Reverse Charge Idraulici: Come Funziona
Il termine reverse charge, o “inversione contabile”, fa riferimento a una modalità di assolvimento dell'IVA derogante le usuali regole che designano il cedente o prestatore quale soggetto debitore dell'imposta. In pratica, il destinatario di una fornitura di beni o prestazione di servizi (cliente) assolve l’imposta in luogo del cedente o prestatore.
Tale procedura, introdotta a livello europeo, ha lo scopo di ridurre il rischio di evasione fiscale dell’imposta sul valore aggiunto. I soggetti passivi per cui sussiste un maggior rischio di evasione non ricevono il pagamento dell’IVA poiché quest’ultima viene pagata da chi riceve la fattura.
Cos'è il Reverse Charge in Edilizia?
Il reverse charge edilizia si applica alle imprese che eseguono prestazioni di servizi tramite contratti di appalto e subappalto, con l’obiettivo di contrastare la somministrazione illecita di manodopera. Il riferimento normativo per quanto riguarda l’inversione contabile nel settore edile è l’articolo 17 del DPR n. 633/1972.
La Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha modificato l’articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972 ampliando il campo di applicazione del reverse charge edilizia.
Ambito di Applicazione del Reverse Charge
Dal 2015, la procedura del reverse charge si applica anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi riguardanti i lavori di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici. La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 2014) ha apportato delle novità all'art. 17, comma 6 del D.P.R. 633/72.
Il nuovo meccanismo impositivo è già applicabile alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015 , facendo eccezione alle operazioni previste al punto 5 della tabella sopra riportata, ovvero, le cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari.
Criteri Oggettivi per l'Applicazione
Al fine di poter applicare quindi il reverse charge ad alcuni servizi dei lavori edili occorre soddisfare precisi criteri oggettivi: le attività ammesse innanzitutto devono rientrare all’interno di una tabella di codici ATECO, l’operazione deve essere qualificabile come prestazione di servizi e deve essere eseguita su edifici.
Sono comprese anche le attività di: finitura e completamento degli edifici; installazione di tutti i tipi di servizi (per esempio impianti idraulico-sanitari, riscaldamento e condizionamento dell’aria, antenne, sistemi di allarme, apparati elettrici, sistemi antincendio, ascensori, etc.); isolamento, rivestimento e installazione di impianti di illuminazione e segnaletica nel settore trasporti; riparazione e manutenzione per le citate casistiche; noleggio attrezzature per la costruzione con manovratore.
Da notare che le prestazioni sono sottoposte all’inversione contabile a prescindere dal codice di attività, quindi non è rilevante che il soggetto passivo operi abitualmente nel settore edile.
Servizi Rientranti nel Reverse Charge
L’art. 17, co. 6, lett. a)-ter del DPR n. 633/72 stabilisce che rientrano nella disciplina del reverse charge i servizi di installazione di impianti relativi a edifici. Riguardo a tale operazione dobbiamo specificare che il reverse charge si applica sia per l'installazione di impianti su edifici sia per le manutenzioni e riparazioni di tali impianti.
La Circolare n. 14/E/2015 ha precisato che restano escluse dall’applicazione del reverse charge le forniture di beni con posa in opera. La posa in opera costituisce una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene. Ciò è stato confermato anche da varie Risoluzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate: Risoluzione n. 148/E del 2007, Risoluzione n. 164/E del 2007 e Risoluzione n. 172/E del 2007.
Gli operatori non devono considerare tale operazione come una cessione con posa in opera solo per il fatto che vi sia una evidente sproporzione tra costo del bene e valore dell’installazione. Nel caso, occorre determinare se risulta prevalere la fornitura del bene o l’installazione dello stesso, non incentrandosi esclusivamente sulla quantificazione dei loro rispettivi valori.
Da questo ne deriva che, ad esempio, la sostituzione di una caldaia rientri tra le cessioni di beni con posa in opera, in quanto l’acquisto del bene e la sua installazione, diventano due operazioni inscindibili.
Quando Non si Applica il Reverse Charge
Vi sono casi in cui però non è possibile procedere alla scomposizione e quindi all’applicazione del regime di reverse charge: per esempio in presenza di un unico contratto d’appalto relativo alla costruzione, il restauro o ristrutturazione di un edificio. L’Agenzia in questo caso per motivi di semplificazione richiede che sia applicato il regime ordinario.
Sono escluse dall’applicazione del reverse charge le prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione relative a impianti strettamente funzionali allo svolgimento di un’attività industriale, anche se formano un tutt’uno con l’edificio.
