Manutenzione Straordinaria Bagno: Cosa Comprende e Come Richiederla
Negli ultimi tempi, i bagni hanno acquisito un ruolo di rilievo nella progettazione degli spazi abitativi, diventando uno degli ambienti più frequentemente soggetti a interventi di ristrutturazione.
Stai pensando di rifare il bagno e vuoi approfittare delle agevolazioni fiscali per recuperare un po' di spese? Si fa presto a parlare di ristrutturazione del bagno, ma siamo sicuri di sapere esattamente in quale tipologia di interventi rientrano i lavori che vogliamo fare?
Cosa si intende per ristrutturazione del bagno?
Quando si parla di ristrutturazione del bagno, ci si riferisce a una vasta gamma di interventi che includono:
- la sostituzione dei pezzi igienici, dei pavimenti e dei rivestimenti esistenti;
- la sostituzione della vasca con un piatto doccia;
- il completo rifacimento degli impianti;
- la sostituzione di tratti di tubazioni;
- la tinteggiatura delle pareti e del soffitto.
Questi interventi edili possono essere suddivisi in lavori di manutenzione ordinaria e lavori di manutenzione straordinaria.
Ristrutturazione Bagno: Manutenzione Ordinaria o Straordinaria?
La distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria è definita nel D.P.R. 380/2001 testo unico edilizia.
La manutenzione ordinaria comprende interventi che non comportano modifiche strutturali agli edifici o agli impianti preesistenti. Questi lavori possono consistere in riparazioni, aggiornamenti e sostituzioni delle finiture, nonché nella manutenzione o integrazione degli impianti esistenti, come ad esempio il cambio di rubinetteria o la tinteggiatura delle pareti.
Diversamente, la manutenzione straordinaria coinvolge modifiche significative alla struttura o ai sistemi esistenti. Questo tipo di intervento potrebbe includere la ridefinizione della disposizione dei sanitari, l’installazione di sanitari e cabine doccia di dimensioni diverse e altre modifiche sostanziali.
All'art. Interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Ristrutturazione Bagno: Normativa di Riferimento
Nel processo di ristrutturazione di una struttura esistente, anche se l’intervento si limita a un singolo ambiente come il bagno, è essenziale rispettare le norme igienico-sanitarie, edilizie e di sicurezza che regolano le caratteristiche degli alloggi e delle stanze.
Le normative principali da considerare includono:
- il D.M. 5 luglio 1975, che disciplina la materia a livello nazionale;
- il regolamento edilizio locale specifico di ogni Comune.
Costi e Bonus per la Ristrutturazione del Bagno
La ristrutturazione del bagno comporta una serie di spese tra cui:
- diritti di istruttoria del Comune;
- spese per l’acquisto dei materiali;
- costi per la manodopera necessaria ai lavori;
- parcella del tecnico incaricato.
Tuttavia, esistono anche incentivi fiscali e bonus che permettono di detrarre una parte delle spese sostenute.
In particolare, per la ristrutturazione del bagno è possibile beneficiare del bonus ristrutturazione bagno che prevede una detrazione differenziata fino al 2027 in base alla tipologia dell’abitazione:
- per il 2025 l’aliquota è al 50% per tutte le tipologie di interventi agevolati per le abitazioni principali, mentre per le seconde case la detrazione spetta al 36%; in entrambi i casi il massimale di spesa è pari a 96.000 euro;
- per il 2026 e 2027 l’aliquota è al 36% per tutte le tipologie di interventi agevolati per l’abitazione principale e al 30% per le seconde case; il massimale di spesa rimane pari a 96.000 euro.
Inoltre, con il bonus mobili, è possibile ottenere una detrazione fiscale del 50% sull’acquisto dei mobili destinati all’arredo del bagno, fino a un massimo di spesa di 5.000 €. Tuttavia, per poter usufruire di questa agevolazione, è necessario che l’acquisto dei mobili avvenga contestualmente a interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia dell’immobile.
Al contrario, le opere di manutenzione ordinaria, come la tinteggiatura delle pareti o la sostituzione della rubinetteria, non sono invece ammissibili per la detrazione.
Il bonus è molto conveniente sia per chi è già proprietario di un immobile, sia per chi sta per comprare casa, quindi potrebbe essere un valido aiuto per le spese da affrontare. La detrazione viene riconosciuta in 10 rate annuali di pari importo. Non tutti i lavori di ristrutturazione, nella fattispecie la ristrutturazione del bagno, sono ammessi e fanno cumulo sull’importo totale sul quale verranno calcolate le detrazioni.
