Reverse Charge Impianti Idraulici: Come Funziona in Italia
Il reverse charge, o inversione contabile, è un meccanismo fiscale introdotto per combattere l’evasione dell’IVA, trasferendo l’obbligo del versamento dell’imposta dal fornitore al cliente. In Italia, questo meccanismo è stato applicato al settore edile con la Legge Finanziaria del 2007 e successivamente ampliato con varie modifiche legislative.
Con la Circolare 14/E del 27.03.2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 in merito all’estensione del Reverse charge.
Cos'è e come si applica il Reverse Charge?
Il reverse charge (inversione contabile) è un’eccezione rispetto al principio di cui all’art. 17, comma 1, del D.P.R. 633/1972, secondo il quale il debitore dell’IVA è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi.
Con l’inversione contabile è il cessionario/committente ad essere tenuto all’assolvimento dell’imposta, diventando in questo modo il debitore dell’IVA relativa alla prestazione ricevuta dal cedente/prestatore e allo stesso tempo il soggetto obbligato al versamento del tributo. Detto documento di prassi, elegge, di fatto, come criterio base al fine di comprendere quali siano le attività che rientrano nella fattispecie applicativa della lettera a-ter), quello della collocazione della prestazione in un determinato codice attività della tabella Ateco 2007, fornendone un’elencazione tassativa.
L’obiettivo principale del reverse charge è prevenire l’evasione fiscale, impedendo che l’emittente della fattura non versi l’IVA detratta dal destinatario. Tuttavia, l’errata applicazione del meccanismo può comportare sanzioni significative per le imprese coinvolte.
Modalità di fatturazione con il reverse charge
Con l’inversione contabile si modifica anche la modalità di fatturazione in riferimento all’operazione effettuata dal cedente/prestatore nei confronti del committente/cessionario. Secondo l’articolo 17 comma 5 del D.P.R. 633/1972, il meccanismo è il seguente.
Adempimenti del cedente
Il cedente/prestatore deve:
- emettere fattura senza applicazione dell’IVA, indicando la norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta (per il settore edile, art. 17,comma 6, lett. a, a-bis, a-ter, del D.P.R. 633/1972);
- annotare la fattura nel registro delle fatture emesse;
- chi fattura in reverse charge non subisce limitazioni per quanto riguarda la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti. Può regolarmente esercitare il diritto al rimborso dell’IVA secondo le modalità previste dall’art. 38-bis.
Adempimenti del cessionario
L’acquirente diventa soggetto passivo-debitore dell’imposta. Pertanto deve:
- integrare la fattura ricevuta, emessa dal cedente senza IVA, indicando sul documento l’aliquota ordinaria e la relativa imposta;
- annotare la fattura integrata nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il mese di ricevimento della fattura o comunque entro 15 giorni dal suo ricevimento, con riferimento al relativo mese nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica, o alla dichiarazione annuale nella quale viene computata la detrazione;
- contabilizzare la fattura integrata nelle liquidazioni periodiche.
Le fatture relative a tali prestazioni dovranno riportare la seguente dicitura: “Operazione oggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n.
Quando si applica il reverse charge in edilizia?
Secondo la normativa vigente, il reverse charge in edilizia si applica quando coesistono due condizioni principali:
- Contratto di subappalto (requisito oggettivo): deve esistere un contratto di subappalto che preveda la prestazione di servizi non intellettuali.
- Appartenenza al settore edile (requisito soggettivo): entrambe le parti coinvolte, l’appaltatore e il subappaltatore, devono operare nel settore edile, come definito nella sezione F della Tabella Atecofin 2004 (dal 2008 sostituita dalla Tabella Ateco 2007).
Il meccanismo del reverse charge non si applica ai rapporti tra appaltatore e committente principale, ma solo ai rapporti tra subappaltatore e appaltatore o tra subappaltatori.
