Normativa sui Bagni nei Locali Commerciali: Requisiti Essenziali

La gestione di un bar, ristorante o qualsiasi attività di somministrazione di alimenti e bevande comporta il rispetto di specifiche normative igienico-sanitarie. Tra queste, un aspetto fondamentale è l’obbligo di dotare il locale di adeguati servizi igienici per clienti e personale. Ma quali sono i requisiti previsti dalla legge?

Obbligo di Toilette nei Locali di Somministrazione

L’obbligo di fornire servizi igienici in locali di somministrazione, come bar, ristoranti e pizzerie, è previsto dal Regio Decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie). Il Regolamento di Igiene dei vari comuni specifica le condizioni necessarie per l’installazione e la manutenzione dei bagni, rendendo obbligatorio il loro utilizzo nei locali in cui è prevista una sosta prolungata dei clienti, come nei casi di servizio ai tavoli.

Il numero di servizi igienici obbligatori per un’attività di somministrazione dipende dal numero di posti a sedere. Questo tipo di regolamentazione è generalmente gestito a livello comunale o regionale, e può variare in base ai regolamenti urbanistici e sanitari locali.

Nello specifico, per i locali come bar, ristoranti e pizzerie in cui è prevista la consumazione sul posto, è obbligatorio avere bagni disponibili per i clienti. Questi servizi devono essere distinti per sesso, prevedendo almeno un bagno per uomini e uno per donne. Inoltre, deve essere presente un bagno accessibile ai disabili, che può essere integrato con uno dei bagni esistenti.

Tuttavia, l'obbligo di fornire servizi igienici non si applica a tutti i tipi di locali. Ad esempio, le pizzerie d'asporto e le gelaterie, dove i clienti consumano immediatamente i prodotti o optano per l'asporto, non sono tenute a fornire servizi igienici a meno che non prevedano anche un servizio ai tavoli.

Servizi Igienici per Disabili

Un altro aspetto fondamentale della normativa sui servizi igienici nei locali pubblici riguarda l’accessibilità per le persone con disabilità. In questo contesto, il Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, stabilisce i criteri di progettazione per garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e pubblici.

Secondo il D.M. 236/1989, i servizi igienici devono essere progettati in modo da consentire l'accesso e l'utilizzo anche a persone con mobilità ridotta, prevedendo spazi adeguati per la manovra di sedie a rotelle, sanitari specifici e ausili.

Estratto da Circ. P.G.R. Veneto 29/07/1987, n. Salvo per quanto previsto ai punti 10.4 e 10.7b, vengono prese in considerazione le imprese commerciali con superfici di vendita accessibili al pubblico superiori a 400 mq, nonché le realtà risultanti dall'insieme di aziende anche più piccole le quali, pur se legalmente distinte, presentino tuttavia caratteristiche di vicinanza, complementarietà, utilizzo di spazi, strutture, impianti tecnologici comuni, o comunque si trovino inserite in una struttura edilizia appositamente realizzata e/o per la quale sia prevista una unica concessione edilizia, un unica agibilità o un regolamento di tipo "condominiale" (es. gallerie, centri commerciali).

Per le attività commerciali di dimensione inferiore a 400 mq o situate nei centri storici si fa riferimento ai regolamenti urbanistici locali. Le porzioni delle aziende commerciali ove prevale la componente lavorativa su quella di esposizione, mostra o vendita, svolta in locali separati, devono rispondere ai requisiti definiti nella parte generale (es.: magazzini edili, lavanderie a secco, confezionamento carni ecc. nei supermercati).

Nella scheda informativa dovrà essere riportata la stima dell'affluenza prevista di persone. Tutti i locali devono essere illuminati con luce naturale diretta. Nel caso di illuminazione naturale proveniente dalle pareti sarà considerata adeguatamente illuminata la zona compresa in una fascia profonda circa 2,5 volte l'altezza del voltino della finestra; pertanto si dovrà calcolare l'area del locale compresa in questa zona ed assicurare nella stessa un rapporto superficie illuminante/superficie del locale pari ad 1/20.