Le detrazioni sulla ristrutturazione del bagno interessano solo abitazioni o parti in comune di immobili ed edifici residenziali. Interventi di rimozione delle barriere architettoniche per aiutare la deambulazione delle persone anziane o portatrici di handicap, come: il montaggio di sanitari rialzati, la modifica della porta d’ingresso o la predisposizione della vasca da bagno per facilitarne l’accesso.
Se la richiesta fosse relativa alla sostituzione dei mobili dell’arredo bagno, anche in questo caso è possibile richiedere le detrazioni fiscali per il 50%, cambia il tetto massimo di spesa che è fissato ad un massimo di 10.000 euro.
I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale, anche in via telematica.
Per potere beneficiare del bonus ristrutturazione occorre indicare i dati catastali dell’immobile nella dichiarazione dei redditi. Per l’acquisto dei mobili destinati all’arredo del bagno è possibile richiedere la detrazione fiscale del 50%, per un tetto massimo di spesa di 10.000 €. Tuttavia per poter usufruire dell’agevolazione è necessario che l’acquisto dei mobili sia contestuale agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia dell’immobile. Il bonus mobili e il bonus ristrutturazione sono strettamente collegati tra loro in quanto il primo non può essere fruito in assenza del secondo.
Per cui se si effettuano nell’appartamento dei lavori di ristrutturazione detraibili allora si possono anche acquistare dei nuovi arredi e detrarre il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di questi ultimi. In particolare, ciascuna quota va dichiarata ogni anno nella dichiarazione dei redditi a cominciare da quella successiva all’anno in cui si sono sostenute le spese.
Va ricordato che si ha diritto alla detrazione solo se la ristrutturazione è iniziata nel 2018.
Edilizia Libera, CIL o CILA per la Ristrutturazione del Bagno?
Per valutare se è richiesto un titolo abilitativo per la ristrutturazione del bagno, è fondamentale identificare la natura dell’intervento da eseguire, vale a dire se rientra nella categoria della manutenzione ordinaria o straordinaria.
Quando la ristrutturazione del bagno implica la sostituzione di tubature, impianti e massetto, si tratta di una manutenzione straordinaria che richiede l’ottenimento della CILA, la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata.
Questo requisito è giustificato dalle disposizioni del Decreto SCIA 2, che elenca le varie opere di manutenzione straordinaria soggette alla CILA, tra cui rientra la “realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari“.
Al contrario, se l’intervento è di dimensioni più limitate e coinvolge solo la sostituzione di sanitari e rivestimenti, allora si tratta di una manutenzione ordinaria. In questo caso, le attività rientrano nell’ambito dell’edilizia libera e non richiedono autorizzazioni specifiche.
Tuttavia, in quest’ultimo scenario, alcuni comuni potrebbero richiedere la compilazione della CIL (Comunicazione di Inizio Lavori), facilmente reperibile sul sito internet del Comune.
Quando Serve la CILA per la Ristrutturazione del Bagno: Esempi Pratici
Alcuni interventi di ristrutturazione del bagno che non richiedono la presentazione della CILA includono:
- sostituzione dei sanitari vecchi;
- trasformazione della vasca inutilizzata in una doccia;
- tinteggiatura delle pareti.
D’altra parte, alcuni esempi pratici di lavori di ristrutturazione del bagno che richiedono la presentazione della CILA sono:
- sostituzione totale degli impianti;
- realizzazione di nuove condutture.
Come Richiedere la CILA per Ristrutturazione Bagno
La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), introdotta nell’art. 6-bis del D.P.R. 380/01, non è una richiesta di autorizzazione formale, ma piuttosto una segnalazione che si inoltra al comune competente nel momento in cui si intendono effettuare determinati interventi su un immobile senza modificarne la struttura.
La procedura per la presentazione della CILA prevede il deposito presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del comune in cui si trova l’immobile interessato dall’intervento. Alcuni comuni consentono l’invio telematico della documentazione, mentre altri richiedono la consegna manuale o via PEC.
Alla CILA devono essere allegati vari documenti, tra cui:
- relazione tecnica asseverata dal tecnico abilitato;
- documentazione catastale (visura, planimetria);
- elaborati grafici (stato di fatto e situazione di progetto);
- documentazione sullo stato legittimo dell’immobile;
- documentazione sulla sicurezza;
- documentazione sulla regolarità contributiva;
- ricevuta di pagamento di eventuali diritti di segreteria da pagare al comune;
- atto di provenienza;
- documenti di identità (del proprietario dell’immobile, del tecnico esperto).
