Prescrizione Fattura Idraulico: Termini e Modalità

Il tema della prescrizione breve biennale del diritto di credito dei corrispettivi nel servizio idrico rappresenta un interessante tavolo di studio del confronto tra l'ordinamento regolatorio e quello civilistico.

La prescrizione biennale nel settore idrico prevista dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) all'art. 1, commi 4 e ss ., è oggetto di un contenzioso "minore" che inizia a registrare le prime pronunce.La questione di fondo oggetto del contendere tra utenti e gestori attiene alla connessione tra la data di emissione della fattura ed il periodo di consumo nella stessa indicato.

La norma richiamata prevede che "(…) il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni" e che "(…) Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: (…) c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020". Come evidente nella legge è previsto solo il termine della data della fatturazione ma non anche il periodo oggetto di fatturazione che può esservi ricompreso.

Molti enti gestori hanno così ritenuto la prescrizione breve biennale applicabile unicamente ai consumi generati e fatturati dopo la data del 1 gennaio 2020 considerando fatturabili dopo tale data anche consumi relativi ai cinque anni precedenti. Arera invece impone al gestore di informare l'utente finale che per le fatture emesse dopo tale data in relazione ad importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, è possibile eccepire la prescrizione.

I comuni inadempienti pongono in essere pratiche commerciali scorrette ( la cui contestazione è di pertinenza AGCOM) e sono considerati sanzionabili da Arera per il mancato adeguamento alla regolazione dalla stessa emanata.

A fronte di primi orientamenti dei giudici di pace che accoglievano le tesi degli utenti che eccepivano la prescrizione biennale dei consumi risalenti a più di due anni una prima pronuncia di appello, quella del Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 818/2022 , pubblicata il 04/07/2022 RG n. 2648/2021, ha chiarito che il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili ( Cass. n. 23789/2008 ). Secondo il tribunale sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture perché la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, è divenuta liquida solo nel momento in cui i predetti conguagli sono stati operati.

Infatti nella sentenza è anche chiarito che in relazione al caso esaminato "Quanto alla fattura n. 12535 del 24/09/2020 (anno di riferimento 2017) emessa dal Comune di Bagnara Calabra nei confronti della G. D., la scadenza del pagamento risulta fissata per il 20/11/2020. Questa è, quindi, la data cui deve ancorarsi nel caso di specie l'exordium praescriptionis che, all'evidenza, non era trascorso al momento in cui è stata proposta l'opposizione".

Sullo stesso impianto normativo ma in diverso ambito regolatorio si registra poi la sentenza del Tribunale Benevento sez. II, 11/05/2022, n. 1116 secondo cui "Atteso che le fatture alla base del D.I. hanno ad oggetto consumi per il periodo di riferimento 2013-2016, trova regolarmente applicazione il termine di prescrizione di 5 anni" . L'interessante pronuncia del Tribunale di Reggio Calabria, sposta, correttamente, il problema sulla genesi del rapporto credito debito e sul contenuto della pretesa al di là dei consumi per i quali si procede all'addebito.

Ed infatti la questione della commistione nell'unico atto (la fattura) dell'aspetto regolatorio (governato da Arera) e di quello civilistico (il rapporto di credito/debito oggetto di possibile prescrizione) può ingenerare confusione e commistione di questioni. Infatti una cosa è il piano regolatorio e altra cosa è il rapporto contrattuale. Sul primo piano Arera detta regole ( anche se a volte al di là delle previsioni normative che a tanto la delega come conclamato ad es. da TAR Lombardia n 1442 del 14.06.2021) sul secondo piano il rapporto di somministrazione anche se disciplinato dal gestore in maniera non conforme alla regolazione di Arera non viene scalfito nella sua efficacia ( Cassazione, Ord. Sez. 3 Num. 17959 Anno 2021 e Tribunale Napoli sez. XI, 30/08/2022, n. 7739 secondo cui poi la regolamentazione di Arera non può derogare alla portata di una norma di legge).

Su questo solco interpretativo interviene quindi la recente sentenza del giudice di pace del tribunale di Santa Maria C.V. n. 756/23 depositata in cancelleria il 1 febbraio 2023. La sentenza statuisce chiaramente come "le bollette riferite ai consumi anteriori al 02.01.2020 continuano a prescriversi in cinque anni; invece le bollette riferite a consumi a partire dal 02.01.2020 si prescrivono in due anni. Pertanto, poiché la bolletta in contestazione è riferita a <> antecedenti all'entrata in vigore delle norme che stabiliscono la prescrizione biennale, è da ritenersi che nel caso che occupa trovi applicazione la norma di cui all'art. 2948 cc, cioè il termine quinquennale di prescrizione del diritto vantato dal gestore".

