Polizia Idraulica in Sicilia: Cos'è e Cosa Fa
La Polizia Idraulica in Sicilia è un servizio essenziale per la difesa del suolo, la gestione delle acque e la mitigazione del rischio idrogeologico. Questo articolo esplora le sue funzioni, le competenze dell'Autorità di bacino e il quadro normativo di riferimento.
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia
L'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia è stata istituita con l'art. 3 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8, presso la Presidenza della Regione, quale dipartimento della Presidenza della Regione.
Sono organi dell'Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, che è il dirigente generale del dipartimento regionale Autorità di bacino, la conferenza operativa, la segreteria tecnica operativa.
L'Autorità di bacino si avvale di un comitato tecnico scientifico costituito da personale di comprovata esperienza tecnico-scientifica.
Compiti e Funzioni
L'Autorità di bacino ha il compito di assicurare:
- La difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico
- Il risanamento delle acque
- La manutenzione dei corpi idrici
- La fruizione e la gestione del patrimonio idrico
- La tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore.
Transitano, inoltre, all'Autorità di bacino le competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.
L'Autorità di bacino esercita i compiti affidati alle Autorità di bacino distrettuale della parte terza del decreto legislativo n. 152/2006; alla medesima Autorità di bacino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006, sono altresì attribuite le competenze della Regione di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006.
L'Autorità di bacino elabora e approva il Piano Regolatore generale degli acquedotti, esercita altresì i compiti di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), m), n), o) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19.
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 19/2015 è soppresso.
In particolare, l'Autorità di bacino provvede, ai sensi del comma 10 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni:
- Ad elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7, della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento;
- Ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche;
- All'organizzazione ed al funzionamento del servizio di "Polizia idraulica" di cui al Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 10 e 12 del medesimo Regio decreto n.
Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI)
Il Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) è uno strumento fondamentale della politica di assetto territoriale delineata dalla legge 183/89, viene avviata in ogni regione la pianificazione di bacino, esso ne costituisce il primo stralcio tematico e funzionale.
Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, di seguito denominato Piano Stralcio o Piano o P.A.I., redatto ai sensi dell’art. 17, comma 6 ter, della L. 183/89, dell’art. 1, comma 1, del D.L. 180/98, convertito con modificazioni dalla L. 267/98, e dell’art. 1 bis del D.L. 279/2000, convertito con modificazioni dalla L. 365/2000, ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le norme d’uso riguardanti la difesa dal rischio idrogeologico del territorio.
Funzioni del P.A.I.
Il P.A.I. ha sostanzialmente tre funzioni:
- la funzione conoscitiva, che comprende lo studio dell’ambiente fisico e del sistema antropico, nonché della ricognizione delle previsioni degli strumenti urbanistici e dei vincoli idrogeologici e paesaggistici;
- la funzione normativa e prescrittiva, destinata alle attività connesse alla tutela del territorio e delle acque fino alla valutazione della pericolosità e del rischio idrogeologico e alla conseguente attività di vincolo in regime sia straordinario che ordinario;
- la funzione programmatica, che fornisce le possibili metodologie d’intervento finalizzate alla mitigazione del rischio, determina l’impegno finanziario occorrente e la distribuzione temporale degli interventi.
Aggiornamenti e Modifiche al P.A.I.
Le norme di attuazione contenute nel capitolo 11 della Relazione Generale del P.A.I. prevedono al comma 1 dell’art.5 che il P.A.I. è suscettibile di aggiornamento a seguito di variazioni succedutesi nel tempo o a nuovi studi che dimostrino un diverso assetto del territorio.
Il P.A.I. potrà essere oggetto di integrazioni e modifiche su richiesta e/o segnalazioni di Enti pubblici e Uffici territoriali, in relazione a:
- indagini e studi a scala di dettaglio presentati da pubbliche amministrazioni;
- nuovi eventi idrogeologici idonei a modificare il quadro della pericolosità;
- variazioni delle condizioni di pericolosità derivanti da: effetti d’interventi non strutturali; realizzazione e/o completamento d’interventi strutturali di messa in sicurezza delle aree interessate ed effetti prodotti dalle opere realizzate per la mitigazione del rischio.
Nei casi di cui ai precedenti punti a), b) e c), le amministrazioni interessate devono provvedere a perimetrare le aree sulla Carta Tecnica Regionale, in scala 1:10000 e a trasmettere tali elaborati all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Territorio.
Le modifiche e/o le integrazioni e gli aggiornamenti del P.A.I. saranno approvati con Decreto del Presidente della Regione, previa Delibera della Giunta Regionale, su proposta dell’assessore regionale a Territorio e Ambiente.
Tutti gli elementi ricadenti in aree a pericolosità determinano condizioni di rischio; per quanto riguarda quelli non individuati nelle carte allegate al progetto del P.A.I., si invitano i comuni a segnalarne la presenza con ubicazione su cartografia.
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