A partire dal 1° gennaio 2015, la legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha apportato significative modifiche al meccanismo del reverse charge ai fini IVA.
Con l’introduzione della nuova lett. a-ter, all’art. 17, co. 6, del D.P.R. 633/1972, l’inversione contabile, già applicata nel subappalto edile, è stata estesa anche ai contratti d’appalto relativi a specifiche attività individuate dalla normativa. Le prestazioni aggiunte dalla Legge 190/2014 sono assoggettate al reverse charge indipendentemente dai soggetti convolti, purché il contratto (sia esso d’appalto o d’opera) abbia ad oggetto le suddette attività.
Attività Soggette a Reverse Charge (Legge 190/2014)
Le nuove prestazioni soggette a “reverse charge” riguardano:
- Pulizia
- pulizia generale (non specializzata) di edifici;
- altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.
- Demolizione
- demolizione;
- Impianti
- installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);
- installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
- installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;
- installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);
- installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione);
- installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
- lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;
- altri lavori di costruzione e installazione (limitatamente alle prestazioni relative ad edifici);
- Completamento
- intonacatura e stuccatura;
- posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
- posa in opera di infissi, arredi, pareti mobili e simili;
- rivestimento di pavimenti e di muri;
- tinteggiatura e posa in opera di vetri;
- attività non specializzate di lavori edili (muratori);
- altri lavori di completamento e di finitura degli edifici.
Codici ATECO Rilevanti
Per definire se una prestazione rientra nel meccanismo del reverse charge occorre fare riferimento esclusivamente alla natura della prestazione senza tener conto dell’attività tipica svolta dal prestatore. La tabella Ateco 2007 serve, quindi, per individuare le prestazioni da assoggettare a reverse charge e non i codici attività dei prestatori ai quali, tra l’altro, non è nemmeno richiesto di appartenere al settore edile.
Di seguito sono elencati alcuni codici ATECO rilevanti per l'applicazione del reverse charge:
- 43.22.01: installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
- 43.21.01: installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
- 43.22.02: installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
- 43.22.03: installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
- 43.29.01: installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
- 43.29.02: lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;
- 43.29.09: altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.
- 43.31.00: intonacatura e stuccatura
- 43.32.01: posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
- 43.32.02: posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili.
- 43.33.00: rivestimento di pavimenti e di muri;
- 43.34.00: tinteggiatura e posa in opera di vetri;
- 43.39.01: attività non specializzate di lavori edili - muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici);
- 43.39.09: altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.
- 81.21.00: pulizia generale (non specializzata) di edifici sia interna che esterna;
- 81.22.02: altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.
- 43.11.00 demolizione
Quando non si applica reverse charge in edilizia
Alla luce di quanto detto, non tutte le operazioni edili sono soggette al reverse charge. Le principali esclusioni comprendono:
- Fornitura con posa in opera: la fornitura di beni con posa in opera è considerata cessione di beni se la posa non altera la natura del bene e se il costo del bene rappresenta la parte preponderante del costo totale.
- Contratti di appalto diretti: prestazioni rese direttamente nei confronti delle imprese di costruzione o ristrutturazione non rientrano nel reverse charge.
- Prestazioni intellettuali.
Regime forfettario e reverse charge edilizia
Se un contribuente in contabilità semplificata o ordinaria riceve fattura da un forfetario per lavori edili, di pulizia, demolizione, installazione di impianti o completamento di edifici, normalmente soggetti a reverse charge, non dovrà applicare il meccanismo dell’inversione contabile.
Infatti, come chiarito dalla circolare n. 14/E/2015, il regime forfettario prevale sul reverse charge. Il reverse charge applicato ai servizi di installazione degli impianti, ma anche ai servizi che riguardano la manutenzione e la riparazione di impianti telefonici e di impianti elettrici.
In definitiva, il regime forfettario prevale sul reverse charge, esonerando il committente forfettario dall’applicazione dell’inversione contabile.
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