Da tutte queste pronunce richiamate emerge quindi come la giurisprudenza stia intervenendo riconducendo nel corretto alveo il tema della prescrizione breve che non può certo essere affidata ad una norma che altrimenti sarebbe chiaramente retroattiva nella sua efficacia.

Entro quanto tempo può essere richiesto il pagamento per una riparazione fatta da un artigiano, un elettricista, un manutentore di caldaie o altri impianti domestici? Ipotizziamo che un tecnico - ad esempio un idraulico, un elettricista o un esperto di manutenzione caldaie - sostenga di aver effettuato, in passato, una riparazione presso la tua abitazione, ma di non aver mai ricevuto alcun pagamento. Ti chiede pertanto, nonostante il tempo decorso, un bonifico per un importo significativo.

Dal canto tuo, hai perso la scheda dell’intervento e l’eventuale quietanza che avrai probabilmente preteso nel caso in cui dovessi aver usato i contanti. Ti sorge il sospetto che ci sia un errore o un tentativo di truffa: perché mai il creditore dovrebbe farsi vivo dopo tanti anni? È legittima una richiesta del genere? Per rispondere correttamente a tali domande, dobbiamo comprendere la regola della prescrizione della fattura per un intervento tecnico eseguito a casa da un operaio, un artigiano o altro esperto di impiantistica.

Cosa succede se non paghi una fattura?

Se non paghi una fattura il creditore potrà agire nei tuoi confronti richiedendo al giudice un decreto ingiuntivo. Di norma, prima dell’avvio dell’azione giudiziale, ti arriverà un sollecito di pagamento con raccomandata a/r, ma non è richiesto dalla legge come condizione di procedibilità.

Al creditore basta la semplice fattura per ottenere l’ingiunzione di pagamento che dovrà poi notificarti entro 60 giorni. Se, al ricevimento del decreto ingiuntivo, ritieni di non dover pagare hai 40 giorni di tempo per fare opposizione. Ma se non agisci e non paghi, l’ingiunzione diventa definitiva e potrai subire il pignoramento di beni come lo stipendio, il conto corrente, la pensione.

Viceversa, se farai opposizione spetterà al creditore dimostrare l’esistenza del suo diritto, e non potrà farlo più con la semplice fattura. Così, ad esempio, potrebbe chiamare a testimoniare i tecnici che hanno eseguito la riparazione o produrre la scheda di intervento o il preventivo da te firmati.

Se il creditore riesce a dimostrare di aver svolto la prestazione, spetta a te dimostrare che il debito si è estinto per avvenuto pagamento o prescrizione.

Entro quanto tempo può chiedere il pagamento di una fattura un tecnico?

Il debito relativo a una fattura non dura in eterno. Esiste infatti il termine di prescrizione, oltre il quale nulla più è dovuto. Senonché, per i contratti - anche se verbali - relativi a interventi di riparazione fatti da operai, artigiani o altri tecnici specializzati in impiantistica la prescrizione è di ben 10 anni.

Se però il contratto prevede pagamenti periodici nell’ordine di una volta all’anno o per periodi più brevi (ad esempio ogni mese, ogni bimestre, ecc.), la prescrizione è di 5 anni.

Dunque, il pagamento per l’intervento di riparazione eseguito dal tecnico può essere richiesto entro 10 anni. Il termine di prescrizione, comunque, si interrompe e inizia a decorrere nuovamente da capo con l’invio di un sollecito di pagamento fatto con raccomandata a.r. o pec.

Prescrizione fattura del tecnico: che succede se non paghi?

Una volta stabilito che la prescrizione per la fattura del tecnico che ha fatto l’intervento a casa è di 10 anni, possiamo tracciare le fila del discorso. Se non pagherai, l’operaio potrà agire nei tuoi confronti chiedendo un decreto ingiuntivo in Tribunale.

Prescrizione crediti commerciali

La Prescrizione dei crediti commerciali può fare brutti scherzi. In pratica, quindi, il motivo per cui esiste la prescrizione è da ricercare nel principio di certezza del diritto.

