Ristrutturazione Bagno: Aliquota IVA Agevolata

Stai pensando di ristrutturare il bagno e vorresti approfittare delle agevolazioni fiscali per ridurre i costi? L'acquisto di sanitari, sia in caso di ristrutturazione del bagno sia per rinnovare l'ambiente, può comportare spese significative, e l'IVA al 22% può incidere notevolmente sul costo finale.

È fondamentale individuare la corretta tipologia di intervento, poiché alcune danno diritto all'imposta ridotta, mentre per altre è prevista l'aliquota ordinaria. La prima cosa da fare è analizzare la CILA o altra documentazione relativa all'intervento.

Quando si applica l'IVA agevolata?

Per tutti gli interventi di recupero edilizio è prevista l'applicazione dell'aliquota IVA del 10%. Questa aliquota si applica sia alle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su immobili residenziali, sia alla fornitura dei cosiddetti "beni finiti".

L’aliquota Iva del 10% si applica, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

Per realizzare regolarmente i lavori edilizi nella propria casa è necessario presentare una C.I.L.A. (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata), nel proprio comune di appartenenza. Per procedere con l’acquisto dei “beni finiti” va presentato al produttore, il documento rilasciato dal Comune (CILA) e un’autodichiarazione per iva agevolata.

Tipologie di intervento e aliquote IVA

La legge n. 457/78, all'articolo 31, distingue cinque tipologie di intervento di recupero:

  1. Manutenzione ordinaria
  2. Manutenzione straordinaria
  3. Restauro e risanamento conservativo
  4. Ristrutturazione edilizia
  5. Ristrutturazione urbanistica

La denominazione precisa degli interventi è riportata nei documenti che si presentano in Comune per comunicare o per farsi autorizzare l'intervento, come ad esempio la CILA.

  • Manutenzione ordinaria: Non dà diritto all'IVA ridotta al 10%. È il caso della semplice sostituzione di un rubinetto o di un sanitario. L'aliquota IVA sarà quella ordinaria al 22%.
  • Manutenzione straordinaria: Caso più complesso, da analizzare attentamente.
  • Restauro, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica: Danno diritto all'applicazione di IVA ridotta al 10% sull'acquisto di sanitari e rubinetteria. Sarà necessario consegnare una fotocopia dell'autorizzazione edilizia.

Manutenzione Straordinaria: il caso più critico

Il caso più diffuso è la manutenzione straordinaria, come il rifacimento del bagno che interessa anche gli impianti con il riposizionamento di sanitari o la conversione della vasca in doccia. In questo caso, è necessario distinguere tra:

  • (b.1) Il puro e semplice acquisto dei sanitari e miscelatori: si applica l'IVA ordinaria al 22%.
  • (b.2) L'affidamento in appalto dei lavori del bagno ad un operatore professionale, in cui oltre all'acquisto di sanitari e rubinetti c'è anche il lavoro sull'impianto e l'installazione degli stessi: è possibile applicare l'IVA al 10% su una porzione della fattura o eventualmente anche sul totale, in base ad un calcolo.

Come calcolare l'IVA sulla manutenzione straordinaria

La legge individua dei "beni significativi", tra i quali sanitari e rubinetterie, per i quali l'IVA ridotta, in caso di intervento di manutenzione straordinaria, spetta "fino alla concorrenza del valore complessivo della prestazione".

È necessario calcolare il valore dei "beni significativi" e confrontarlo con il costo della manodopera:

  1. Valore della manodopera supera il valore dei "beni significativi": si applica l'IVA ridotta al 10% sull'intero importo.
  2. Valore della manodopera è inferiore al valore dei beni significativi: si applica l'IVA ridotta sui beni significativi solo fino all'importo della manodopera. Sulla parte eccedente si applica l'IVA al 22%.

Esempio di calcolo

Valore dei beni significativi: 1.500 euro
Valore della manodopera: 1.000 euro

Si applica l'IVA al 10% sulla manodopera (1.000 euro) e sui sanitari e rubinetteria fino a un valore massimo di 1.000 euro. Sui rimanenti 500 euro si applicherà l'aliquota ordinaria del 22%.

Beni significativi: quali sono?

I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.

Si tratta di:

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni e interni;
  • caldaie;
  • video citofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetteria da bagni;
  • impianti di sicurezza.

La norma chiarisce che quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione, considerata al netto del valore dei beni stessi. L’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

Ad esempio, se il costo totale dell’intervento di ristrutturazione del bagno è di 10.000 euro, la manodopera costerà 4.000 euro e i beni significativi come rubinetteria e sanitari costeranno 6.000 euro. In questo caso, l’IVA al 10% si applicherà solo sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi (ovvero 4.000 euro). Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello degli stessi beni significativi (10.000 - 6.000 = 4.000).

Tabella riassuntiva aliquote IVA per ristrutturazione bagno

Tipologia Intervento Aliquota IVA
Manutenzione Ordinaria 22%
Manutenzione Straordinaria (solo acquisto sanitari) 22%
Manutenzione Straordinaria (con installazione) 10% (parziale o totale)
Restauro, Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia e Urbanistica 10%

Agevolazioni per persone con disabilità

Per le persone con disabilità e i loro familiari sono previste agevolazioni fiscali per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Si applica l’Iva agevolata al 4% per l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (es. serovscala) e per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap. Per lavori di ristrutturazione edilizia sugli immobili al fine di rimuovere le barriere architettoniche è possibile usufruire della detrazione Irpef, prevista solo per interventi sugli immobili con l’obbiettivo di favorire la mobilità interna ed esterna del disabile. Se siete in possesso di prima casa potete usufruire dell’agevolazione iva al 4%.

Interventi secondo il Comune

Al comune, interessa classificare gli interventi a seconda delle autorizzazioni o documentazioni che è necessario produrre, i cosiddetti "titoli edilizi" che dovrai procurarti per fare un certo intervento. Attualmente (2022) la classificazione degli interventi che fa il Comune è:

  • Nessun documento / attività edilizia libera
  • CIL / Comunicazione di inizio lavori
  • CILA / Comunicazione di inizio lavori asseverata
  • SCIA /Segnalazione certificata di inizio attività
  • SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE
  • PERMESSO DI COSTRUIRE

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