Per la rimanente parte del locale dovrà essere ricavata una superficie illuminante a soffitto pari a 1/30, potendosi concedere delle deroghe solo per comprovate esigenze tecniche. Nel caso di illuminazione proveniente esclusivamente dal soffitto (soluzione in genere preferibile), il rapporto citato deve essere pari a 1/30 con distribuzione omogenea su tutta la superficie. I posti fissi di lavoro (es. casse, ecc.) devono essere posizionati nelle zone meglio illuminate da luce naturale.

Ai fini aeranti, nella zona del locale compresa fino a 15 m di profondità, la superficie apribile deve essere pari ad almeno 1/20 del pavimento di detta zona, con distribuzione omogenea delle aperture. Nella zona rimanente la superficie aerante, proveniente da aperture sul soffitto, deve essere pari ad 1/30 del pavimento corrispondente. L'aerazione artificiale, intesa come integralmente sostitutiva di quella naturale, è ammessa purché realizzata con le caratteristiche riportate nel paragrafo 9.6. Deve essere comunque realizzata una superficie finestrata con serramenti apribili automaticamente pari ad almeno 1/100 rispetto a quella in pianta del locale.

Fatta salva la normativa di prevenzione incendi la cui sorveglianza è demandata ai VVFF, le caratteristiche della porte, delle uscite di sicurezza e delle scale devono rispondere ai requisiti di cui ai punti 1.6 e 1.7. Per i locali con superficie fino a 200 mq [100 mq per i ristoranti ed analoghi] il percorso di fuga potrà coincidere con quello di accesso al locale a condizione che siano rispettate le altre indicazioni. Deve essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza che garantisca almeno 5 lux per l'illuminazione generale dell'ambiente e 10 lux per le vie di fuga; tale illuminazione deve garantire almeno 15 minuti di luce.

Un impianto elettrico di emergenza sarà necessario qualora siano presenti impianti elettrici o di movimentazione, privi di alternativo, rapido e facile comando manuale, il cui arresto possa creare difficoltà al deflusso delle persone. L'art. 8 del D.P.R. n. 303 del 1956 vieta l'utilizzo a fini lavorativi di locali sotterranei o semisotterranei.

Possono essere concesse deroghe qualora ricorrano le condizioni di seguito riportate e per locali che si configurino come complementari ad attività commerciali svolte in prevalenza in locali fuori terra ai quali devono essere collegati. a) protezione delle pareti: le pareti delimitanti esterne, su almeno un lato breve e un lato lungo del locale, devono essere separate dal terrapieno mediante una intercapedine ventilata tra fabbricato e sbancamento, di luce libera di almeno m 1,50 tra muro del seminterrato e muro di sostegno del terrapieno e profonda almeno 15 cm al di sotto del pavimento del seminterrato stesso.

I muri perimetrali a contatto con il terreno devono essere protetti, mediante adatti materiali, contro l'umidità del suolo. d) illuminazione e aerazione naturale: deve corrispondere ad almeno 1/30 di quella di calpestio tramite finestre, bocche di lupo, cavedi, fori ecc. e) aerazione artificiale: l'aerazione artificiale, intesa come integralmente sostitutiva di quella naturale, è ammessa purché realizzata con le caratteristiche riportate nel paragrafo 9.6. Deve essere comunque assicurata una superficie apribile a diretto contatto con l'esterno non inferiore ad 1/100 di quella di calpestio tramite finestre, fori, canne di ventilazione (in questo caso l'uscita deve essere posta ad almeno 4 m sopra il livello del piano campagna) posizionate nel terzo superiore delle pareti e distribuite su almeno due pareti, con le caratteristiche di "evacuatori di fumo".

Eventuali scale interne di comunicazione fra i locali di un medesimo esercizio commerciale, non utilizzate dal pubblico e che non abbiano la funzione di via di fuga, devono avere gradini con una pedata media minima di cm 25 per una larghezza minima di cm 60; nel caso di scale a chiocciola la parte con pedata inferiore a cm 10 deve essere resa inaccessibile e provvista di corrimano ad altezza compresa tra 0,9 e 1 m. Vanno sempre previsti dei servizi igienici per gli addetti. Per il numero e le caratteristiche: vedi par. 2.1.

