Bagni Pubblici nei Supermercati: Normativa e Accessibilità
La questione se gli esercizi commerciali aperti al pubblico debbano necessariamente essere dotati di servizi igienici gratuitamente disponibili per la clientela è un tema ricorrente. Con la progressiva sostituzione delle botteghe e dei piccoli negozi con grandi magazzini e centri commerciali, sorge spontanea la domanda: i supermercati devono avere bagni pubblici per i clienti?
È comprensibile che i clienti che frequentano quotidianamente questi grandi esercizi commerciali possano avere bisogno di utilizzare i servizi igienici. Di conseguenza, ci si chiede se il titolare dell'attività debba predisporne alcuni appositamente destinati all'utenza. Cerchiamo di fare chiarezza.
Gli esercizi commerciali devono avere bagni pubblici?
In generale, gli esercizi commerciali sono tenuti ad avere bagni pubblici solo in due specifiche situazioni:
- Se prevedono un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, come bar, ristoranti e pizzerie. Questa normativa è essenziale per garantire il comfort e l'igiene dei clienti durante la loro permanenza presso tali locali. Al contrario, non è obbligatorio per quei locali come pizzerie d’asporto o gelaterie dove c’è un consumo immediato o l’asporto del prodotto;
- Se sono di dimensioni superiori a 250 mq (art. 5, D.M. 14 giugno 1989, n. 236). In questa ipotesi, almeno un bagno deve essere accessibile ai disabili.
Al di fuori di queste ipotesi, le attività commerciali aperte al pubblico non devono avere bagni appositamente destinati alla clientela.
I supermercati devono avere bagni pubblici per la clientela?
I supermercati devono avere bagni pubblici di cui i clienti possono servirsi, ma solo se le dimensioni del locale superano i 250 mq di superficie netta oppure se, al suo interno, sono previste attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Le dimensioni dei bagni sono stabilite dalle norme tecniche previste dai Comuni e dalle Regioni.
In ogni caso, i servizi igienici non possono affacciare direttamente sulle aree di passaggio della clientela oppure su quelle in cui si preparano o servono i cibi; pertanto, in questi casi occorre necessariamente la realizzazione di un antibagno.
Si può usare il bagno di un supermercato senza comprare nulla?
I bagni all’interno dei supermercati e delle altre attività commerciali sono destinati alla clientela pagante, cioè a coloro che acquistano un prodotto o pagano per i servizi offerti dall’esercizio.
I locali commerciali, infatti, pur essendo aperti al pubblico hanno pur sempre natura privata, per cui i titolari e i gestori potrebbero legittimamente inibire l’uso dei servizi igienici a coloro che non consumano né comprano.
Secondo la legge (art. 187, regolamento per l’esecuzione del T.u.l.p.s.), il gestore di un pubblico esercizio non può rifiutarsi di mettere il bagno a disposizione di un cliente pagante senza giustificato motivo.
Dunque, per poter utilizzare legittimamente un bagno all’interno di un supermercato o di altro esercizio commerciale aperto al pubblico occorre:
- essere un cliente pagante;
- che non ci sia un giustificato motivo per impedire l’uso dei servizi igienici.
Per essere considerati clienti paganti non esiste un importo minimo: anche acquistando il prodotto con il prezzo più basso, la persona diventa cliente pagante del locale e in quanto tale ha il diritto di usufruire del bagno.
Chi possiede un esercizio di somministrazione e non ha un bagno a norma e funzionante è sanzionabile. Il consumatore o la consumatrice a cui è impedito l’uso del bagno perché non presente o perché inagibile può chiamare la polizia municipale per una verifica.
Tuttavia, salvo diversa indicazione del singolo regolamento comunale, i bagni dei locali pubblici sono riservati ai clienti. A riguardo, va ricordato che i Pubblici Esercizi hanno l’obbligo di fornire l’accesso ai servizi igienici solamente ai propri clienti.
Di converso, allo stato, non sussistono fonti normative di rango nazionale prescriventi l’obbligatorietà per i Pubblici Esercizi di mettere a disposizione dei non clienti i servizi igienici. Sul punto si è espresso il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana che, con sentenza n. 691 del 18/2/2010, ha evidenziato l’eccessiva gravosità economica che comporterebbe l’obbligo di fornire gratuitamente l’uso del bagno a chiunque ne faccia richiesta.
