni significativi devono essere intesi nel loro significato generico e non tecnico.

Conseguentemente, sono classificabili come “beni significativi” anche quelli che hanno la medesima funzionalità di quelli espressamente menzionati nell’elenco citato, ma che per motivi vari sono chiamati diversamente.

Come Calcolare il Valore del Bene Significativo con IVA al 10%

In caso di manutenzione (ordinaria e straordinaria), i beni significativi forniti nell’ambito della prestazione complessiva godono di agevolazione Iva al 10% se il loro valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione, altrimenti occorre scorporare l’imponibile (e applicare solo in parte Iva al 10).

Se il loro valore supera la metà dell’intera prestazione, l’Iva al 10% per i beni significativi si può applicare solo fino a concorrenza del valore di (manodopera + materie prime e semilavorate + altri «beni finiti» non significativi). Tutta la parte eccedente va al 22%.

Esempio Pratico di IVA al 10% per Beni Significativi

Valore dei beni significativi 1.500 euro, valore della manodopera 1.000 euro. Si applica l'iva al 10% sulla manodopera ed anche - fino ad un valore massimo di 1.000 euro - sul costo di sanitari e rubinetteria.

Sui rimanenti 500 euro si applicherà l'aliquota ordinaria del 22%.

Tabella riassuntiva aliquote IVA per interventi di manutenzione

Tipo di intervento Aliquota IVA Note
Manutenzione ordinaria 10% Su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.
Manutenzione straordinaria 10% Su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.
Restauro e risanamento conservativo 10% Necessaria autorizzazione edilizia.
Ristrutturazione edilizia 10% Necessaria autorizzazione edilizia.
Ristrutturazione urbanistica 10% Necessaria autorizzazione edilizia.
Semplice acquisto di beni (sanitari, rubinetteria) 22% Senza installazione.

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