Rischio Idraulico in Emilia-Romagna: Definizione e Classificazione

Il rischio di alluvioni esprime le potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali derivanti da un’alluvione. Si misura come il danno, quindi, a seconda dell’elemento che si considera, in vite umane, migliaia di euro, anni per ripristinare quanto perduto ecc. Nei Piani di Gestione sono definite 4 classi di rischio.

Un'alluvione è un allagamento temporaneo di aree normalmente non coperte d’acqua dovuto ad eventi meteorologici. L’allagamento può avvenire anche con trasporto e mobilitazione di sedimenti. Sono alluvioni le inondazioni causate da laghi, corsi d’acqua naturali e artificiali e dal mare (ingressione marina).

Le mappe della pericolosità contengono la perimetrazione delle aree che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i tre scenari:

  1. scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi (P1, pericolosità bassa);
  2. alluvioni poco frequenti (P2, pericolosità media);
  3. alluvioni frequenti (P3, pericolosità elevata).

Le mappe del rischio rappresentano le potenziali conseguenze negative delle alluvioni, espresse in termini di: popolazione potenzialmente coinvolta, tipo di attività economiche, patrimonio culturale e naturale, impianti che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di evento, ecc.

Sono ottenute dalle mappe di pericolosità valutando i danni potenziali corrispondenti con una rappresentazione in 4 classi di rischio:

  • R4 molto elevato,
  • R3 elevato,
  • R2 medio
  • R1 moderato (o nullo).

La pericolosità da alluvione è la misura, in una certa area, della possibilità che si verifichi un’alluvione capace di provocare dei danni. Per misurare la pericolosità di un’alluvione si valuta quanto frequentemente può accadere e con quale intensità. Spesso la pericolosità viene confusa con il rischio ma sono due concetti diversi: un’area può essere molto pericolosa per le alluvioni ma avere associato un rischio basso quando nell’area non ci sono elementi che possono essere danneggiati dall’alluvione.

Il danno potenziale da alluvione è il danno che può essere arrecato dall’alluvione all’elemento che può essere potenzialmente coinvolto (esposto). Gli elementi considerati sono: la popolazione, le zone urbanizzate, i servizi, le infrastrutture, i beni ambientali, storici e culturali, le attività economiche, le zone produttive, gli impianti pericolosi e le aree protette. Il danno dipende dal valore dei beni esposti e dalla loro vulnerabilità all’alluvione considerata (ossia di quel tipo e con quella intensità). Per semplicità e omogeneità si è considerato il danno potenziale uguale al valore degli elementi esposti (vulnerabilità del 100%). Il danno viene misurato in numero di persone coinvolte, superficie delle aree coinvolte, numero di ospedali, scuole e altre strutture importanti investite, ecc.

Per la redazione delle mappe del rischio di alluvione si sono assunte 4 classi di danno (D4 danno potenziale molto elevato, D3 danno potenziale elevato, D2 danno potenziale medio, D1 danno potenziale moderato o nullo).

Un' Area a Rischio Potenziale Significativo di Alluvioni (APSFR) è un'unità territoriale di gestione del rischio dove le condizioni di rischio potenziale di alluvione sono particolarmente significative e per le quali è necessaria una gestione specifica del rischio (Art. 5, paragrafo 1 della Direttiva 2007/60/CE). Secondo quanto indicato nella Direttiva tale individuazione deve essere fatta in sede di Valutazione Preliminare (Art. 4 della Direttiva). Nel distretto del fiume Po le aree a rischio significativo potenziale individuate ricadenti in tutto o in parte nel territorio della Regione Emilia-Romagna sono 75, distinte in 8 di rango distrettuale, a cui corrispondono le aree strategiche a scala di distretto che richiedono misure di mitigazione per le quali è necessario il coordinamento delle politiche di più regioni e 67 di rango regionale, a cui corrispondono situazioni di rischio elevato o molto elevato per le quali è necessario il coordinamento delle politiche regionali alla scala di sottobacino. Possono coincidere con nodi critici di rilevanza strategica per le condizioni presenti di rischio elevato o molto elevato che coinvolgono insediamenti abitativi e produttivi di grande importanza e le principali infrastrutture e vie di comunicazione, etc.

La gestione del rischio di alluvioni ha come obiettivo la riduzione delle inondazioni e dei loro effetti negativi. Si attua con la prevenzione, la protezione, la preparazione, la reazione alle emergenze, con il recupero e traendo insegnamento da ciò che è accaduto. La prevenzione si può ottenere attraverso pratiche sostenibili di uso del suolo e interventi non strutturali. La protezione mira a ridurre la frequenza delle alluvioni e il loro impatto in specifiche località. L’attività di informazione della popolazione sul rischio al quale è esposta e sui comportamenti da tenere in caso di alluvione costituisce la fase di preparazione. Un’adeguata reazione alle emergenze si ottiene elaborando dei piani di intervento che stabiliscano chi agisce e cosa va fatto quando si prevede o si verifica un’alluvione. Prevedendo misure e modalità con cui operare sulle aree colpite dopo che si è verificata un’alluvione è possibile ottenere un rapido ritorno alle condizioni normali attenuando gli effetti sociali ed economici sulle popolazioni colpite (recupero). Per evitare il riverificarsi di eventi simili, la gestione del rischio prevede l’analisi di ciò che è accaduto per trarre insegnamenti e mettere in atto misure correttive e migliorative.

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) è l’insieme di misure e strumenti che riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni: la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvione e il sistema di allertamento nazionale. Ha come obiettivo la riduzione delle conseguenze negative delle inondazioni attraverso l’attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità. E’ predisposto dall’Autorità di bacino distrettuale e dalle Regioni del Distretto Idrografico, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento Nazionale di Protezione civile.

Le Direttive dell’Unione Europea sono atti emessi dalla Commissione dell'Unione Europea su temi che riguardano la tutela dell’ambiente e delle persone. Gli Stati europei hanno l’obbligo di tradurre con norme nazionali ogni direttiva (recepire), scegliendo il modo per adempiere agli obiettivi prefissati.

La Direttiva 2007/60/CE è una direttiva dell’Unione Europea il cui scopo è quello di istituire un quadro europeo per la valutazione e la gestione del rischio di alluvione e per ridurre le conseguenze negative connesse per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche. La direttiva prevede che la valutazione e la gestione del rischio possano essere articolati in 3 fasi successive:

  1. Valutazione preliminare del rischio di alluvioni,
  2. redazione delle Mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvione,
  3. predisposizione dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvione.

A livello nazionale, questa direttiva è stata recepita con il Decreto Legislativo n. 49 del 2010.

Il sistema di allertamento è il sistema nazionale che si occupa della previsione della situazione meteorologica, del monitoraggio degli eventi in corso e della diffusione dei messaggi di allerta alle autorità locali e ai cittadini dopo aver stimato la presenza di un pericolo e/o aver valutato un rischio. Si fonda sulla definizione delle responsabilità (chi fa cosa), delle procedure e dei metodi (come) in un linguaggio codificato e standard (in che modo comunichiamo). Nel caso delle alluvioni vengono analizzate le registrazioni e le previsioni meteorologiche e le previsioni di piena e mareggiata. Le previsioni sono elaborate dai dati osservati con strumenti tecnico-scientifici (modelli matematici, statistici e di interpretazione dei dati). La gestione del sistema di allerta è assicurata dal Dipartimento di protezione civile e dalle Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali, dalle strutture regionali e dai Centri di Competenza nell’ambito del contesto normativo vigente.

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