Una volta presentata al comune, la CILA non richiede ulteriori autorizzazioni e consente all’interessato di iniziare i lavori immediatamente, nello stesso giorno in cui viene consegnata all’ufficio tecnico.
Per presentare una CILA è necessario l’ausilio di un tecnico abilitato che deve redigere i disegni di progetto e dichiarare se gli interventi rientrano tra quelli ricadenti nella CILA, e se gli stessi rispettano le normative previste.
La CILA va accompagnata da planimetrie e prospetti e depositata in Comune, ma non necessita dell'approvazione.
Come Fare la CILA per Ristrutturazione Bagno
Per compilare in modo corretto la pratica edilizia CILA, è consigliabile seguire un preciso flusso di lavoro che prevede una serie di passaggi essenziali.
Ecco gli step da seguire:
- conferimento incarico e responsabilità;
- verifica dello stato legittimo dell’immobile;
- effettuazione del rilievo e delle indagini necessarie;
- digitalizzazione dei dati e delle informazioni raccolte;
- analisi dei requisiti e delle esigenze del committente;
- progettazione degli interventi necessari;
- nomina delle figure tecniche coinvolte (direttore dei lavori, impresa, coordinatore per la sicurezza, coordinatore per l’esecuzione);
- presentazione dell’istanza per le autorizzazioni e gli atti di assenso necessari;
- avvio dei lavori previsti.
Obbligo CILA per Ristrutturazione Bagno: Conseguenze
Se necessaria, la mancata presentazione della CILA porta all’illegalità dell’opera stessa, configurando un potenziale caso di abuso edilizio. Ciò espone il proprietario a rischi consistenti in termini di multe e sanzioni penali.
In base all’art. 6-bis del D.P.R. 380/01, la mancata presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata comporta una sanzione pecuniaria di 1.000 euro. Tuttavia, tale sanzione può essere ridotta di due terzi nel caso in cui la comunicazione venga effettuata spontaneamente mentre i lavori sono in corso (CILA tardiva).
Oltre alle implicazioni di natura legale, l’assenza della CILA può causare problemi dal punto di vista tecnico: senza un adeguato controllo e supervisione, i lavori eseguiti potrebbero non essere conformi alle normative vigenti e risultare potenzialmente non sicuri.
Inoltre, trascurare la presentazione della CILA può avere ripercussioni sul valore del patrimonio immobiliare. Gli immobili privi della documentazione corretta risultano irregolari, determinando una significativa svalutazione dell’immobile.
Tempistiche dei Lavori
A proposito di perdere tempo, per chiudere il cerchio circa il rifacimento di un bagno, parliamo di un fattore delicato che spesso è la causa di stress e della decisione di non ristrutturare il bagno: le tempistiche dei lavori. Ovviamente, non esiste un lasso di tempo standard. Ogni intervento richiede più o meno tempo a seconda del tipo di lavoro che il bagno necessita.
Se il bagno non è particolarmente datato, i lavori di ristrutturazione potrebbero richiedere dai 2 ai 5 giorni. Se invece presenta delle perdite o è fondamentale sostituire alcuni componenti importanti come l’impianto idraulico, i tempi per il rifacimento potrebbero allungarsi a 6 o 7 giorni.
Consigli Utili Prima di Iniziare i Lavori
Attenzione! Se hai intenzione di ristrutturare il bagno, beneficiando o meno delle detrazioni, ci sono alcune cose che devi sapere prima di iniziare i lavori. Hai intenzione di ristrutturare il bagno della tua casa.
Devi fare qualche comunicazione al Comune? Vuoi sostituire i sanitari del tuo appartamento. Prima di iniziare i lavori devi attendere l’autorizzazione del Comune.
Hai un familiare disabile. Per installare uno di quei box doccia dedicati alle persone portatrici di handicap, devi prima ottenere un permesso?
I lavori di rifacimento del bagno, che si tratti di interventi poco complessi come la tinteggiatura delle pareti o più importanti come la totale ristrutturazione, spesso sono impegnativi: richiedono tempo e dedizione nella scelta dell'impresa che deve effettuare i lavori, dei materiali occorrenti per la realizzazione senza dimenticare il costo economico annesso.
Se a queste difficoltà oggettive si aggiunge anche quella relativa all’esatta individuazione dell’iter burocratico da seguire presso gli uffici tecnici comunali, le complessità diventare enorme.