I tempi di prescrizione vengono definiti a seconda della tipologia del credito. In generale, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, il credito si prescrive in 10 anni (art.

Come abbiamo già detto, per evitare la prescrizione crediti commerciali, occorre che ti attivi per il recupero del credito entro i termini previsti dalla legge. Ovviamente è sempre consigliato intervenire in modo rapido quando si deve ottenere la riscossione di un credito.

Uno degli elementi fondamentali per riuscire a recuperare con successo un credito è la tempestività. Lo abbiamo detto spesso all’interno dei nostri articoli. Con il passare del tempo, infatti, le probabilità di recuperare efficacemente il credito diminuiscono.

Proprio per questo motivo è importante avviare immediatamente le procedure di recupero crediti stragiudiziale e tutto ciò che ne deriva. Ma esiste un'altra motivazione per la quale conviene agire tempestivamente con le procedure di recupero crediti, ovvero la prescrizione crediti. Il diritto che un creditore vanta nei confronti di un debitore non dura all’infinito, ma scade dopo un certo termine, in base alla natura del credito in questione, come qualsiasi altro diritto civile.

La legge prevede perciò dei termini precisi entro i quali si può far valere il diritto di credito. Se il creditore non interviene per recuperare le somme di denaro che vanta nei confronti del debitore, entro le tempistiche stabilite dalla legge, il credito non potrà più essere richiesto, e scadrà per effetto della prescrizione. Il debitore, di conseguenza, non sarà più tenuto a pagare alcuna somma al creditore.

In generale, la prescrizione crediti ordinaria interviene dopo 10 anni. Trascorso questo termine, il diritto ad esigere il credito decade. La prescrizione crediti è regolamentata dall’articolo 2934 del codice civile, il quale stabilisce proprio che, se il creditore non esercita il proprio diritto entro un certo periodo di tempo, il credito cessa di esistere e il creditore non può fare nulla per recuperarlo.

Per questo motivo, chiunque vanta un credito nei confronti di un soggetto potrà far valere il proprio diritto al credito solo entro un certo periodo di tempo. Per non perdere questa possibilità, il creditore deve esercitare il proprio diritto al pagamento attraverso le apposite operazioni di sollecito.

Ma come è possibile verificare se il diritto di credito è prescritto? Per farlo è necessario valutare il tempo trascorso da quando il credito è diventato esigibile, fino al giorno attuale. Il valore ottenuto andrà paragonato con quello previsto dalla legge. Il credito, dopo la prescrizione, si estingue solamente se il creditore è rimasto inerte e diventa impossibile effettuare azioni di recupero crediti stragiudiziale e azioni di pignoramento.

La prescrizione dei crediti comporta la perdita della possibilità di essere tutelati di fronte al giudice. Secondo la normativa italiana, i crediti commerciali vanno generalmente in prescrizione dopo 10 anni. Tuttavia, esistono dei casi in cui la prescrizione crediti è inferiore a 10 anni. La scadenza varia a seconda del soggetto che emette la fattura e alla tipologia di attività economica oggetto della prestazione.

Di seguito elenchiamo in cui i termini per la prescrizione sono inferiori a 10 anni.

  • Prestazioni di servizi periodici, le quali devono essere pagate con cadenza annuale o con più rate annuali (es.
  • Prestazioni professionali, compenso dell’opera prestata e rimborso delle spese correlative (es.
  • Diritti di credito diversi (es.

Ma come deve comportarsi il creditore per evitare che i termini della prescrizione gli impediscano di recuperare il credito? Per evitare la prescrizione, il creditore deve esprimere in modo chiaro ed ufficiale la volontà di ottenere il pagamento da parte del debitore, attraverso un’intimazione di pagamento. La richiesta formale di adempimento avviene attraverso un sollecito di pagamento.

Tuttavia, non bastano delle semplici telefonate al debitore, ma il sollecito dovrà essere inviato attraverso una raccomandata a/r o tramite PEC, in modo da garantire che il debitore abbia effettivamente ricevuto il sollecito. Dopo aver inviato un sollecito formale, la prescrizione inizia nuovamente a decorrere. La notifica attraverso un atto giudiziario avviene invece attraverso una citazione in giudizio o un decreto ingiuntivo. Anche un’azione giudiziaria va ad interrompere la prescrizione. In questo caso si applicherà la prescrizione per atti giudiziari, che ha durata decennale.

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