- locali commerciali singoli (non inseriti in strutture organizzate): presenza obbligatoria di almeno un wc per sesso. La dotazione sarà di due wc (uno per sesso) ogni 1500 mq di superficie. - locali commerciali inseriti in strutture organizzate: ai fini del numero dei servizi si deve considerare la somma delle singole superfici (escludendo quei locali per i quali si applicano norme specifiche, nonché quelli già dotati di propri servizi igienici accessibili al pubblico) e delle superfici comuni. - La dotazione dovrà essere la seguente: due servizi (uno per sesso), per primi 250 mq, con incrementi di due servizi (uno per sesso) ogni ulteriori 1500 mq. - locali in cui si somministrano bevande o alimenti: si rimanda alle normative specifiche, sia che si tratti di locali singoli che inseriti in strutture organizzate.

Nelle aziende commerciali con superficie maggiore di 250 mq deve essere disponibile almeno un servizio igienico accessibile anche a portatori di handicap, l'incremento sarà pari ad un nuovo servizio ogni 8 di tipo normale, fatta salva la presenza di un servizio per piano. Le aziende o i centri commerciali con superfici superiori a 5000 mq di vendita devono disporre di almeno un locale attrezzato per la pulizia ed il cambio pannolini dei bambini.

- le batterie di servizi devono essere segnalate ed ubicate in modo da essere facilmente raggiungibili da ogni punto e distribuite su tutti i piani previsti. Quando si progettano bagno e antibagno in un locale commerciale è necessario adeguarsi alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per realizzare un bagno a norma e in regola con le prescrizioni. Sono invece alcuni Regolamenti Edilizi Comunali a prevedere l’antibagno obbligatorio per i locali pubblici e gli esercizi commerciali, in special modo per le attività di vendita o conservazione alimenti.

Per chi non ha ancora locali igienici a norma, il rischio è di incorrere in sanzioni amministrative e nell’obbligo di adeguare bagno e antibagno alle disposizioni previste. Per realizzare bagno e antibagno in un locale commerciale, affidatevi alle soluzioni Flaminia.

Requisiti Igienico Sanitari dei Luoghi di Lavoro

Ecco l’elenco completo dei requisiti igienico sanitari dei luoghi di lavoro previsti dal Titolo II e Allegato IV del testo unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 Per essere destinati allo svolgimento di attività di lavoro i locali devono rispettare una serie di requisiti igienico sanitari variabili in funzione dell’attività svolta.

I requisiti igienico sanitari dei luoghi di lavoro sono disciplinati dal Titolo II e Allegato IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) nonché dai singoli regolamenti d’igiene emanati a livello regionale/comunale. L’Allegato IV dell’art. 63 Testo Unico sulla sicurezza stabilisce i requisiti igienico sanitari che un luogo di lavoro deve possedere che in sintesi sono i seguenti:

  • Stabilità e solidità - Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed alle caratteristiche ambientali;
  • Altezza, cubatura e superficie - Per locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori devono avere altezza netta non inferiore a 3 m; cubatura non inferiore a 10 m³ per lavoratore; ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno 2 m²;
  • Pavimenti, muri, soffitti - Le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti devono essere tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto;
  • Finestre e lucernari dei locali - Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori;
  • Vie di circolazione - Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa. I passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione;
  • Vie e uscite di emergenza - Le vie e le uscite di emergenza devono essere tali da consentire alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d’uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi;
  • Porte e portoni - Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, devono consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro;
  • Scale - Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito;
  • Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni - I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. I luoghi di lavoro all’aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente per evitare il rischio di scivolamento e caduta e devono essere strutturati in modo da evitare esposizione ad agenti nocivi;
  • Microclima in luoghi di lavoro chiusi - I luoghi di lavoro devono essere tali da assicurare una salubrità dell’aria anche attraverso impianti di aerazione. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione meccanica, essi devono periodicamente essere sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori;
  • Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro - I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale e devono essere dotati di dispositivi che consentano un’illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori;
  • Locali di riposo e refezione - Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile. Per i lavori all’aperto, le aziende nelle quali più di 30 dipendenti rimangono nell’azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli. I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate;
  • Spogliatoi e armadi per il vestiario - I locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici. Gli spogliatoi devono avere una capacità sufficiente, vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati, convenientemente arredati e distinti fra i due sessi. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi;
  • Servizi igienico assistenziali - Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi. Devono essere messe a disposizione dei lavoratori docce sufficienti ed appropriate quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. Tali ambienti devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia a cura del datore di lavoro;
  • Dormitori - I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono possedere i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione della località ed avere l’arredamento necessario rispondente alle esigenze dell’igiene. Nei lavori eseguiti normalmente all’aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi.

Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti previsti dall’Allegato IV dell’art. 63 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

Il progetto del luogo di lavoro non può prescindere da tutte le indicazioni riportate nell’Allegato IV dell’art. 63.

Requisiti Igienico Sanitari dei Luoghi di Lavoro per Disabili

L’art. 63 Testo Unico sulla sicurezza, oltre ai requisiti dell’allegato IV riportati sopra, sinteticamente stabilisce anche che:

  1. i luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto di eventuali lavoratori disabili in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati dai lavoratori;
  2. le misure per i lavori disabili non sono obbligatorie per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso, questi ultimi, devono recepire misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale da parte delle persone disabili.

Sanzioni per il Datore di Lavoro e il Dirigente

L’art. 64 del D.Lgs. 81/2008 prevede l’obbligo per il datore di lavoro e il dirigente di provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti definiti dall’art. 63.

Il Testo Unico sulla sicurezza definisce le sanzioni penali per la violazione di più precetti riconducibili ai requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro. La pena prevista è “l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro”.

Per ottenere un riscontro dei requisiti igienico sanitari in fase di attestazione di conformità è importante che la progettazione architettonica del singolo luogo di lavoro rispetti i requisiti della normativa nazionale e quelli fissati dal regolamento d’igiene regionale/comunale.

FAQ sui Requisiti dei Luoghi di Lavoro

Di seguito si riportano le domande e le risposte più frequenti sui requisiti dei luoghi di lavoro. Le indicazioni riportate nelle risposte seguono le prescrizioni dell’Allegato IV dell’art. 63 del Testo Unico della Sicurezza.

Quali sono considerati luoghi di lavoro? Per luogo di lavoro s’intende qualunque spazio in cui vengano svolte delle mansioni su richiesta del datore di lavoro.

Quale deve essere la superficie a disposizione per ogni lavoratore? Ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno 2 m². I valori relativi si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.

Che caratteristiche devono avere i pavimenti in un ambiente di lavoro? I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.

Quanti servizi igienici devono essere presenti in un ambiente di lavoro? Deve essere previsto almeno un servizio igienico (wc e lavamani) ogni 10 dipendenti, comprensivi del titolare e/o dei soci. Oltre i 10 dipendenti i servizi igienici devono essere divisi per sesso.

Come devono essere gli spogliatoi? Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati.

Quante docce per i lavoratori? Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un’utilizzazione separata degli stessi. Il numero minimo di docce nel caso di cantieri è di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere. I locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.

A riguardo, va ricordato che i Pubblici Esercizi hanno l’obbligo di fornire l’accesso ai servizi igienici solamente ai propri clienti. Di converso, allo stato, non sussistono fonti normative di rango nazionale prescriventi l’obbligatorietà per i Pubblici Esercizi di mettere a disposizione dei non clienti i servizi igienici.

Sul punto si è espresso il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana che, con sentenza n. Vale la pena sottolineare, infatti, che la gestione di una toilette comporta un costo per il titolare. È bene precisare, tuttavia, che a livello locale potrebbero esser previste delle normative non in linea con quanto prescritto dalla sentenza n.

In alcune situazioni, come nei centri storici o in edifici vincolati da un punto di vista architettonico, la normativa può prevedere delle deroghe per l’installazione dei servizi igienici.

Sebbene esistano delle norme nazionali di riferimento, come il Regio Decreto 1265/1934 e il D.M. 236/1989, è fondamentale verificare sempre con il Comune o l’ASL di competenza le specifiche normative locali che possono introdurre variazioni o deroghe.

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