Requisiti Tecnico Professionali per Idraulici in Italia
L’impiantista idraulico è un operaio specializzato addetto all’installazione e alla manutenzione delle tubazioni dell’acqua e degli impianti igienici e sanitari, nell’edilizia e nelle costruzioni stradali. Generalmente si utilizza il termine di idraulico, oggi si parla più in generale di termoidraulico, ovvero una persona che esegue l’installazione di impianti alle LETTERE C, D, E.
Un idraulico è qualcuno che installa e mantiene i tubi nelle nostre case e attività. Questi tubi devono essere installati e mantenuti per acqua potabile, drenaggio, irrigazione e fognature, nonché per altri usi. Gli idraulici possono essere coinvolti in lavori pratici o possono lavorare anche alla progettazione, redigendo progetti e contribuendo a rendere più efficiente il processo di installazione.
Il lavoro idraulico richiede sicuramente a monte una conoscenza di come funziona un sistema idrico, di riscaldamento e condizionamento. Da questo punto di vista, l’idraulico deve essere in grado di stimare le dimensioni, di definire il corretto capitolato tecnico e di definire la capacità che l’impianto deve avere.
Essere un idraulico richiede poi capacità manuali, visto che parliamo di realizzare e posare in opera concretamente un impianto. Oltre ai requisiti tecnici e alla conoscenza dei sistemi tradizionali, l’idraulico di oggi deve sviluppare nozioni di risparmio energetico. Le competenze dell’idraulico comprendono la conoscenza della tecnologia, delle nuove tecniche di progettazione e soprattutto dei nuovi componenti esistenti, da includere negli acquisti di materiale per la commessa. Un esperto di impianti idraulici è a conoscenza dei regolamenti edilizi e degli standard di sicurezza e lavora per assicurarsi che questi standard siano rispettati.
Rispetto a tanti anni fa oggi l’attività di impiantistica è disciplinata dal Decreto Ministeriale 37 del 22/01/2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12/03/2008). Tale decreto è poi stato rivisto nel 28/12/2010, in seguito ad una revisione della normativa e delle circolari del Ministero delle Attività Produttive rispetto all’attività di impiantistica (vedi D.M.). Il testo a cui fare riferimento è, come sarà noto a molti, il DM 37/2008, che è andato a revisionare la disciplina già introdotta con la legge 46/90.
Le imprese che si occupano di installazione di impianti devono nominare un responsabile tecnico, che deve possedere determinati requisiti tecnico-professionali indicati nell’articolo 4 D.M.
Settori di Attività e Abilitazioni
Per prima cosa, il legislatore ha suddiviso (art.1, comma 1 e 2 del D.M. 37/2008) i settori di attività:
- A. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- B. impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- C. impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- D. impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- E. impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
- F. impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- G.
Tutte le imprese che esercitano attività di impiantistica (ad eccezione della manutenzione ordinaria o degli uffici tecnici di imprese non installatrici che svolgono le loro attività internamente all’azienda) in uno, o più, dei settori appena citati, devono essere abilitate: a tale scopo, devono denunciare l'inizio attività che interessa alla Camera di Commercio - Ufficio Registro delle Imprese - della provincia nella quale hanno la sede legale, indicando l'indicazione della persona che svolgerà le funzioni di Responsabile Tecnico.
Requisiti Tecnico-Professionali del Responsabile Tecnico
Il responsabile tecnico, preposto all’esercizio di una delle attività di cui al D.M. 37/2008, deve possedere determinati requisiti. Il Ministero l’ha definito chiaramente. La Legge prevede 4 strade “ordinarie” (alternative fra loro), che possiamo definire “oggettivamente incontrovertibili”, ossia chiare e certe.
In generale, il preposto alla gestione tecnica può essere il titolare dell'impresa, un socio prestatore d'opera, un familiare o un soggetto in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti e che con l'impresa abbia un rapporto di immedesimazione.
I requisiti professionali di cui all’art. 4 del D.M. 37/2008 sono:
- Diploma di laurea in materia tecnica specifica, conseguito presso un'Università statale o legalmente riconosciuta. Le lauree quinquiennali in Ingegneria, Fisica ed Architettura abilitano all’esercizio dell’attività di impiantistica con riferimento a tutte le tipologie di impianto (lettere a, b, c, d, e, f, g) indipendentemente dal piano di studi adottato.
- Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività che si intendono svolgere, seguiti da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi (1 anno per le attività di cui alla lettera D), alle dirette dipendenze di una impresa del settore. A titolo di esempio, sono considerati validi i diplomi di Perito industriale (tutte le lettere a seconda della specializzazione), Tecnico nautico (lettere C/D/G a seconda della specializzazione), Istituti professionali (tutte le lettere a seconda della spacializzazione), ecc. Per un elenco completo si rimanda al sito della Camera di Commercio.
- Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore (2 anni per le attività di cui alla lettera D). Come titolo d’accesso prevedono l’assolvimento dell’obbligo scolastico o terza media. In questo caso non ci sono vincoli o obbligo di presenza. Questi corsi prevedono un obbligo di frequenza, assenze massimo del 20%, generalmente della durata dalle 200 alle 600 ore ed alla fine un esame con i funzionari della Regione.
- essere stati titolari o soci di imprese di impiantistica per almeno 4 anni come collaboratore tecnico prima del 14/12/1994 (data dell’entrata in vigore del D.P.R. n.
Dal disposto di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.M. 37/2008, le imprese che esercitano attività di impiantistica e di installazione degli impianti di cui all’art. 1 comma 1 e 2 del D.M. 37/2008, pertanto, devono presentare alla Camera di Commercio della provincia presso la quale hanno sede legale la comunicazione di inizio dell’attività e la dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4 del D.M. 37/2008 del c.d. Responsabile Tecnico per la certificazione degli impianti.
Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni.
Altre opzioni per i requisiti
- a-bis. diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
- Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni -escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato- in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1. (Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi dell’art.
L’esperienza di lavoro deve rappresentarsi come “pratica sul campo”, e non solo “da ufficio”. Sostanzialmente, l’inquadramento amministrativo deve garantire l’adeguata copertura assicurativa e previdenziale per l’accesso sui cantieri ed il lavoro manuale.
Abilitazioni Limitate
Già così il quadro appare abbastanza complesso e di difficile gestione per chi non sia esperto in materia, tuttavia le cose si complicano ulteriormente nel momento in cui si parla di “abilitazioni limitate”. Il DM 37/08 ammette infatti che le imprese di installazioni impianti possano o meno essere abilitate anziché per interi settori, anche per specifici ambiti di ciascun settore.
Di fatto le “abilitazioni limitate” possono essere ottenute per:
- le attività di cui alla lettera A, per cui, ad esempio, si può essere abilitati per i soli impianti “di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica” o limitatamente per gli impianti “di protezione contro le scariche atmosferiche” o per quelli “per l'automazione di porte, cancelli e barriere”. E’ ovviamente possibile ottenere un’abilitazione parziale anche per sole 2 delle 3 tipologie di impianti;
- le attività di cui alla lettera B;
- le attività di cui alla lettera C.
Questo appena presentato è ovviamente solo un quadro generale della questione: per verificare il possesso dei requisiti bisogna valutare caso per caso, in modo da valutare anche la compresenza di più di un requisito.
Incompatibilità
Il comma 2 dell’art. 3 del D.M. 37/2008, dispone che il responsabile tecnico possa svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa. Il Ministero dello Sviluppo Economico (con parere n.
Il Ministero dell’Industria (con Circolare n. 3342/C del 22.06.94) aveva già precisato a suo tempo che il termine “immedesimazione” va interpretato in senso stretto e cioè “riferito alla necessità dell’esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell’impresa”.
Esempi di situazioni non accettabili:
- Mario Rossi è legale rappresentate e responsabile tecnico della società ALFA, ed è anche legale rappresentante di una società BETA. NON VA BENE.
- Mario Rossi è legale rappresentate e responsabile tecnico della società ALFA, e nella società BETA è socio, ma non legale rappresentante.
Sono considerati in possesso dei requisiti tecnico-professionali (ai sensi dell’art. cittadinanza italiana, o di uno dei paesi dell'Unione Europea, o di uno dei paesi aderenti all'EFTA.
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