Requisiti Idraulico Camera di Commercio: Cosa Serve

Il Decreto Ministeriale 37/08 specifica le regole per l’installazione a norma di legge degli impianti all’interno degli edifici. Il testo a cui fare riferimento è, come sarà noto a molti, il DM 37/2008, che è andato a revisionare la disciplina già introdotta con la legge 46/90.

Le imprese che esercitano attività di impiantistica e di installazione degli impianti di cui all’art. 1 comma 1 e 2 del D.M. 37/2008, pertanto, devono presentare alla Camera di Commercio della provincia presso la quale hanno sede legale la comunicazione di inizio dell’attività e la dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4 del D.M. 37/2008 del c.d. Responsabile Tecnico per la certificazione degli impianti.

Per prima cosa, il legislatore ha suddiviso (art.1, comma 1 e 2 del D.M. 37/2008) i settori di attività:

  • A. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
  • B. impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
  • C. impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
  • D. impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
  • E. impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
  • F. impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
  • G. impianti di protezione antincendio.

Tutte le imprese che esercitano attività di impiantistica (ad eccezione della manutenzione ordinaria o degli uffici tecnici di imprese non installatrici che svolgono le loro attività internamente all’azienda) in uno, o più, dei settori appena citati, devono essere abilitate: a tale scopo, devono denunciare l'inizio attività che interessa alla Camera di Commercio - Ufficio Registro delle Imprese - della provincia nella quale hanno la sede legale, indicando l'indicazione della persona che svolgerà le funzioni di Responsabile Tecnico.

Requisiti del Responsabile Tecnico

Le imprese di installazione di impianti devono nominare come responsabile tecnico un soggetto in possesso di determinati requisiti tecnico professionali indicati nell’art.4 D.M.

L’installatore termoidraulico nominato “Responsabile tecnico” deve possedere i requisiti previsti dall’art. 4 del DM 37/08. Per verificare il possesso dei suddetti requisiti occorre consultare la propria Camera di Commercio.

Ad ogni modo, è considerato requisito idoneo uno dei seguenti:

  • Diploma di laurea in materia tecnica specifica tra cui le lauree quinquennali in Ingegneria, Fisica o Architettura presso un’università statale o legalmente riconosciuta;
  • Diploma di tecnico superiore, ottenuto presso Istituti Tecnici Superiori, Area Tecnologica - Efficienza Energetica;
  • Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, relativa a impianti termoidraulici di riscaldamento, climatizzazione e condizionamento.

La Legge prevede 4 strade “ordinarie” (alternative fra loro), che possiamo definire “oggettivamente incontrovertibili”, ossia chiare e certe.

Requisiti alternativi (art. 1. Requisiti alternativi (art.

a. cittadinanza italiana, o di uno dei paesi dell'Unione Europea, o di uno dei paesi aderenti all'EFTA.

a-bis. diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

b. Diploma o qualifica conseguita al termine della scuola secondaria di secondo grado, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’art.

c. Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore (2 anni per le attività di cui alla lettera D).

d. Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni -escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato- in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.

Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell’articolo 4 il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni.

È possibile visionare la tabella "Valutazione idoneità dei titoli di studio" relativa ai diplomi di laurea in materia tecnica specifica previsti dal D.M. N. Ai fini della valutazione dell'idoneità dei titoli di studio rilasciati al termine di un ciclo di studio quinquennale o triennale di scuola secondaria, è possibile visionare la tabella "Valutazione diplomi".

Abilitazioni limitate

Il DM 37/08 ammette infatti che le imprese di installazioni impianti possano o meno essere abilitate anziché per interi settori, anche per specifici ambiti di ciascun settore.

Di fatto le “abilitazioni limitate” possono essere ottenute per:

  • le attività di cui alla lettera A, per cui, ad esempio, si può essere abilitati per i soli impianti “di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica” o limitatamente per gli impianti “di protezione contro le scariche atmosferiche” o per quelli “per l'automazione di porte, cancelli e barriere”. E’ ovviamente possibile ottenere un’abilitazione parziale anche per sole 2 delle 3 tipologie di impianti;
  • le attività di cui alla lettera B;
  • le attività di cui alla lettera C.

Questo appena presentato è ovviamente solo un quadro generale della questione: per verificare il possesso dei requisiti bisogna valutare caso per caso, in modo da valutare anche la compresenza di più di un requisito. Ing.

Responsabilità e Incompatibilità

L’installatore che ottiene l’abilitazione alla lettera C presso la propria Camera di Commercio viene nominato “Responsabile tecnico”.

Mettiamo il caso che tu abbia deciso di aprire una ditta individuale oppure che tu sia un dipendente di un’impresa che opera nel settore termoidraulico: se non è presente la figura del Responsabile Tecnico, la Dichiarazione di Conformità (Di.Co in gergo comune) dell’impianto non potrà essere rilasciata. Il motivo risiede nell’obbligo di firma da parte del Responsabile Tecnico.

Attenzione, perché l’installatore ha responsabilità contrattuali relative alla conformità dell’impianto.

Il comma 2 dell’art. 3 del D.M. 37/2008, dispone che il responsabile tecnico possa svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa.

Il Ministero dell’Industria (con Circolare n. 3342/C del 22.06.94) aveva già precisato a suo tempo che il termine “immedesimazione” va interpretato in senso stretto e cioè “riferito alla necessità dell’esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell’impresa”.

In generale, il preposto alla gestione tecnica può essere il titolare dell'impresa, un socio prestatore d'opera, un familiare o un soggetto in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti e che con l'impresa abbia un rapporto di immedesimazione.

La Camera di commercio di Bolzano offre alle imprese la possibilità di chiedere un parere, prima dell'invio della pratica telematica, circa i requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle attività di impiantistica.

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