La circolare n. L’installazione degli impianti funzionale allo svolgimento di un’attività industriale e non al funzionamento dell’edificio autonomamente considerato. L’IVA va applicata secondo le modalità ordinarie.
Modalità di Fatturazione con il Reverse Charge
Per quanto concerne le modalità applicative si ricorda che Il “reverse charge” (o inversione contabile) è un meccanismo derogatorio rispetto all’ordinario sistema dell’Iva.
- il cedente (fornitore) emette fattura senza applicazione dell’IVA l’annotazione obbligatoria “inversione contabile” e con l’eventuale indicazione della norma di riferimento;
- il cessionario/committente integra la fattura ricevuta applicando l’imposta, la annota nel registro delle fatture emesse e annota lo stesso documento nel registro degli acquisti per beneficiare della detrazione.
Nella fattura elettronica andrà utilizzato il codice natura operazione N 6.7 invece del codice N.6.3.
Le fatture relative a tali prestazioni dovranno riportare la seguente dicitura: “Operazione oggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72”.
Esempi Pratici e Chiarimenti
L’ambito applicativo della citata disposizione è stato successivamente chiarito dalla prassi con riguardo, fra l’altro, agli impianti posizionati in parte all’interno e in parte all’esterno dell’edificio (es. impianti di videosorveglianza e di climatizzazione), nonché in relazione all’installazione di impianti strettamente funzionali allo svolgimento di un’attività industriale.
La circolare n. La circolare n. L’Agenzia ha ritenuto, inoltre, che il legislatore ha voluto limitare l’ambito di applicazione dell’art. Questo alla luce della definizione di “beni immobili” prevista dall’art. 13-ter del Regolamento Ue n. 282/2011, qualora si attribuisca a tale disposizione valenza generale e non limitata alla territorialità IVA.
Le note esplicative della Commissione Ue alle novità del Regolamento Ue n. 1042/2013, infatti, precisano che il termine “edificio” ha un significato più ampio rispetto a quello di “fabbricato”, poiché include anche altre strutture erette dall’uomo che non si considerano fabbricati (es. strade, ponti, aerodromi, porti, ecc.).
Esempi di impianti
- Allacciamento e di attivazione dei servizi di erogazione di gas, energia elettrica e acqua. L’IVA si applica anche in questo caso con le modalità ordinarie.
- Impianti posti in parti interne ed in parti esterne dell’edificio. In tal caso troverà applicazione il reverse charge, qualora l’installazione di un impianto risulti funzionale o servente all’edificio. Ciò anche se una parte dell’impianto risulta fuori dall’edificio.
- Impianto di videosorveglianza perimetrale, gestito da una centralina posta all’interno dell’edificio e telecamere esterne, laddove gli elementi posti all’esterno come le telecamere sono collocati fuori per motivi funzionali e tecnici.
- Impianto citofonico che necessita di apparecchiature da collocare all’esterno dell’edificio.
- Impianto di climatizzazione, con motore esterno collegato all’interno dell’edificio. L’impianto nel suo complesso è unico e relativo all’edificio, anche se una parte è posta all’esterno.
- Infine, impianto idraulico di un edificio con tubazioni esterne. L’impianto è considerato nel suo complesso unitariamente, per tali motivi si applica il regime del reverse charge.
- Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di spegnimento antincendio (risoluzione n. 245/E del 16 giugno 2008).
- Impianti fotovoltaici “a terra“: L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il reverse charge in esame è applicabile anche con riferimento all’installazione di impianti fotovoltaici “a terra”, sempre che questi ultimi, anche se essi vengono posizionati all’esterno dell’edificio risultino essere funzionali allo stesso.
Tabella Codici ATECO 2007
Come premesso, le singole prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento sono soggette al reverse charge se rientranti nelle attività dei codici Ateco 2007 stabiliti dall’Agenzia delle Entrate. Elemento comune a tutte le attività è che la prestazione deve essere effettuata su un “edificio”.
I codici ATECO rilevanti includono:
- 81.21.00: pulizia generale (non specializzata) di edifici sia interna che esterna
- 81.22.02: altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
Per i servizi di demolizione è stato indicato solo il codice attività 43.11.00 demolizione.
- 43.21.01: installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
- 43.21.02: installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
- 43.22.01: installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
- 43.22.02: installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
- 43.22.03: installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
- 43.29.01: installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
- 43.29.02: lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
- 43.29.09: altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.
- 43.31.00: intonacatura e stuccatura
- 43.32.01: posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
- 43.32.02: posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
- 43.33.00: rivestimento di pavimenti e di muri
- 43.34.00: tinteggiatura e posa in opera di vetri
- 43.39.01: attività non specializzate di lavori edili - muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici)
- 43.39.09: altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.
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