Vale la pena sottolineare, infatti, che la gestione di una toilette comporta un costo per il titolare.
Requisiti specifici per i locali di somministrazione
Gli esercizi commerciali che offrono servizi di somministrazione di alimenti e bevande, come bar, ristoranti e pizzerie, sono tenuti per legge a fornire servizi igienici adeguati ai propri clienti.
Nello specifico, per i locali come bar, ristoranti e pizzerie in cui è prevista la consumazione sul posto, è obbligatorio avere bagni disponibili per i clienti. Questi servizi devono essere distinti per sesso, prevedendo almeno un bagno per uomini e uno per donne. Inoltre, deve essere presente un bagno accessibile ai disabili, che può essere integrato con uno dei bagni esistenti.
Tuttavia, l'obbligo di fornire servizi igienici non si applica a tutti i tipi di locali. Ad esempio, le pizzerie d'asporto e le gelaterie, dove i clienti consumano immediatamente i prodotti o optano per l'asporto, non sono tenute a fornire servizi igienici a meno che non prevedano anche un servizio ai tavoli.
Requisiti aggiuntivi per i bagni accessibili ai disabili:
- Dimensione minima 180x180 cm
- Spazi adeguati di manovra con sedia a rotelle
- Presenza di corrimano o punti d’appoggio
- Porta scorrevole
- Campanello per le emergenze
Normative locali e antibagno
È bene precisare, tuttavia, che a livello locale potrebbero essere previste delle normative non in linea con quanto prescritto dalla sentenza n. 691 del 18/2/2010 del TAR Toscana.
Sono invece alcuni Regolamenti Edilizi Comunali a prevedere l’antibagno obbligatorio per i locali pubblici e gli esercizi commerciali, in special modo per le attività di vendita o conservazione alimenti.
Il punto di riferimento normativo, nello specifico, per la progettazione di bagno e antibagno è il Decreto ministeriale n°190 del 5 luglio 1975, che disciplina le dimensioni minime dell’antibagno e i requisiti di ventilazione e ricambio dell’aria, illuminazione, isolamento e riscaldamento.
Illuminazione e aerazione
Tutti i locali devono essere illuminati con luce naturale diretta. Nel caso di illuminazione naturale proveniente dalle pareti sarà considerata adeguatamente illuminata la zona compresa in una fascia profonda circa 2,5 volte l'altezza del voltino della finestra; pertanto si dovrà calcolare l'area del locale compresa in questa zona ed assicurare nella stessa un rapporto superficie illuminante/superficie del locale pari ad 1/20. Per la rimanente parte del locale dovrà essere ricavata una superficie illuminante a soffitto pari a 1/30, potendosi concedere delle deroghe solo per comprovate esigenze tecniche. Nel caso di illuminazione proveniente esclusivamente dal soffitto (soluzione in genere preferibile), il rapporto citato deve essere pari a 1/30 con distribuzione omogenea su tutta la superficie. I posti fissi di lavoro (es. casse, ecc.) devono essere posizionati nelle zone meglio illuminate da luce naturale.
Ai fini aeranti, nella zona del locale compresa fino a 15 m di profondità, la superficie apribile deve essere pari ad almeno 1/20 del pavimento di detta zona, con distribuzione omogenea delle aperture. Nella zona rimanente la superficie aerante, proveniente da aperture sul soffitto, deve essere pari ad 1/30 del pavimento corrispondente. L'aerazione artificiale, intesa come integralmente sostitutiva di quella naturale, è ammessa purché realizzata con le caratteristiche riportate nel paragrafo 9.6. Deve essere comunque realizzata una superficie finestrata con serramenti apribili automaticamente pari ad almeno 1/100 rispetto a quella in pianta del locale.
Conclusioni
In conclusione, la presenza e l'accessibilità dei bagni pubblici nei supermercati e negli esercizi commerciali sono regolamentate da normative specifiche. Mentre l'obbligo sussiste per i locali di grandi dimensioni e per quelli che offrono somministrazione di alimenti e bevande, l'uso dei servizi igienici è generalmente riservato ai clienti paganti. È importante consultare le normative locali per eventuali disposizioni aggiuntive.
tag: #Bagni