Se si dovesse decidere di sostituire i servizi igienici, è necessaria o meno una comunicazione di inizio lavori ristrutturazione bagno? Se invece, si volesse dare solo una rinfrescata alle pareti, è indispensabile un’autorizzazione comunale?
Cerchiamo allora di fare chiarezza in materia individuando per ogni singolo intervento di rifacimento del bagno qual è il titolo abilitativo richiesto. La normativa di riferimento in materia è rappresentata dal Testo unico dell’edilizia.
Successivamente, sono stati emanati il decreto legge “Sblocca Italia” e un decreto legislativo del 2016, che ha distinto tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, individuando le autorizzazioni richieste per ciascun tipo di lavori. In questo decreto, non erano, però, indicate le singole opere rientranti nell’una o nell’altra categoria.
Solo con l’entrata in vigore del Glossario delle opere di edilizia libera si è avuto un elenco dei lavori di edilizia libera, cioè di quelli che si possono realizzare in casa senza bisogno di alcuna comunicazione di inizio attività o di un’apposita autorizzazione da parte del Comune.
L’esatta individuazione della categoria di appartenenza dei lavori che si intendono realizzare è importante perché per ciascuna di essa è richiesto un opportuno titolo abilitativo.
I lavori consistenti nella semplice sostituzione di sanitari, rubinetteria e piastrelle o nella tinteggiatura delle pareti rientrano tra quelli di manutenzione ordinaria. Per la realizzazione di questi tipi di intervento non è richiesto uno specifico titolo abilitativo poiché si tratta di lavori classificabili come opere di edilizia libera.
Tuttavia, alcuni Comuni potrebbero richiedere anche per tali opere una semplice Cil, per la quale non è necessario rivolgersi ad un tecnico abilitato.
I lavori necessari per la ristrutturazione totale del bagno, il rifacimento e la messa a norma dell’impianto idrico-sanitario e di quello elettrico, la demolizione del massetto, ecc. Per la realizzazione di tale tipo di interventi è necessaria la presentazione al Comune di una Cila, per la cui compilazione occorre rivolgersi a un tecnico abilitato (geometra, ingegnere, architetto).
Spetta infatti, a quest’ultimo redigere delle apposite dichiarazioni ed asseverazioni sulla conformità delle opere da effettuare alle normative vigenti (regolamenti edilizi comunali, normativa in materia sismica e sul rendimento energetico) e il non interessamento delle parti strutturali dell’edificio oltre a realizzare elaborati grafici quali planimetrie, prospetti, sezioni, ecc. ante e post opera.
I lavori di ristrutturazione effettuati per agevolare la fruizione del bagno da parte di persone disabili o anziane come ad esempio quelli relativi alla sostituzione della vasca con la doccia o con un’altra vasca dotata di sportello apribile oppure al montaggio di sanitari rialzati o di un lavabo senza ingombri sottostanti per permettere alle sedia a rotelle di avvicinarsi, rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria.
Nell’ipotesi in cui si volesse realizzare un nuovo bagno anziché ristrutturare quello già esistente, se l’opera è eseguita senza aumentare la superficie della casa, l’intervento ricade nell’ambito della manutenzione straordinaria. Se, invece, il nuovo bagno comporta un ampliamento dell’abitazione, allora si configura come nuova costruzione.
I lavori di ristrutturazione del bagno possono essere soggetti a detrazioni fiscali, in base alla tipologia di intervento che si deve effettuare. In merito, l’agevolazione prevista è del 50% delle spese sostenute per i lavori edili eseguiti dal 26 giugno 2012 fino il 31 dicembre 2019, entro il limite di 96.000 euro. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2020 probabilmente la detrazione sarà portata al 36% e il limite massimo di spesa sarà pari a 48.000 euro.
Comunque, va precisato che se le opere sono di manutenzione ordinaria non sarà possibile usufruire della detrazione a meno che non facciano parte di un intervento edilizio più complesso. Così ad esempio se si sostituiscono le piastrelle del bagno, tale intervento è di manutenzione ordinaria che come tale non è detraibile. Tuttavia, se viene realizzato a seguito di un lavoro più grande come il rifacimento degli impianti può rientrare nella detrazione al 50%.
Allo stesso modo se si realizzano i servizi igienici (lavoro di manutenzione straordinaria) e poi si tinteggiano le pareti anche la tinteggiatura, che è un lavoro di ordinaria manutenzione, è una spesa che può essere detratta.
Anche rifare il bagno con interventi di ristrutturazione finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche e alla facilitazione della mobilità interna per persone portatrici di handicap, rientra nella detrazione fiscale.
causale del versamento:bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del D. P.R. n.
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